Il Tar boccia il ricorso degli esercenti: resta in vigore l’ordinanza anti-alcol
Resta in vigore l’ordinanza emessa dal comune di Rimini, ed entrata in vigore il primo giugno, per contrastare l’abuso di alcol. Il TAR dell’Emilia Romagna ha respinto infatti l’istanza d’urgenza presentata da un gruppo di 18 esercenti stranieri che ne chiedeva la sospensione immediata, definendola “manifestamente inaccoglibile”. Il Tar ha inoltre fissato la trattazione collegiale per il 28 giugno. L’ordinanza, contingibile ed urgente, vieta a tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, posizionati in zona turistica, di tenere e vendere alcolici refrigerati di qualsiasi gradazione. Il provvedimento è valido fino al 15 settembre. Ogni violazione farà scattare una sanzione da 300 a 500 euro.
A destare un certo sconcerto alcune frasi presenti all’interno del ricorso presentato dagli esercenti come ad esempio che l’alcolismo giovanile “non costituisce alcun grave e imminente pericolo per la sicurezza urbana“ oppure quando si spiega che la vendita di bevande alcoliche refrigerate costituisce “la principale fonte di reddito di queste attività” e impedirla significherebbe “perdita di posti di lavoro”.
L’ordinanza riguarda i negozi e le attività presenti nelle vie: Via Beccadelli; Via Vespucci; Via Mantegazza; Viale Trieste; Viale Cormons; Viale Trento; P.le Kennedy; P.le Marvelli; Viale R. Elena; Viale Parisano; Viale Carducci; Viale Pascoli; Via Lagomaggio da Viale R. Elena fino alla ferrovia; P.le Toscanini; Viale R. Margherita; P.le Gondar; Via delle Rimembranze da P.le Gondar alla ferrovia; Via Siracusa; Via Oliveti da Via R. Margherita alla ferrovia; Via Principe di Piemonte; Via Martinelli dalla Via P. di Piemonte alla ferrovia; Via G. Marconi; Via Mantova; Via Destra del Porto; Via Coletti; Via L. Lando; Via Ortigara; Viale Paolo Toscanelli; P.le Adamello; Viale Dati G.; Viale Porto Palos; Viale San Salvador; P.le C. Battisti; Via Gambalunga; Via Giovanni XXIII; Via Roma da Via Dante a via dei Mille; Via dei Mille; Via R. Tosi. Sono esclusi dal provvedimento i laboratori artigianali per le quali la vendita di bevande è un’attività accessoria (come ad esempio piadinerie, pizzerie al taglio, ecc.).











