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Il rilevatore di velocità

Scout speed, Giudice annulla un verbale. Comune pronto al ricorso

In foto: lo scout speed
lo scout speed
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
mer 15 mag 2019 17:30 ~ ultimo agg. 16 mag 10:51
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Come già avvenuto in altre città dove la strumentazione è stata adottata per i controlli in strada, anche a Rimini lo scout speed – il dispositivo mobile per le rilevazioni in dotazione anche alla Polizia Municipale di Rimini – deve affrontare scogli giudiziari. Se le prime sentenze in diversi comuni italiani hanno dato giudizi contrastanti, dal Giudice di Pace di Rimini arriva un pronunciamento a favore di un automobilista contro la quale l’Amministrazione Comunale intende presentare ricorso al Tribunale ordinario.

Il Giudice di Pace di Rimini Federico Tocco, con sentenza pubblicata lo scorso 2 maggio, ha accolto il ricorso proposto contro il verbale di contestazione di violazione del Codice della Strada annullando il verbale di accertamento impugnato per una violazione con uno Scout Speed. Ne dà notizia l’avvocato Marina Cucchiarini del Foro di Rimini, che ha patrocinato il ricorrente. Nel ricorso si sosteneva la nullità del verbale di accertamento per l’assoluta mancanza di segnalazione, fissa o mobile, di avviso di rilevazione della velocità con apparecchiatura elettronica “scout speed” o autovelox nella via dove è stata rilevata l’infrazione, e per la mancata contestazione immediata dell’infrazione.

Il Giudice ha ritenuto condivisibile ed assorbente laddove il ricorrente “rilevava la mancanza di presegnalazione obbligatoria, nel luogo in cui la violazione è stata commessa, della rilevazione strumentale della velocità dei veicoli in transito mediante apparecchio “Scout Speed” montato sul veicolo dell’Organo accertatore stesso in transito e circolante su strada. Ancora il GDP di Rimini nella sentenza scrive che il rilievo del ricorrente è da ritenere fondato atteso il disposto dell’art. 142 comma 6 bis CDS e la valenza di tale fonte normativa rispetto alla disposizione contenuta all’art. 73 dell’Allegato 1 della Circolare M.I. del 07/08/2017 allegata D.M. n. 282 del 13.6.2017. Il rango della norma contenta nel CDS è superiore ed ha valenza prevalente, essendo di rango legislativo, rispetto alla normativa indicata che ha, viceversa fonte e rango subordinata ad essa. Quest’ultima norma ministeriale pertanto, norma che escluderebbe la obbligatorietà della segnalazione con cartello ben visibile della rilevazione della velocità tramite “Scout Speed”, non può travolgere ed escludere in alcun modo l’obbligo di presegnalazione”.