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in vigore fino al 13 aprile

Da Ministero arriva conferma proroga ordinanza per Rimini con due novità

In foto: I controlli stradali dei carabinieri di Novafeltria
I controlli stradali dei carabinieri di Novafeltria
di Simona Mulazzani   
Tempo di lettura lettura: 5 minuti
ven 3 apr 2020 21:08 ~ ultimo agg. 5 apr 09:27
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Con un’ordinanza firmata dal ministro alla Salute Speranza d’intesa col presidente della Regione Emilia Romagna, sono prorogate tutte le misure ulteriormente restrittive adottate in Emilia Romagna, rispetto a quelle valide per l’intero territorio nazionale, fino al 13 aprile e non oltre quella data.

Per la provincia di Rimini e Piacenza, e da oggi anche per Medicina, in sostanza continuano ad essere in vigore le misure più  stringenti che su proposta degli amministratori locali il presidente Bonaccini aveva disposto con l’ordinanza che aveva firmato. C’è però qualche novità per tabaccherie, ferramenta e lavanderie che potranno riaprire.

Vengono confermate le disposizioni che consentono solo l’attività di consegna a domicilio di cibo e pasti preparati, col fermo di quella da asporto, compresi i take-away. Negli esercizi polifunzionali possono proseguire solo le attività consentite (ad esempio giornali e tabacchi) ma non quelle di bar e ristorazione; così come sono consentite quelle di servizi alla casa (idraulici, elettricisti, etc.) e ai veicoli (gommisti, elettrauto, meccanici, carro attrezzi). Per quanto riguarda le strutture ricettive e gli alberghi, sono sospese le attività di accoglienza a fini turistici, mentre possono proseguire le attività collegate alla gestione dell’emergenza (ad esempio, pernottamento di medici e infermieri) con attività di ristorazione consentita solo per gli ospiti che vi soggiornano.

Invariate le disposizioni per supermercati, medie e grandi strutture di vendita con aperture, nei prefestivi, consentite solo a farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa e articoli di cartoleria. Sospese nei festivi, ad esclusione di farmacie e parafarmacie, tutte le attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso, comprese le attività di vendita di prodotti alimentari, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, anche quelli ricompresi nei centri commerciali o nelle gallerie commerciali.

Restano sospesi sempre tutti i mercati, ad esclusione di quelli all’interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati e solo per la vendita di prodotti alimentari.


Nell’ordinanza si legge:

Misure urgenti di contenimento del contagio per le Province di Rimini e Piacenza e per il territorio del capoluogo di Medicina e della frazione di Ganzanigo

 

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle Province di Rimini e Piacenza nonché nel comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
  2. a) Sospensione di tutte le attività produttive di beni e servizi da parte di persone fisiche e aziende ad esclusione delle attività agricole, di allevamento e di pesca, agroalimentari e relative filiere;
  3. b) per quanto attiene alle attività di cui alla lett. a), per il territorio di Rimini è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dal distretto sanitario in cui ha sede l’azienda, mentre per il territorio di Piacenza è prescritto il ricorso prioritario al personale proveniente dalla stessa provincia;
  4. c) tutte le attività di cui alla lett. a)  dovranno comunque ed in ogni caso operare nel rispetto di quanto stabilito dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro della Salute, tra le parti sociali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
  5. d) possono proseguire la propria attività le aziende di logistica e magazzino limitatamente alla gestione di merci la cui ricezione, immagazzinamento, lavorazione e spedizione sia connessa ad attività o filiere riguardanti beni essenziali compresi nell’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ovvero finalizzata alla vendita al dettaglio attraverso piattaforme on line;
  6. e) le attività di cui alla lett. d)  debbono operare con articolazione del lavoro su più turni giornalieri ove già non previsto e scaglionamento dei servizi di mensa e degli orari di pausa ristoro al fine di aumentare il distanziamento sociale tra gli operatori;
  7. f) sono escluse dall’obbligo di chiusura le attività di produzione di servizi urgenti per le abitazioni e per la garanzia della continuità delle attività consentite (a titolo di esempio: idraulici, elettricisti), quelle indispensabili per consentire la mobilità mediante uso degli automezzi di automazione (a titolo di esempio: meccanici, elettrauti, gommisti) e quelle strumentali all’erogazione dei servizi pubblici e all’attività delle pubbliche amministrazioni;
  8. g) sono autorizzate esclusivamente le attività di vendita, e servizi collegati, di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, forni, ferramenta, lavanderie, rivenditori di mangimi per animali, edicole, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, tabaccherie, rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat, trasporto connesso al rifornimento di beni essenziali; la vendita di prodotti di qualsiasi genere merceologico è sempre consentita quando è prevista la consegna al domicilio del cliente tramite e-commerce, per televisione e per corrispondenza, radio e telefono;
  9. h) in caso di assenza o di impossibilità di utilizzo dei servizi Bancomat o Postamat, o per l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, le agenzie bancarie e postali possono provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle loro sedi, limitando l’accesso al solo personale strettamente necessario e ricevendo i clienti solo su appuntamento, garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;
  10. i) al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l’accesso ai luoghi di vendita e di servizio ammessi è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
  11. l) sono esclusi dai predetti divieti le attività dei presidi sociosanitari quali presidi ospedalieri, case della salute, luoghi di cura privati;
  12. m) sono sospesi tutti i cantieri di lavoro ad eccezione di quelli urgenti connessi alla messa in sicurezza del territorio e quelli relativi ad opere pubbliche di somma urgenza e di ripristino dei luoghi pubblici;
  13. m) sono chiusi al pubblico gli studi professionali, le sedi dei patronati, dei sindacati e delle associazioni di categoria; l’attività è resa con modalità di lavoro agile e il personale ammesso a lavorare in presenza presso le sedi non può superare il numero di una unità per ciascun servizio ed in ogni caso non più di una unità per ciascuna stanza; allo scopo di garantire l’esercizio di servizi indifferibili e di comprovata necessità, è possibile provvedere all’apertura straordinaria e temporanea delle sedi ricevendo i clienti solo su appuntamento e garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al richiamato protocollo del 14 marzo 2020;
  14. n) tutte le strutture ricettive comunque denominate sono chiuse; sono escluse dall’obbligo di chiusura le strutture operanti per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (a titolo di esempio: pernottamento di medici, isolamento di pazienti), quelle collegate al regolare esercizio dei servizi essenziali e quelle che ospitano persone regolarmente registrate al momento di entrata in vigore del presente atto per motivi diversi da quelli turistici e impossibilitate al rientro nei luoghi di residenza per motivi a loro non imputabili o che in dette strutture abbiano stabilito il proprio domicilio;
  15. o) restano sempre consentite le attività funzionali ad assicurare la continuità delle attività e delle filiere non sospese nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente; fino all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  16. p) sono garantiti il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ed il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario;
  17. q) sono chiusi al pubblico i parchi pubblici, gli orti comunali, le aree di sgambamento cani, gli arenili in concessione e liberi, le aree in adiacenza al mare, i lungomari, le aree sportive a libero accesso, i servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico, le aree attrezzate per attività ludiche;
  18. r) fermo il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza, sono vietati tutti gli assembramenti di persone in numero superiore a 2 unità.

I provvedimenti della presente ordinanza sono efficaci dalla data di sottoscrizione della presente ordinanza fino all’adozione del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque, non oltre il 13 aprile 2020.