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a Riccione

Attività accessorie sull'arenile. Perplessità dall'associazione Bar di Spiaggia

In foto: la spiaggia di Riccione
la spiaggia di Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 4 minuti
sab 13 apr 2019 17:05
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Le modifiche al regolamento per l’esercizio delle attività accessorie negli stabilimenti balneari e nei bar-ristoranti presenti sull’arenile non convincono l’associazione bar di spiaggia di Riccione.

In una lettera al comune, l’associazione rileva come “le proposte di modifica formulate dalla Giunta non sembrino far fronte alla necessità di superare le significative problematiche che, sul piano del rispetto delle regole della concorrenza e dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, affliggono il Regolamento.

La missiva, firmata dal presidente Marco Deluca, si conclude con l’invito all’amministrazione a rivalutare le proposte elaborateanche, eventualmente, all’esito di apposita audizione cui si richiede, sin d’ora, di poter prendere parte“.

La lettera inviata alla Giunta di Riccione

Spett. Le Giunta Comunale,
la scrivente Associazione è venuta a conoscenza delle proposte di modifica da Voi formulate nella seduta di deliberazione di data 5 aprile u.s. con riferimento all’attuale testo del “Regolamento per l’esercizio delle attività accessorie negli stabilimenti balneari e nei bar-ristoranti presenti sull’arenile”, a suo tempo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 19 maggio 2016.

L’Associazione non può esimersi dal riscontrare, a questo riguardo, come gli interventi normativi proposti, con particolare riferimento all’art. 3 del Regolamento, dedicato alla disciplina della gestione di “Chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande”, confermino, da un punto di vista sostanziale, il precedente assetto, incentrato sulla costituzione di accordi contrattuali tra stabilimenti balneari e pubblici esercizi, introducendo una disposizione maggiormente articolata con riguardo al diritto di prelazione del bar-ristorante più adiacente alla struttura balneare interessata, nell’ottica di una procedimentalizzazione del relativo esercizio.

In tale contesto, non può non evidenziarsi come le proposte di modifica formulate da Codesta Giunta Comunale non sembrino far fronte alla necessità di superare le significative problematiche che, sul piano del rispetto delle regole della concorrenza e dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, affliggono il Regolamento in questione già nella sua attuale formulazione (Regolamento che, peraltro, è già oggetto di giudizio di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna).

Non poche perplessità suscita, in particolare, la circostanza che la possibilità di costituire accordi economici per l’avvio di nuove attività su aree demaniali già oggetto di concessione, come attualmente configurata, potrebbe aprire la strada al rilascio di nuove licenze ed autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande con modalità non conformi ai principi che si sono in precedenza richiamati.

Si tenga presente, a questo proposito, che, come noto, l’articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa a circostanze nelle quali gli emanandi provvedimenti di autorizzazione/licenza mirano a consentire lo svolgimento di attività economiche che prevedono l’utilizzo di risorse naturali scarse, dispone quanto segue: “qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.

Tra l’altro, in attuazione della richiamata disposizione comunitaria, l’ articolo 16 del decreto legge 26 marzo 2010, n. 59, a livello nazionale, ha così previsto: “Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi”.

Su tali premesse, non può non ricordarsi, peraltro, che di recente la Regione Emilia Romagna, all’art. 6 della Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 25, ha stabilito che “al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese del territorio regionale per progetti di investimento volti alla riqualificazione ed al potenziamento delle strutture nel settore del turismo, con particolare riferimento alle strutture ricettive, la Regione è autorizzata ad istituire fondi destinati ad offrire forme di garanzia dei crediti alle imprese per il finanziamento dei suddetti progetti, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il Fondo centrale di garanzia”.

Al riguardo la stessa Regione Emilia – Romagna risulta aver dato conto, con prese di posizione ufficiali, della necessità che venga fatta chiarezza quanto prima in merito alle problematiche relative all’applicazione della Direttiva 2006/123/CE in precedenza richiamata ai fini delle attività turistico/ricreative oggetto di concessioni demaniali marittime, affinché la possibilità di fruizione dei fondi di cui all’art. 6 della Legge Regionale n. 25/2018 possa essere estesa anche agli stabilimenti balneari e alle attività agli stessi connesse.

Da tale considerazione sembra emergere che l’assetto attualmente delineato dal Regolamento comunale in questione, ancor più a seguito dei proposti interventi di modifica rappresenti un ostacolo all’estensione della fruibilità delle risorse di cui sopra da parte dei soggetti interessati alla gestione di strutture prefabbricate chiuse per la somministrazione di alimenti e bevande con le modalità previste dal richiamato art. 3. Si tenga presente, tra l’altro, che tale circostanza potrebbe dar luogo a contestazioni, nelle più varie sedi, dei provvedimenti di attribuzione delle risorse, qualora ritenuti in contrasto con le citate disposizioni nazionali e comunitarie.

Ciò senza considerare le problematiche inerenti alla collocazione materiale dei chioschi, la quale sembra porsi in contrasto, nella nuova formulazione oggetto di proposta, con il Piano Particolareggiato dell’Arenile.

Alla luce delle osservazioni che precedono, la scrivente Associazione invita Codesta Spett. Le Giunta Comunale ad un’attenta rivalutazione delle proposte elaborate, anche, eventualmente, all’esito di apposita audizione cui si richiede, sin d’ora, di poter prendere parte.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Associazione Bar Ristoranti Spiaggia di Riccione
Il Presidente
Marco Deluca