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Caos sulle spiagge

Linee indirizzo concessioni, Autority archivia segnalazione ma restano dubbi su proroga

di Andrea Polazzi   
Tempo di lettura lettura: 5 minuti
gio 29 feb 2024 15:54 ~ ultimo agg. 1 mar 11:22
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Evidenze pubbliche differite di un anno per le spiagge. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha archiviato la segnalazione contro le linee di indirizzo approvate dalla Giunta del Comune di Rimini lo scorso 22 dicembre in merito alle concessioni demaniali marittime. L’amministrazione riminese, come altri Comuni della costa romagnola e non solo, era stato infatti chiamato a presentare memoria. L’AGCM, con l’archiviazione della segnalazione, secondo il comune “ha confermato la sostanziale bontà dell’impianto dell’atto con il quale si è dato mandato agli uffici di predisporre le procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni nel 2024”. L’avvio del procedimento permette di “salvare” la stagione estiva posticipando la scadenza delle attuali concessioni per il tempo necessario all’indizione delle gare, avvalendosi dell’anno di slittamento ‘per oggettive difficoltà’ previsto dal cosiddetto decreto concorrenza Draghi, come anche concordato con la Regione e gli altri Comuni della costa dell’Emilia Romagna. Per arrivare alla stesura delle linee di indirizzo, l’amministrazione aveva predisposto un tavolo tecnico amministrativo, costituito ad hoc, affiancato da un pool di esperti del settore e legali costituzionalisti. Il documento dell’Autorità però mette in fila alcune osservazioni. Ad esempio si fa presente al comune che la deroga può trovare applicazione solo se, a procedura selettiva avviata, e si verificano situazioni oggettive che ne impediscono la conclusione. E comunque la disposizione “non può essere posta a fondamento di una proroga generalizzata di tutte le concessioni in essere”. Sulle tempistiche di svolgimento delle procedure inoltre l’Autorità dice di aver “rilevato una certa vaghezza nella delibera in esame”.
Osservazioni che l’amministrazione, si legge nella nota, terrà in debita considerazione.

La risposta dell’Agcm soddisfa, almeno in parte, il Coordinamento Nazionale Mare Libero perchè, si legge in una nota firmata dal presidente Roberto Biagini, “non solo ha ribadito quello che il CO.NA.MA.L. ha evidenziato in tutte le diffide inviate ai comuni, e cioè l’ illegittimo uso della “proroga tecnica” al 31.12.2024, ma  ha riportato alcuni punti fermi che essa ha indicato al Comune di Rimini per la predisposizione delle future pubbliche evidenze. In buona sostanza l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dice al Comune di Rimini : 1) Non puoi avvalerti della “proroga tecnica” al 31.12.2024 come hai scritto in delibera in quanto non ci sono i presupposti previsti dall’ art. 3, comma 3 legge Draghi, “norma da interpretarsi restrittivamente”,  in quanto “non avevi iniziato alcuna procedura di Pubblica Evidenza”; 2) Prendo atto della buona volontà del Comune di aprire il mercato delle concessioni  alla concorrenza e di avvalersi dell’ art. 4 della legge Draghi ma attenzione alle restrizioni alla concorrenza stessa che possono derivare dal richiedere il requisito della capacità tecnica e professionale”; 3) I criteri per i bandi te li ha già indicati il Consiglio di Stato nel 2021 con “le sentenze gemelle” quindi hai tutto il necessario; 4) Tempistica vaga indicata per le procedure in quanto non hai ancora predisposto nulla“. Secondo Biagini “quello che conta  maggiormente è che viene confermato dall’ AGCM che “tutto è scaduto al 31.12.2023” e che per adesso resta in sospeso il giudizio sulla procedura di bando tutta da verificare. Alla fine della fiera con le concessioni scadute e con le pubbliche evidenze in alto mare è lecito chiedersi con quale legittimazione questa estate gli ex concessionari possano affittare ombrelloni e lettini e i chioschi-bar esercitare l’ attività di somministrazione di cibi e bevande.” Il presidente del Conamal si chiede cosa “se i cittadini cominciassero a scendere in spiaggia con propri ombrelloni e lettini mettendoli dove gli pare a loro e non solo in quelle pochissime spiagge libere previste, chi potrebbe impedirglielo e con quali motivazioni?“. Per chiudere con un affondo alla politica: “ringraziamo per questo caos cosmico i “politicanti” di tutti gli schieramenti che si sono succeduti nei vari governi del paese  i quali dopo lustri di marchette elettorali ai balneari sono ancora lì a parlare di proroghe, di indennizzi, di espropri proletari  ecc…

Il documento AGCM

Nella propria adunanza del 27 febbraio 2024, l’Autorità ha esaminato una segnalazione inerente all’approvazione della Deliberazione in oggetto, disponendone l’archiviazione, tenuto conto della decisione del Comune di voler adeguare le proprie procedure per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative ai principi di trasparenza, imparzialità, rispetto della par condicio e tutela della concorrenza derivanti dalla disciplina e dalla giurisprudenza nazionale e unitaria.

Tuttavia, alla luce delle informazioni raccolte, l’Autorità ha ritenuto di svolgere al Comune di Rimini le seguenti osservazioni.

Innanzitutto, l’Autorità rappresenta al Comune che l’art. 3, comma 3, della l. n. 118/2022 circoscrive la possibilità di differire la durata delle concessioni a ipotesi del tutto eccezionali connesse a particolari circostanze che impediscono la conclusione di una specifica procedura selettiva. Trattandosi di una norma derogatoria, il comma 3 dell’art. 3 non può che essere interpretato restrittivamente. Affinché la norma possa trovare applicazione, dunque, è necessario che la procedura selettiva sia stata avviata e che sussistano ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura legate all’espletamento della procedura stessa. Solo in presenza di tali circostanze è legittimo ritenere che il termine di scadenza delle concessioni possa essere differito per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura. Ne deriva che tale disposizione non può essere posta a fondamento di una proroga generalizzata di tutte le concessioni in essere in uno specifico Comune, vieppiù in assenza dell’avvio di alcuna procedura selettiva.

Con riferimento ai criteri di cui il Comune intende avvalersi nei bandi, l’Autorità ritiene condivisibile l’impostazione di seguire i criteri indicati all’art. 4 della l. n. 118/2022, fermo restando che, pur in assenza di una normativa interna di riordino della materia, i principi che devono ispirare lo svolgimento delle gare e i criteri da utilizzare nella predisposizione dei bandi di gara sono stati puntualmente indicati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel 20211. Al riguardo, inoltre, si ritiene opportuno ricordare al Comune le restrizioni di natura concorrenziale che possono derivare dal requisito di partecipazione inerente alla capacità tecnica e professionale, laddove tale criterio non preveda la possibilità che l’esperienza e la professionalità in questione siano state maturate dall’operatore anche nello svolgimento di attività extra-concessione. Il requisito relativo all’attività pregressa nell’ambito della gestione di attività oggetto di concessione o analoghe attività di gestione di beni pubblici, infatti, può essere considerato ingiustificatamente restrittivo e privo dei connotati di necessità e proporzionalità, in quanto preclusivo della possibilità di partecipazione alla procedura di nuovi entranti e idoneo a integrare una preferenza in favore di operatori già attivi nel mercato2.

Infine, per quanto attiene alla tempistica dello svolgimento delle procedure, l’Autorità ha rilevato una certa vaghezza nella delibera in esame, anche alla luce delle informazioni fornite dal Comune in risposta a una richiesta di informazioni. Ferma restando la necessità di attendere l’approvazione del Piano dell’Arenile, infatti, non risultano ancora essere stati predisposti i bandi di gara e non viene fornita alcuna tempistica in merito alle procedure per le quali il Comune intende procedere ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), per le quali il Comune stesso afferma di non doversi attendere l’adozione del Piano dell’Arenile, non essendo le relative aree “impattate” dal predetto Piano.

Al riguardo, l’Autorità ritiene necessario sollecitare il Comune affinché tutte le procedure selettive per l’assegnazione delle nuove concessioni siano svolte quanto prima e che l’assegnazione avvenga non oltre il 31 dicembre 2024, informando tempestivamente l’Autorità in merito agli sviluppi delle attività propedeutiche all’espletamento delle procedure in questione.

Tanto premesso, si auspica che codesto Ente tenga in massima considerazione quanto sopra esposto.

L’Autorità ringrazia per l’attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali