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Vittoria per il comune

Parco del Mare. Tar rigetta i ricorsi sulle manifestazioni di interesse

In foto: un tratto del parco del mare
un tratto del parco del mare
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
lun 5 dic 2022 13:18 ~ ultimo agg. 17:39
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Il Tar dell’Emilia-Romagna ha considerato corretta la decisione del Comune di Rimini di non accogliere alcune manifestazioni di interesse per la riqualificazione del lungomare. Il tribunale, infatti, con sentenze pubblicate il 22 e 23 novembre dopo le camere di consiglio del 19 ottobre, ha respinto i ricorsi presentati nel 2017 da Rete Imprese di Rimini e da Gabriele Boldrini, che si erano visti bocciare da Palazzo Garampi le loro proposte. In entrambi i casi la manifestazione d’interesse “non è stata ritenuta meritevole di approfondimento in quanto risulta in contrasto” con le linee guida del relativo avviso pubblico del settembre 2015. Come si legge nella sentenza, in primo luogo “in ogni caso” la manifestazione di interesse “non avrebbe comunque vincolato l’amministrazione alla stipula del successivo accordo“. Inoltre, anche aderendo alla tesi secondo cui “il Comune avrebbe avuto il dovere di pronunciarsi motivatamente su tutte le proposte presentate, la sintetica valutazione del Comune non risulta affetta dai vizi denunziati“. Infatti da un lato la proposta di Rete Imprese “non indica né la tipologia di intervento né le superfici; non indica alcun trasferimento né alcuna riorganizzazione degli stabilimenti balneari; non contiene né l’indicazione dei tempi né la valutazione economica di massima del progetto“; e “si riduce alla mera riprogettazione ed adeguamento funzionale delle singole strutture“. Dall’altro quella di Gabriele Boldrini ipotizza “un’implementazione” di un bar-ristorante che il progetto del Parco del mare intende “sgonfiare e riqualificare ipotizzando l’arretramento delle strutture attualmente esistenti“. La sentenza precisa inoltre che “la procedura in esame non prevede alcuna graduatoria” e che “in ogni caso la predisposizione di una lista di progetti ritenuti meritevoli di interesse in base ai criteri di preferenza indicati nelle linee guida presuppone, a monte, la valutazione di interesse del progetto, mancante nel caso di specie“. valutazione “insindacabile da parte del giudice amministrativo se non a fronte di abnormi e macroscopici errori di fatto, travisamento, irrazionalità“. Infine il Tar ritiene “inammissibile” anche l’ipotizzata configurazione di “uno strumento urbanistico atipico fuori da ogni cornice normativa“. Dunque “il ricorso deve essere respinto” e “in considerazione della novità della questione, le spese di lite possono essere interamente compensate“.