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RIGETTATO L'APPELLO

Assegno sociale all'INPS? No: vince la nonna difesa dalla nipote

In foto: Nonna e nipote all'esterno del Tribunale di Rimini
Nonna e nipote all'esterno del Tribunale di Rimini
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Redazione
   
Tempo di lettura 3 min
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Ha fatto il giro dei media locali e nazionali la vicenda giudiziaria e familiare della Signora Seconda Filippi (79 anni) e di sua nipote, l’Avv. Greta Testa del Foro di Rimini. L’INPS, con una nota del marzo 2024, aveva richiesto alla Signora Filippi la restituzione di ben 8.237,83 euro, sostenendo che le rate di assegno sociale percepite nel corso del 2023 fossero indebite a causa del superamento dei limiti di reddito dovuto all’ottenimento della pensione di reversibilità del marito.

Già nel luglio 2025, il Tribunale di Rimini (Giudice del Lavoro) aveva accolto integralmente il ricorso proposto dall’Avv. Greta Testa, annullando la pretesa dell’Istituto e sancendo il principio della buona fede e della tutela del legittimo affidamento del cittadino. Nonostante il chiaro quadro giurisprudenziale, l’INPS aveva impugnato la decisione proponendo appello dinanzi alla Corte d’Appello di Bologna, adducendo di non aver potuto quantificare l’indebito prima del 2024 per mancanza della Certificazione Unica 2023. 

Con la sentenza pronunciata dalla Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Bologna Sent. n. 577/2025 pubblicata in data 19/08/2026, i giudici di secondo grado hanno rigettato integralmente l’appello dell’INPS. La Corte ha recepito in toto le argomentazioni difensive dell’Avv. Greta Testa, evidenziando che la pensione di reversibilità — unica causa del superamento del limite di reddito — era stata erogata dall’INPS stesso a partire da dicembre 2022.

I dati reddituali erano dunque già nella piena disponibilità dei sistemi dell’Istituto sin dal primo momento, senza alcuna necessità di attendere certificazioni fiscali esterne. In assenza di dolo o di comunicazioni omesse o mendaci da parte della pensionata, l’indebito assistenziale non può essere richiesto a ritroso.

“La pronuncia della Corte D’Appello di Bologna ribadisce un principio di civiltà giuridica e di tutela costituzionale (ex art. 38 Cost.) a favore delle persone più vulnerabili. I ritardi organizzativi o le inefficienze della Pubblica Amministrazione non possono nuocere il cittadino in buona fede” dichiara l’Avv. Testa. “Questa sentenza di secondo grado non è soltanto una vittoria professionale, ma una conferma personale e familiare: ho mio nonno lassù che mi guarda e che non posso deludere”. 

La sentenza della Corte d’Appello di Bologna richiama la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermando che l’indebito assistenziale non è equiparabile a quello previdenziale e non può essere ripetuto per il periodo antecedente al provvedimento di accertamento. L’INPS è stato condannato anche al pagamento delle spese di giudizio del secondo grado (liquidate in € 2.100,00 oltre ad accessori e spese generali), oltre al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

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