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La posizione del comune

Petroltecnica-Rovereta. Comune Coriano: dopo sospensiva tocca al TAR il merito

In foto: lavoratori della Petroltecnica fuori dall'azienda
lavoratori della Petroltecnica fuori dall'azienda
di Redazione   
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sab 31 ago 2019 10:30 ~ ultimo agg. 16:39
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La sospensiva accolta dal Consiglio di Stato “ad un esame necessariamente sommario” ha dato esclusivo rilievo alla tutela dei lavoratori. Lo spiega il comune di Coriano a commento della notizia diffusa ieri da Petroltecnica – Rovereta relativa all’istanza cautelare accolta dal Consiglio che ha sospeso l’operatività dell’ordinanza del comune che di fatto aveva sospeso l’attività dell’azienda per la presenza di abusi edilizi (vedi notizia). Ora, ricorda l’amministrazione, toccherà al TAR entrare nel merito della vicenda attraverso un’istruttoria approfondita sull’attuale legittimità dei titoli edilizi.

L’Amministrazione – si legge in una nota – prosegue questa delicata vertenza con estrema fiducia nella Magistratura, la quale è l’unica titolata ad esprimersi in merito alla legittimità degli atti, continuando a lavorare affinché tutela del lavoro e legalità siano entrambe garantite, nell’interesse di tutti i cittadini di Coriano“.

La nota del comune di Coriano

Il Consiglio di Stato, ad un esame necessariamente sommario proprio della fase cautelare, ha preso atto di un quadro estremamente complesso che necessita di una istruttoria approfondita da parte del TAR sull’attuale legittimità dei titoli edilizi di Petroltecnica/Rovereta.

Ha pertanto accolto l’istanza cautelare affinché il TAR decida sollecitamente nel merito la vertenza e, nell’attesa, ha ritenuto di dare esclusivo rilievo alla tutela dei lavoratori, il cui rischio occupazionale non è stato contestato dal Comune, con prevalenza su ogni altro aspetto.

L’Amministrazione prosegue questa delicata vertenza con estrema fiducia nella Magistratura, la quale è l’unica titolata ad esprimersi in merito alla legittimità degli atti, continuando a lavorare affinché tutela del lavoro e legalità siano entrambe garantite, nell’interesse di tutti i cittadini di Coriano.

La sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 6924 del 2019, proposto dalle società Petroltecnica S.p.a. e Rovereta S.r.l. società unipersonale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli
avvocati Luigino Biagini e Simona Priolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Coriano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Ernesto Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 156/2019, resa tra le parti.
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Coriano;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2019 il Cons.
Stefano Toschei e uditi per le parti gli avvocati Simona Priolo e Marco Ernesto Perrone;
Rilevato che, allo stato degli atti ed all’esito di un esame necessariamente preliminare della documentazione prodotta in entrambi i gradi del presente giudizio, emerge un quadro estremamente complesso con riferimento alla attuale legittimità dei titoli edilizi che si sono affastellati nel corso del tempo, che impone una approfondita istruttoria in sede di merito, sicché, nel bilanciamento degli interessi in gioco e tenuto conto del rischio
occupazionale paventato dalla parte appellante e non contestato dal
Comune appellato, possono valorizzarsi elementi di periculum in mora che militano per l’accoglimento della istanza cautelare siccome (ri)proposta nella presente sede di appello al fine di mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del giudizio di primo grado;
Ritenuto altresì di poter compensare le spese della presente fase cautelare di appello;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie
l’appello (Ricorso numero: 6924/2019) e, per l’effetto, in riforma
dell’ordinanza impugnata, accoglie l’istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Spese della fase cautelare di appello compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.