Per la Corte UE sono legittimi gli espropri a fine concessioni balneari


A fine concessione sono legittimi gli espropri per le concessioni balneari senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue in merito al ricorso della Società italiana imprese balneari contro il Comune di Rosignano Marittimo (Livorno). La norma nazionale che prevede che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione non costituisce quindi una restrizione alla libertà di stabilimento. Il Siib aveva presentato appello al Consiglio di Stato dopo che, al termine della concessione, le opere che la società aveva costruito nel suo stabilimento balneare sul territorio di Rosignano Marittimo erano state acquisite a titolo gratuito dallo Stato – come previsto dal codice di navigazione italiano -, imponendo di conseguenza il pagamento di canoni demaniali maggiorati.
Il Consiglio di Stato si è dunque rivolto alla Corte di giustizia europea per chiedere se la norma nazionale che prevede che le opere non amovibili costruite su una spiaggia vengano automaticamente acquisite dallo Stato alla scadenza del periodo di prova – per di più senza un indennizzo per il concessionario che le ha realizzate – rappresenti una restrizione alla libertà di stabilimento sancito nell’articolo 49 dei Trattati.
Recependo integralmente le conclusioni dell’ Avvocato Generale della C.G.U.E, Tamara Capata” depositate lo scorso febbraio, la Corte ha dichiarato che il diritto di stabilimento (previsto dall’ art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’ Unione Europea -T.F.U.E.-) “ non osta ad una norma nazionale secondo la quale alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione”. La sentenza ribadisce inoltre “il divieto di perpetuazioni e/o proroghe e la necessità di procedure concorrenziali che pongano tutti i candidati e gli offerenti su un piede di parità”.
Il pronunciamento ribadisce che “il principio di inalienabilità implica segnatamente che il demanio pubblico resta di proprietà di soggetti pubblici e che le autorizzazioni di occupazione demaniali hanno carattere precario, nel senso che esse hanno una durata determinata e sono inoltre revocabili”.
L’appropriazione gratuita e senza indennizzo da parte dello Stato, sottolinea ancora la Corte Ue, «costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico». Il demanio «resta di proprietà di soggetti pubblici e le autorizzazioni di occupazione hanno carattere precario», ovvero possiedono «una durata determinata e sono revocabili». Elemento che secondo i giudici europei, «la Siib non poteva ignorare».
Il Coordinamento Nazionale Mare Libero, tramite il riminese Roberto Biagini, esprime soddisfazione per un pronunciamento che ribadisce che “il quadro normativo italiano applicabile, nel caso di specie, ad una concessione di occupazione del demanio pubblico fissa, senza alcun possibile equivoco, i termini dell’autorizzazione all’occupazione che viene concessa. Ne consegue che la SIIB (società ricorrente in primo grado c/o il Tar Toscana) non poteva ignorare, sin dalla conclusione del contratto di concessione, che l’autorizzazione all’occupazione demaniale che le era stata attribuita aveva carattere precario ed era revocabile.
Tutti i concessionari italiani “scaduti” riversano nelle medesime condizioni della società che ha dato il là alla pronuncia della Corte lussemburghese – prosegue Biagini – e tale sentenza “stana e demolisce” una volta per tutti le mistificazioni e le bugie immesse appositamente nel circuito mediatico da anni dai balneari e dalla politica complice che li difende per tutelare i reciproci interessi politico-elettorali”.
“Sconcerto e preoccupazione” è espresso da parte di Base Balneare con Donnedamare e da Assobalneari Italia, aderente a Federturismo Confindustria. “solleva serie criticita’ economiche, giuridiche e pratiche”. La sentenza della Corte Ue, per le associazioni, “legalizza di fatto l’esproprio delle nostre imprese, e costituisce un pericoloso precedente che minaccia la libertà imprenditoriale in Europa. 30mila imprenditori che danno lavoro a 300mila addetti perderanno aziende e investimenti fatti anche a costo di grandi sacrifici personali e familiari in nome di una norma.