Indietro
menu
Col cane solo sotto casa

Nuova ordinanza della Regione. Anche a piedi e in bici solo per necessità

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
mer 18 mar 2020 22:06 ~ ultimo agg. 19 mar 17:52
Facebook Whatsapp Telegram Twitter
Print Friendly, PDF & Email
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha firmato una nuova ordinanza che prevede nuove restrizioni sugli spostamenti individuali (simili a quelle già introdotte nelle ultime ore da diversi comuni della provincia di Rimini). Anche a piedi e in bici solo per necessità, l’uscita col cane deve fermarsi vicino a casa. La chiusura di parchi e giardini pubblici è estesa a tutta la Regione.


  1. Al fine di evitare assembramenti di persone, sono chiusi al pubblico parchi e giardini pubblici. L’uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti esclusivamente per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità come gli acquisti di generi alimentari). Nel caso in cui la motivazione sia l’attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.
  2. Al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante:

    1. è consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada);
    2. è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada);
    3. non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
  3. Le disposizioni del presente decreto producono effetto a partire dalla data del 19 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.