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Per dipendenti e clienti

Negozi, centri commerciali e mercati. Il protocollo della Regione

In foto: repertorio
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di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 12 minuti
sab 16 mag 2020 20:10 ~ ultimo agg. 16 mar 11:00
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La Regione Emilia Romagna ha pubblicato il protocollo per la riapertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche, “del tutto conforme agli indirizzi sui quali Governo e Regioni hanno raggiunto l’accordo”.
Per i negozi, obbligo di mascherina e guanti per toccare articoli ed alimenti. I centri commerciali dovranno indicare dei percorsi nelle singole direzioni per limitare i contatti tra persone. Trasversale a tutti i settori, la formazione del personale, il richiamo alla disinfezione e sanificazione di locali e attrezzature.


A) MISURE DI CARATTERE GENERALE
Per quanto riguarda la vendita di generi alimentari bisogna attenersi a quanto stabilito nel documento “Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2” predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di seguito denominato Protocollo alimenti).
1. Informazione e comunicazione
In considerazione dell’importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita l’adozione da parte dei titolari degli esercizi commerciali e dei posteggi, nonché da parte dei Comuni nel caso dei mercati, delle
fiere, dei mercatini degli hobbisti e dei posteggi isolati, di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.
In particolare, l’esercente (e il Comune per i mercati e fiere), attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa la clientela circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali e delle aree mercatali, appositi depliants informativi.
In particolare, le informazioni riguardano:
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio MMG o PLS;
l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);
l’impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di
corretto comportamento.
Tra gli strumenti di comunicazione, si raccomanda l’affissione di cartelli in posizione ben visibile.
I cartelli rivolti alla clientela dovranno essere in lingua italiana e inglese.

2. Organizzazione degli spazi e dei locali
Gli spazi dovranno essere riorganizzati, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per evitare gli assembramenti ed assicurare le misure di distanziamento interpersonale dei dipendenti e addetti e della clientela.
Ove non sia possibile intervenire sulla distribuzione degli spazi, occorrerà porre in essere adeguate misure organizzative per assicurare il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramenti.

3. Misure relative ai dipendenti
Dispositivi di protezione individuale.
Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri che si differenziano a seconda del tipo di mansione svolta.
Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri DPI senza apportare agli stessi modifiche e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro
qualsiasi difetto o inconveniente.
Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie.
All’interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno i DPI idonei.
In generale si ricorda che le mascherine monouso sono distribuite in confezioni sterili, ragione per cui occorre lavare bene le mani prima di toccarle altrimenti si rischia di infettarle e annullarne l’effetto protettivo ed è parimenti importante lavarsi le mani anche dopo averle tolte.
Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.
Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi. Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell’operatore appare la procedura più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico.
L’Azienda è tenuta a fornire ai dipendenti gli appropriati DPI compreso il gel idroalcolico per la disinfezione delle mani.
Informazione e formazione dei lavoratori
Il personale deve essere adeguatamente informato e formato:
sulle misure di prevenzione e mitigazione dei contagi da Covid-19;
le corrette tecniche di igienizzazione delle mani;
le corrette modalità d’uso dei DPI.
Il datore di lavoro provvederà pertanto a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano la presente linea guida e le eventuali procedure aziendali organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.
Ogni membro del personale, sia dipendente della struttura, sia dipendente di ditte terze operanti nella struttura, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.

B) COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
1. Misure previste dalla normativa statale (DPCM 26 aprile 2020)
L’Allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 per gli esercizi commerciali prevede le seguenti misure di carattere generale:
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi
touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove
non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due
operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli
spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Le predette disposizioni sono declinate nel proseguo al fine di fornire utili indicazioni operative.
2. Accesso all’esercizio della clientela
All’ingresso dell’esercizio dovrà essere installata apposita cartellonistica che ricorda ai clienti le misure
comportamentali (obbligo di mantenere le distanze di almeno un metro, di evitare assembramenti etc.). La
comunicazione dovrà essere esposta in maniera ben visibile ed il prospetto dovrà contenere le prescrizioni
di legge. I cartelli dovranno essere anche in lingua inglese.
Per evitare assembramenti di clienti all’ingresso dell’esercizio devono essere adottate adeguate soluzioni
organizzative. Si prevede, ove possibile, una separazione degli accessi di entrata e di uscita.
Al fine di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro ed evitare gli assembramenti all’interno dell’esercizio, gli accessi da parte della clientela dovranno essere regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli
spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
Potrà essere inoltre valutato il posizionamento di un sistema di elimina code all’ingresso, che consenta di sostare all’esercenti in attesa fuori dall’esercizio evitando in contesti logistici problematici il formarsi di lunghe file.
Si promuove altresì, ove possibile e consono in relazione alla tipologia dell’esercizio, l’acquisto mediante ordinazione telefonica o on line.
Si raccomanda altresì attenzione all’atto del pagamento. Se il pagamento viene effettuato in contante o
POS portatile, l’operatore provvede alla disinfezione delle mani e del POS al termine dell’operazione.
3. Misure all’interno dell’esercizio
Gli ambienti di vendita devono essere puliti ed igienizzati con una frequenza di almeno due volte giorno ed
in funzione dell’orario di apertura. Dovrà essere garantita un’adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria.
All’interno degli esercizi dovrà esserci ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi
touch e sistemi di pagamento.
È obbligatorio anche per la clientela l’utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale, nonché l’uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
In relazione alla logistica degli spazi ed alla dimensione dei locali, dovranno essere altresì valutate idonee misure (in relazione all’allocazione della merce, alle corsie di transito tra scaffali etc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro all’interno del locale.
Al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro in caso di servizio al banco o alla
cassa, si suggerisce il posizionamento di opportuni segnalamenti a terra e di sistemi di protezione (quali ad es. barriere in plexiglas).
Nel caso di vendita di abbigliamento:
dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente
per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
le cabine di prova dovranno essere pulite e disinfettate quotidianamente;
In caso di vendita di beni usati i capi di abbigliamento e le calzature, prima di essere posti in vendita, dovranno
essere igienizzati.
4. Pulizia, disinfezione e sanificazione generale – locali tecnici – spazi comuni
Per il corretto inquadramento di cosa si intenda per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione, fare riferimento al documento “Indicazioni tecniche per attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione
al rischio SARS CoV-2” predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di qui
denominato Indicazioni pulizia e disinfezione)

L’azienda assicura la pulizia e igiene degli ambienti e delle attrezzature con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.
Tutti gli ambienti devono essere arieggiati giornalmente.
Nel caso che un dipendente risulti affetto a COVID-19 e abbia stazionato all’interno dei locali aziendali in fase
di contagiosità si procede alla pulizia e disinfezione dei suddetti locali come da procedure del documento
Indicazioni pulizia e disinfezione.
Anche se non ci sono evidenze che il COVID-19 possa trasmettersi attraverso l’aria (se non a causa delle goccioline provenienti dal respiro, tosse e starnuti nelle immediate prossimità di persone malate) bisogna
comunque prestare la dovuta attenzione alla qualità della stessa e, in particolare:
impianti di riscaldamento/raffrescamento: pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, a impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla
proliferazione di batteri e funghi e, comunque, di agenti biologici;
impianti di ventilazione: assicurarsi che sia annullato il ricircolo dell’aria.
Per quel che concerne la gestione di eventuali spazi comuni destinati ai dipendenti (ingressi, spogliatoi, ecc..),
occorre favorire un’organizzazione funzionale ad evitare il più possibile contatti interpersonali ed assicurarne
un’adeguata pulizia, garantendo al personale la presenza di detergenti/gel sanificanti per le mani.
5. Vendite con consegna a domicilio
In caso di vendita su ordinazione telefonica o on-line con consegna al domicilio, i trasportatori sono tenuti ad indossare i DPI richiesti (mascherina protettiva e guanti monouso) ed hanno a disposizione, sul mezzo di trasporto, soluzione disinfettante per le mani.
All’atto della consegna l’esercente o l’addetto, in caso di piattaforma (delivery) deve rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
6. Vendita prodotti alimentari
In caso di esercizi di vendita di prodotti alimentari occorre altresì fare riferimento alle Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS
CoV-2, in allegato.
7. Centri commerciali
Secondo la normativa regionale i centri commerciali medie o grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici
esercizi e attività para-commerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.).

Dette strutture possono essere forti attrattori di clientela, anche in bacini sovracomunali, ed in relazione al rilevante numero di persone compresenti (dipendenti e clientela) possono richiedere particolari misure per evitare assembramenti e garantire il distanziamento interpersonale anche negli spazi comuni.
L’applicazione di tali misure risulta facilitato dalla gestione ed organizzazione unitaria della struttura.
Al riguardo si individuano le ulteriori specifiche misure che potranno essere valutate ed applicate nei centri commerciali, oltre alle misure sopra indicate per i singoli esercizi.
Parcheggi
Dovranno essere previste apposite segnalazione dei percorsi e dei varchi dedicati di ingresso e di uscita al centro commerciale con relativa segnaletica orizzontale e verticale. Particolare attenzione andrà data alla gestione dei parcheggi interrati e/o multipiano con la previsione di appositi percorsi.
Ingressi/uscite
I varchi di accesso agli spazi commerciali dovranno essere organizzati in modo da garantire una distribuzione ottimale dei flussi in entrata e in uscita.
L’ingresso verrà dotato di dispenser con soluzioni idroalcoliche.
I clienti dovranno indossare le mascherine per potere accedere all’interno del centro commerciale.
E’ opportuno prevedere modalità di filtro su ingressi autorizzati con conteggio dei flussi per garantire il
distanziamento sociale e il numero di ingressi massimi autorizzati.
A tal fine potrà essere individuato un indice di affollamento che determini il rapporto teorico massimo di
presenze all’interno dello spazio commerciale.
Percorsi interni
Ove necessario dovranno essere definiti dei percorsi interni alle gallerie, di flusso verso tutti in negozi, incluso l’ipermercato, indicati con segnaletica adesiva a pavimento, per limitare al massimo gli incroci di persone e gestire con maggiore facilità il mantenimento delle distanze di sicurezza.
Ogni punto vendita avrà le sue regole di accesso ed è possibile che si creino delle code, pertanto, anche in questo caso, attraverso l’utilizzo di apposita segnaletica, verranno chiaramente individuati gli spazi di attesa, garantendo la distanza interpersonale.
Dovrà essere predisposta apposita segnaletica interna volta ad illustrare le disposizioni di sicurezza adottate e il comportamento da tenere. Se ritenuto opportuno potranno altresì essere trasmessi periodici messaggi audio e video all’interno del centro commerciale che ricordino le disposizioni di sicurezza da adottare.
Servizi igienici
Dovrà essere fissato, ove opportuno, un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dei bagni (comunicato con appositi pannelli informativi all’esterno) per garantire il distanziamento interpersonale. I bagni dovranno essere puliti e disinfettati più volte nel corso della giornata.
Ascensori
La capienza degli ascensori deve essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale. La distanza
può essere derogata in caso di persone che facciano parte dello stesso nucleo familiare.
I pulsanti degli ascensori devono essere puliti frequentemente. Saranno collocati in adiacenza dispenser di gel igienizzanti per la pulizia delle mani dopo l’utilizzo dei pulsanti.
Rampe e scale mobili
Dovranno essere dotati di segnaletica indicante il distanziamento di un metro.

Esercizi di somministrazione
Occorre fare riferimento allo specifico protocollo, nonché alle
Indicazioni tecniche per le attività di
produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2
, in
allegato.
Aree giochi per bambini
L’accesso alle aree gioco per bambini avverranno indicando il numero massimo di bambini consentiti all’interno dell’area. I bambini sono soggetti alla vigilanza dei genitori per il rispetto delle indicazioni previste.
Al riguardo costituisce utile riferimento il Protocollo di regolamentazione sui Centri Estivi che la Regione sta adottando
Ove in locali al chiuso le aree dovranno essere pulite e accuratamente disinfettate quotidianamente o
comunque prima dell’utilizzo ove non quotidiano. Ove dotate di attrezzature queste devono essere pulite ed
igienizzate quotidianamente e cmq ad ogni “cambio“ del gruppo di bambini.

C) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE MERCATI, FIERE e MERCATINI DEGLI HOBBISTI
1. Misure generali
Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà
essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:
– Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
– Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i
percorsi di entrata e di uscita.
– Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
– Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
– Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso
dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti
comportamenti.


2. Competenze dei Comuni
I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione
dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al
fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell’area mercatale.
In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell’area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.
Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:
– Corsie mercatali a senso unico;
– Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e
strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

– Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area
mercatale;
– Individuazione di un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Ove ne ricorra l’opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.
3. Misure a carico del titolare di posteggio:
– pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di
vendita;
– è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione
frequente delle mani
– messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
– rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
– Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle
operazioni di carico e scarico;
– In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso
da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
– in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano
poste in vendita.
POSTEGGI ISOLATI
1. Competenze dei Comuni
In qualità di soggetti a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione e regolazione dei posteggi isolati, i Comuni dovranno regolamentarne la gestione, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per contenere il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19,
tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
I Comuni dovranno pertanto assicurare anche per i posteggi isolati il rispetto delle misure stabilite per i mercati, le fiere ed i mercatini degli hobbisti, per quanto compatibili.
2. Misure a carico dei titolari di posteggio
I titolari di posteggio dovranno assicurare il rispetto delle dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 e le ulteriori misure individuate per il commercio in sede fissa ed il commercio su aree pubbliche, per quanto compatibili.
COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovranno assicurare il rispetto delle dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 e le ulteriori misure individuate per il commercio in sede fissa e per il commercio su aree pubbliche, per quanto compatibili.