Aree idonee: ecco dove si potranno installare le rinnovabili in Regione
Dopo un anno e mezzo di stop e tribolazioni varie, arriva il via libera in Regione alla legge sulle aree idonee per le rinnovabili. Al voto in Assemblea legislativa insieme a 91 emendamenti e 11 ordini del giorno, la legge è stata oggetto di una vera riscrittura al termine di un autentico travaglio nella maggioranza di centrosinistra. Alla fine si è scelto un compromesso tra il pressing delle imprese del settore e le resistenze territoriali, in particolare nel mondo agricolo. "Oggi sono tante le imprese che chiedono di accelerare sulla transizione ma molti cittadini esprimono dubbi e perplessità. Non possiamo permetterci di ignorare ne' gli uni ne' gli altri", ha detto l'assessora all'Ambiente Irene Priolo tirando e somme della discussione. Secondo Priolo, infatti, la "domanda non è come fare la transizione ecologica, ma come farla senza spaccare il paese". Il provvedimento fissa un potenziale incremento di potenza installata fino a 10 GW entro il 2030 superiore al traguardo fissato a 6,3 GW. Luoghi prioritari per l'installazione saranno i tetti di capannoni industriali, case e coperture di parcheggi e aree già cementificate. La nuova norma prevede anche competenze specifiche in capo ai Comuni che potranno, ad esempio, vietare l'installazione degli impianti in una fascia di rispetto fino a 30 metri di distanza dalle zone residenziali. Si fissano inoltre limiti precisi per gli impianti rinnovabili su suolo agricolo: la quota massima regionale è l’1,5% della superfice agricola utilizzata mentre a livello comunale il limite è del 2,5%, a partire dal 2020. Inoltre, in ogni territorio comunale, non si potrà superare il 2,5% della terra coltivabile.
Il relatore di minoranza Alessandro Aragona ammette che la legge è migliorata rispetto alla prima stesura. Ma "questa legge non raggiungerà gli obiettivi prefissati- è il pronostico del consigliere FdI - tant'è che abbiamo presentato un emendamento per eliminare l'obiettivo dei 10 gigawatt". La Lega, rivendica Tommaso Fiazza, "ha fatto la propria parte, portando in aula proposte concrete per difendere territori, agricoltura e piccoli Comuni dagli effetti di una corsa ideologica alle rinnovabili che nasce a Bruxelles e che il Pd continua ad alimentare anche in Emilia-Romagna". Ma il centrosinistra rivendica la bontà della sintesi finale, arrivata dopo un lungo e duro braccio di ferro interno. "Abbiamo provato ad affrontare le complessità senza cercare semplificazioni o approcci ideologici, sapendo che non sarebbe stato possibile costruire una legge perfetta", mette in chiaro il relatore di maggioranza Luca Sabattini. "Abbiamo fatto un lavoro vero, un lavoro serio- assicura Simona Larghetti di Avs- ci dispiace non essere riusciti a trovare la sintesi sull'eolico. Faccio fatica a capire perché in questa regione ci fidiamo di ogni settore economico ma continuiamo a guardare con sospetto chi fa eolico". Di un "delicato confronto di maggioranza" parla il 5 stelle Lorenzo Casadei, secondo il quale pero' "abbiamo perso troppo tempo".
Il testo di legge
La legge, recependo le disposizioni nazionali, si pone come obiettivo il raggiungimento di 6,3 Gigawatt di potenza da fonti rinnovabili, aumentando fino a 10 Gigawatt l’obiettivo per il 2030 e stabilendo, come luoghi prioritari per l’installazione, i tetti di capannoni industriali, case e coperture di parcheggi e aree già cementificate. La nuova norma prevede anche competenze specifiche in capo ai Comuni che potranno, ad esempio, vietare l’installazione degli impianti in una fascia di rispetto fino a 30 metri di distanza dalle zone residenziali.
Tra le novità introdotte con gli emendamenti approvati in commissione, c’è la nuova definizione di “superficie agricola utilizzata” (all’articolo 2), intesa come i terreni coltivati, i pascoli e i castagneti che insistono sul territorio regionale. La superficie, misurata attraverso le banche dati ufficiali, sarà il punto di partenza per calcolare i limiti massimi per l’installazione dei pannelli solari nei campi.
Con la riscrittura dell’articolo 4, si fissano limiti precisi per gli impianti rinnovabili su suolo agricolo, che non potranno occupare complessivamente più dell’1,5% della superficie agricola totale (prendendo come riferimento i dati del 2021). Inoltre, in ogni territorio comunale, non si potrà superare il 2,5% della terra coltivabile. I singoli Comuni possono decidere, con una delibera ufficiale, di superare questo 2,5% se lo ritengono opportuno, comunicandolo alla Regione. Sostituito integralmente anche l’articolo 9 che, tra le altre cose, prevede una sorta di “premio” nel caso in cui un impianto fotovoltaico a terra destini almeno il 50% dell’energia prodotta all’autoconsumo delle imprese del territorio. In questo caso, la soglia massima di potenza per accedere alla semplificazione burocratica viene alzata del 30%. Si prevede, inoltre, che sulla superficie agricola non ci siano state coltivazioni certificate nei tre anni precedenti.
Con il nuovo articolo 10 vengono stabiliti criteri a tutela della continuità delle produzioni agricole. Viene previsto, infatti, che la produzione lorda vendibile non possa crollare sotto l’80% per effetto dell’installazione di impianti agrivoltaici, con controlli che saranno effettuati ogni tre anni. In caso di abbandono del terreno, il Comune può far scattare provvedimenti edilizi, obbligando il proprietario a smontare i pannelli e a ripristinare il terreno.
Altra novità è la sostituzione dell’articolo 11 che riguarda gli impianti fotovoltaici flottanti che potranno essere collocati nei laghi, negli invasi artificiali e nelle aree di cava dismesse destinate a specchi d’acqua, nel limite massimo dell’80% della superficie. Nei siti protetti e di “Rete Natura 2000” servirà una valutazione di incidenza per dimostrare che l’impianto non crei danni all’ecosistema.
All’articolo 12, in relazione agli impianti eolici, si prevede che la loro installazione sia subordinata alla verifica del rischio idrogeologico da parte degli enti competenti.










