Affitti brevi. La Consulta boccia in parte la legge dell'Emilia Romagna
La Corte Costituzionale boccia parte della legge sugli affitti brevi dell'Emilia-Romagna. Con una sentenza depositata oggi (9 ottobre), la Consulta infatti accolto il ricorso proposto dal Governo contro gli articoli 4 e 5 della legge regionale varata lo scorso anno dall'ente di viale Aldo Moro per fissare paletti più stringenti sugli affitti turistici. Il primo articolo, come si legge in una nota, "individuava, nell'ambito della categoria funzionale turistico-ricettiva, la specifica destinazione d'uso urbanistica denominata locazione breve, assoggettando quindi a titolo edilizio il mutamento d'uso di un'unita immobiliare da diversa categoria funzionale verso la destinazione locazione breve". Il secondo invece prevedeva che i comuni potessero individuare, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, "ambiti determinati del territorio comunale nei quali l'insediamento della destinazione d'uso locazione breve era subordinato all'osservanza di specifiche condizioni". La Corte nella sua sentenza ha dichiarato "infondate le censure avanzate per violazione della competenza legislativa statale in materia di 'tutela della concorrenza'", mentre "ha accolto quelle relative alla violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione". La Corte, come sottolinea la nota, ha ritenuto che lo scopo perseguito, cioè la limitazione dell'overtourism, "sia meritevole di protezione, ma che l'articolo 4 sia sproporzionato rispetto a quel fine, in quanto valevole per l'intero territorio regionale". Inoltre, l'articolo 4 "determina una disparità irragionevole fra i gestori di locazioni turistiche e i gestori di strutture ricettive extra-alberghiere, in quanto l'obbligo di passaggio dalla destinazione residenziale alla categoria turistico-ricettiva grava solo sui primi, benché le locazioni turistiche possano essere anche sporadiche, mentre le strutture extra-alberghiere devono essere gestite in forma imprenditoriale". Quanto all'articolo 5, la Corte "ha rilevato che il vizio accertato con riferimento all'articolo 4 si riflette sull'articolo 5, che è volto a regolare l''[i]nsediamento dell'uso locazione breve', cioè della nuova destinazione d'uso introdotta dall'articolo 4".










