Alcol vietato ai minori di 16 anni. Riccione emana un’ordinanza
Ordinanza che riguarda oltre un migliaio di attività commerciali, tra alberghi, negozi, supermercati e bar e che si aggiunge a quella già prevista dal codice penale che vieta la somministrazione di bevande alcoliche all’interno di locali a chi ha meno di 16 anni. Per i gestori beccati a vendere la multa sarà di 166 euro, stessa sanzione se non espongono il cartello. Per i giovani, anzi per i loro genitori visto che i ragazzi non sono punibili, sorpresi a comprare o a far uso di alcolici in luogo pubblico la multa è di 120 euro. Multe anche per chi acquista per conto dei minori.
La nota stampa
Lunedì 21 giugno alla presenza dei presidenti e rappresentanti delle categorie economiche della città, il Sindaco Massimo Pironi ha illustrato il contenuto dell’Ordinanza n. 86 del 4 giugno 2010: Divieti e obblighi per prevenire e contrastare il consumo di bevande alcoliche da parte dei minori di sedici anni, in occasione della sua entrata in vigore.
Infatti l’Ordinanza n. 86/2010, emanata il 4 giugno 2010, è in vigore da oggi, dopo 15 giorni di pubblicazione.
Il Sindaco Massimo Pironi ha sottolineato che l’adozione dell’ordinanza che proibisce la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche non è una mera operazione di marketing, ma un segno di attenzione alle giovani generazioni. “Non abbiamo certo bisogno di farci pubblicità con una ordinanza di questo tipo, ma volevamo dare un segnale forte di attenzione ai nostri giovani e alla città. Vogliamo dare il segno di una città che alza il livello della sua sensibilità su questi temi. Non possiamo aspettare di trovarci di fronte a un ragazzo che va in coma etilico per correre ai ripari. L’ordinanza in sè non è una misura risolutiva, ma va nella direzione di tutelare i minori e far crescere la sensibilità al problema dell’abuso del’alcool nei giovani”.
Il cartello da esporre in tutti i luoghi di vendita di bevande alcoliche è stato elaborato di concerto con le categorie economiche della città e potrà essere richiesto sia presso il Comando di Polizia Municipale (tel. 0541/649444) che presso le associazioni economiche e di categoria.
Il testo dell’ordinanza
IL SINDACO
Premesso
– che il consumo di bevande alcoliche da parte dei minorenni, sovente, degenera in fenomeni di ubriachezza, con notevole pregiudizio sia delle condizioni di salute dei ragazzi coinvolti, sia della incolumità pubblica, stante i fenomeni di devianza sociale, inciviltà e, in generale, di turbamento del quieto vivere sociale derivante dal comportamento di giovani in condizioni psicofisiche alterate;
– che molteplici studi statistici e medici, anche recenti, convengono sul fatto che generalmente i soggetti di età adolescenziale assumono bevande alcoliche con il chiaro intento di alterare le proprie condizioni psicofisiche, sino a raggiungere il cosiddetto “sballo”;
– che da tempo le cronache nazionali sono funestate da notizie di giovani coinvolti in gravi sinistri stradali o episodi criminosi, spesso proprio in conseguenza ad una smodata assunzione di bevande alcoliche;
– che, recentemente, i responsabili dei programmi di recupero di soggetti alcolisti denunciano l’abbassamento dell’età media del consumo abituale di bevande alcoliche;
– che vari studi pedagogici ed educativi auspicano interventi pubblici volti a vietare il consumo di bevande alcoliche da parte degli adolescenti, in particolar modo dei minori di anni sedici, sia per le caratteristiche del loro sviluppo psichico, caratterizzato da un’insufficiente capacità di autodeterminazione, sia per le caratteristiche fisiche dei ragazzi, posto che questi si trovano ancora in una fase post-puberale, non necessariamente completa, pertanto assai più sensibile ai problemi alcol-correlati,
Considerato l’allarme sociale procurato dai comportamenti dei suddetti adolescenti, palesemente autolesionisti o lesivi dell’incolumità pubblica e della sicurezza locale, che si manifesta con crescenti richieste di intervento delle politiche di sicurezza locale volte ad arginare il fenomeno in questione, sollecitate tanto da singoli cittadini quanto da associazioni ed istituzioni, ivi comprese quelle scolastiche e sanitarie;
Valutato che anche questo territorio comunale, nel suo complesso, non è esente, persino in orari diurni, dalle sopraccitate problematiche, stante l’incremento di segnalazioni ed esposti per disturbo o, comunque, turbamento della quiete pubblica e del riposo delle persone ad opera di giovani in stato di alterazione causato dall’assunzione di alcol;
Riconosciuto che il grave problema del consumo di alcolici tra i giovani è da mettersi in relazione ad una pluralità di fenomeni di degrado e disordine urbano, quali: gli atti vandalici a beni del patrimonio privato e/o pubblico, i comportamenti di turbativa dell’ordine pubblico, di disturbo della quiete pubblica e del riposo notturno, l’abbandono di rifiuti su area pubblica ed il conseguente pericolo rappresentato da bottiglie di vetro frantumate;
Ritenuto pertanto necessario intervenire in modo significativo e stabile, nel quadro della più generale attività di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, nei confronti di tutti coloro che, con i propri comportamenti, contribuiscono a generare situazioni di insicurezza sociale, favorendo l’abuso o, comunque, il consumo di bevande alcoliche da parte di soggetti giovanissimi;
Valutato che si debba intervenire su questo fenomeno con adeguate misure sull’intero territorio comunale, prescindendo da specifiche fasce orarie, in quanto non risulta possibile ascrivere a specifici luoghi aggregativi o a determinati orari il verificarsi degli effetti devianti determinati dal consumo di alcol;
Visto l’articolo 689 del Codice Penale che vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici;
Visto l’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
Visto il D.M. del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008 che definisce ed individua gli ambiti di applicazione della tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana;
Visto l’art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
ORDINA
Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall’articolo 689 del Codice Penale,
nel territorio del Comune di Riccione:
1. è vietato vendere per asporto, cedere a qualsiasi titolo o somministrare, anche al di fuori delle ipotesi previste dal succitato art. 689 del Codice Penale, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni sedici;
2. è vietato il consumo, ovvero la detenzione a qualsiasi titolo, di bevande alcoliche da parte dei minori di anni sedici in luoghi pubblici o aperti ovvero esposti al pubblico;
3. è fatto divieto a chiunque di acquistare, somministrare e/o consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni sedici, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
4. è fatto obbligo ai titolari e/o ai gestori di tutti gli esercizi pubblici di somministrazione, gli esercizi commerciali, le attività artigianali e simili, a qualsiasi titolo autorizzati alla vendita di bevande alcoliche, di esporre, in modo ben visibile, all’ingresso degli esercizi stessi appositi avvisi che informino il pubblico del divieto imposto dai punti 1. e 3. del presente provvedimento. Negli esercizi commerciali divisi in “reparti” il medesimo avviso dovrà essere esposto anche nell’area specificatamente destinata alla vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Ai titolari e/o gestori, nonché ai preposti e agli addetti dei succitati esercizi, è fatto obbligo di procedere alla preventiva verifica del compimento del sedicesimo anno di età in capo ai giovani che si accingono ad acquistare bevande alcoliche, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità personale.
SANZIONI
Fatta salva l’applicazione delle pene previste dall’articolo 689 del Codice Penale per la violazione delle fattispecie ivi contemplate,
alle violazioni delle disposizioni di cui ai punti 1. e 4. della presente Ordinanza, consegue, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00), che può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/81) della somma di Euro 166,66 (centosessantasei/66), pari ad un terzo del massimo edittale, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione/notificazione della violazione;
alle violazioni delle disposizioni di cui ai punti 2. e 3. della presente Ordinanza, consegue, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 60,00 (sessanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00), che può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta (art. 16 L. 689/81) della somma di Euro 120,00 (centoventi/00), pari al doppio del minimo edittale, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione/notificazione della violazione;
Si dà atto che, in ottemperanza all’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 125, il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto di Rimini, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.
DISPONE
– che il presente provvedimento venga affisso all’Albo Pretorio per un periodo di giorni 15 (quindici) e, al fine di renderlo noto alla cittadinanza e agli operatori, che ne venga data ampia pubblicità, anche mediante organi di stampa e di informazione;
– che il presente provvedimento, utilmente trascorsi i termini di pubblicazione, venga trasmesso al locale Comando di Polizia Municipale e al Prefetto di Rimini, per quanto di rispettiva competenza e conoscenza.
L’osservanza delle disposizioni del presente provvedimento diviene obbligatoria il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
INFORMA
che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Emilia-Romagna, entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, nei modi previsti dall’art. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/71.
La Polizia Municipale e gli agenti tutti della Forza pubblica sono tenuti a farla rispettare.
Dalla Residenza Municipale, addì 04 giugno 2010.-
IL SINDACO











