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Dentro al Consumo

RcAuto in tempo di emergenza: tra proroghe e sospensioni

di Andrea Polazzi   
Tempo di lettura lettura: 3 minuti
gio 14 mag 2020 11:58 ~ ultimo agg. 15 mag 11:34
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Nuovo appuntamento su Icaro (ogni giovedì alle 10.05) con Dentro al Consumo, trasmissione realizzata in collaborazione con Federconsumatori Rimini. Nella nuova puntata è stato approfondito, con l’avvocato Stefania Urbinati, il tema delle assicurazioni auto nell’ambito dell’emergenza covid. I vari decreti hanno infatti previsto proroghe e sospensioni ma non tutti gli utenti ne sono al corrente

Sono previsti due termini, uno di PROROGA del periodo di copertura delle RC AUTO e uno di SOSPENSIONE, per il periodo richiesto dall’assicurato, fino al 31 luglio 2020, ma solo se il mezzo
non sosta sul suolo pubblico.

PROROGA: il comma 2 dell’articolo 125 decreto legge 18 del 17/3/2020 proroga di ulteriori 15 giorni il termine entro il quale l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere attiva la garanzia afferente il precedente contratto di assicurazione obbligatoria per la RCA relativa alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Pertanto si passa da un periodo di franchigia di 15 giorni ad un periodo di trenta giorni dalla scadenza del contratto assicurativo. Per effetto di tale disposizione, su tutto il territorio nazionale, fino al 31 luglio 2020 è permessa, quindi, la circolazione di veicoli con polizza assicurativa scaduta al massimo e non oltre per trenta giorni successivi alla scadenza. Questo significa che comunque allo scadere dei trenta giorni si deve pagare il nuovo premio per poter utilizzare il veicolo e che da agosto, salvo deroghe, la tolleranza sarà di nuovo di quindici giorni. Solitamente l’impresa di assicurazione è tenuta ad informare il cliente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia stipulata con il precedente contratto fino all’effetto della nuova polizza. L’aumento di quindici giorni della franchigia non opera per le altre polizze (incendio, furto, atti vandalici, eventi meteorologici, infortuni del conducente) bensì trova applicazione nel caso di contratto assicurativo annuale in cui il pagamento del premio sia rateizzato in rate semestrali o periodiche. In tale
caso, il pagamento effettuato anche oltre i 30 giorni di scadenza, riattiva l’efficacia della polizza dal momento della rata precedente di premio.

SOSPENSIONE: i lavori parlamentari di revisione ed integrazione del Decreto Legge hanno aggiunto il comma 2 bis che statuisce la sospensione dei contratti di assicurazione obbligatoria sempre per la RCA per il periodo richiesto dall’assicurato e comunque sino e non oltre il 31 luglio 2020. La sospensione opera dal giorno in cui l’impresa di assicurazione riceve la richiesta da parte dell’assicurato e la durata del contratto è prorogata di un numero di giorni pari a quelli di sospensione senza oneri per il cliente. Durante il periodo di sospensione previsto, il veicolo non può circolare né stazionare su pubblica strada o su area equiparata poiché sprovvisto temporaneamente di assicurazione obbligatoria contro i rischi della responsabilità civile derivante dalla circolazione ex art. 2054 c.c. In sostanza, se si chiede la sospensione del pagamento della RCA si deve lasciare in garage (condominiale,
privato…) il veicolo per cui si è chiesta l’interruzione, poiché non può stazionare su suolo pubblico e quindi non può sostare parcheggiato su strada. Chi non possiede un garage ed è costretto a parcheggiare il proprio veicolo per strada, non può chiedere la sospensione del pagamento della RCA.
Tale disposizione ha una ratio ben precisa che consiste nell’evitare che venga immesso su strada, anche solo per la sosta, un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria, al fine di eliminare possibili sinistri (marcia improvvisa del veicolo sprovvisto di freno a mano…).

Per poter usufruire dell’interruzione restano validi i seguenti requisiti:
• essere in regola con le rate assicurative (o aver pagato per intero il premio annuale);
• aver sottoscritto una polizza RC Auto annuale (e non temporanea)

La norma prevede la possibilità di sospendere la sola assicurazione della responsabilità civile, l’unica obbligatoria per legge, mentre non considera le polizze accessorie (o facoltative). L’eventuale
interruzione di queste ultime dipende quindi dalla sola impresa assicuratrice.