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Ritardi non imputabili a impresa

Museo Fellini. Prorogati di 60 giorni i lavori al Fulgor

In foto: il cinema Fulgor
il cinema Fulgor
di Redazione   
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gio 10 dic 2020 13:47 ~ ultimo agg. 14:16
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L’appaltatrice dei lavori al cinema Fulgor di Rimini nell’ambito del progetto del Museo Fellini ha ottenuto una proroga di 60 giorni rispetto alla data inizialmente prevista, il 6 dicembre, per cause non imputabili all’impresa. La ditta appaltatrice, la Isor Costruzioni con sede ad Agrigento, ha avanzato la richiesta sulla base di una serie di problematiche riscontrate sul cantiere, alcune legate alla situazione Covid ma anche alla sovrapposizione con le attività di altri appalti e alla necessità di lavorazioni suppletive emerse in corso d’opera. Il nuovo termine concesso con apposita determinazione dirigenziale, è il 4 febbraio.

Si legge nella relazione del responsabile unico del procedimento:

“I lavori in oggetto sono stati consegnati in data 6 Luglio 2020 alla ditta I.S.O.R. Costruzioni S.r.l. di Agrigento con contratto Protocollo N.0155890/2020 del 23/06/2020. La durata prevista dei lavori è di giorni 154 (centocinquantaquattro) che si intendono decorrenti dalla data di stipula del Verbale di Consegna e perciò cessanti il giorno 6 dicembre 2020.

In data 05 Novembre 2020, con nota prot. Protocollo N.0308319/2020, è pervenuta da parte della ditta richiesta di proroga dei termini contrattuali di 60 (sessanta) giorni. Le cause invocate sono le seguenti:

−difficoltà di utilizzo dell’area di cantiere carico e scarico merci per sovrapposizione con altre imprese esecutrici di appalti differenti rispetto all’oggetto;

−interruzione utilizzo in generale area esterna con mancanza di produttività delle lavorazioni;

−possibile variante da definire in base alle esigenze della Committenza e di concerto con il Direttore dei Lavori;

−impossibilità di ordinare materiali;

−difficoltà nella gestione e movimenti causa Covid-19;

−riscontro in cantiere di lavorazioni suppletive e di nuove lavorazioni con conseguenze dilatorie nell’esecuzione della commessa. Le cause sopra richiamate hanno comportato un ritardo non imputabile all’appaltatore nella realizzazione delle opere ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 107″