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Politica Rimini

Una carta delle buone pratiche riminesi proposta da professionisti e docenti

In foto: Una carta delle buone pratiche da sottoporre ai candidati per un impegno su legalità, trasparenza, incompatibilità, conflitto di interessi e rendicontazione. A proporla, una quindicina di firmatari:
Una carta delle buone pratiche da sottoporre ai candidati per un impegno su legalità, trasparenza, incompatibilità, conflitto di interessi e rendicontazione. A proporla, una quindicina di firmatari:
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mar 19 apr 2011 11:39 ~ ultimo agg. 00:00
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tra questi ci sono ex parlamentari, liberi professionisti, docenti e dirigenti scolastici.

Carta della buone pratiche

Presentazione
. La vita politica del paese è segnata da un progressivo allontanamento dei cittadini dalla partecipazione democratica e dal crescere della sfiducia nella rappresentanza esercitata dai partiti e dalle istituzioni. La frattura con la società ha finito per coinvolgere anche i nuovi istituti, frutto delle riforme dei primi anni ’90, come l’elezione diretta del Sindaco, che avevano interpretato la domanda di scelta diretta dei cittadini, fino ad allora espropriata dal sistema dei partiti.
I provvedimenti legislativi da sempre attesi per combattere la corruzione non sono mai stati varati, mentre si sono moltiplicati, al centro come in periferia, gli episodi di malcostume; l’esigenza di restituire efficienza alla macchina amministrativa spesso si è tradotta in procedure discrezionali e sempre meno trasparenti, mentre il sistema politico si è alimentato della moltiplicazione di enti e organi, gravando sulla spesa pubblica in modo sempre più insopportabile.
La nostra città non è rimasta esente da questi processi di degrado della vita politica e il distacco di settori ampi di opinione pubblica esigente dal sistema di rappresentanza politica, anche a Rimini, si è esteso e fatto più profondo.

L’idea che l’impegno politico sia una attività alta, di servizio nei confronti della comunità appare purtroppo, a questo punto, agli occhi di molti cittadini, gravemente sfregiata e compromessa. Il suo ripristino deve rappresentare perciò la prima priorità per chiunque intenda mettersi in gioco per il governo della cosa pubblica.
Ciò vale soprattutto per tutti coloro che intendono interpretare istanze di cambiamento e di inveramento della promessa di eguaglianza che è insita nell’orizzonte della democrazia.
Siamo convinti che dove non vogliono o non possono arrivare le leggi può giungere la scelta trasparente di protagonisti che sappiano assumere un nuovo e pregnante patto con i cittadini. La forma può essere quella di un impegno per l’adozione di nuove regole, determinato volontariamente e solennemente di fronte all’opinione pubblica e agli elettori. Ovvero, la sottoscrizione impegnativa e vincolante di una Carta della buone pratiche in cui postulare un patto etico con i cittadini.
Se è vero che per molti, per troppi di loro, l’agire politico appare come fonte di vantaggi e privilegi a favore di una casta oligarchica, diviene urgente contrapporre l’idea e la pratica che esso è invece servizio alla comunità. Per questo fine deve essere chiaro che chi vi si dedica, è pronto ad affrontare limitazioni e sacrifici. Sceglie di autoregolamentare, al di là delle leggi esistenti, con rigore e secondo principi dichiarati e riconoscibili, il proprio “stare” in politica, al fine di renderlo pienamente trasparente.
Si tratta di ovvie limitazioni a una privacy che non sempre può essere invocata da chi ha scelto per sé una dimensione di persona pubblica: limitazioni alla promozione dei propri interessi e delle proprie attività imprenditoriali o professionali, per quanto legittime; limitazioni all’esercizio di funzioni che potrebbero entrare in conflitto con l’amministrazione pubblica o che potrebbero inficiare l’immagine di imparzialità che deve invece possedere chi esercita, a nome di tutti, il governo locale.
L’adozione di un patto etico per tutti coloro che si candidano a svolgere e che svolgeranno funzioni di rappresentanza e di amministrazione derivanti direttamente o indirettamente dal voto dei cittadini, può diventare allora lo strumento, se non la premessa indispensabile, per restituire un livello accettabile di credibilità ai protagonisti della prossima consultazione elettorale.
Non potendo contare su un impianto sanzionatorio che è proprio di una legge, né sugli interventi di natura disciplinare che governano la vita delle associazioni e dei partiti, il patto che si costituisce tra gli elettori e i candidati, attraverso l’adozione di una Carta delle buone pratiche si basa esclusivamente sulla capacità che esso avrà di innescare meccanismi di sanzione reputazionale presso l’opinione pubblica, così da deplorare comportamenti e condotte in violazione degli impegni assunti volontariamente e in maniera pubblica attraverso la sua sottoscrizione. Una strada per molti versi più pregnante di ogni intervento disciplinare perché rimette al centro il principio di responsabilità dell’agire e della scelta del singolo rappresentante politico nei confronti della comunità cittadina.
In questa prospettiva un ruolo di vigilanza e di controllo spetta a quella parte dell’opinione pubblica che ha dimostrato la propria attenzione e che diviene, anche attraverso questo ruolo, protagonista di un nuovo percorso democratico. E spetta ancora di più agli organi di informazione che dispongono degli strumenti appropriati per sancire la perdita di reputazione di coloro che infrangono il patto assunto davanti agli elettori. Nell’epoca di internet il popolo del web sarà un decisivo protagonista di questa nuova forma di partecipazione civile e di controllo sociale.
Quella che proponiamo non ci appare come una procedura “ingenua”, lontana dai meccanismi della politica reale, destinata a naufragare per le resistenze di un ceto politico che si presume infallibile e senza vergogna.
Intanto perché c’è più di un attore della politica locale che merita di essere preso sul serio e che ha un proprio profilo, una propria biografia rispettabile che vale la pena di evidenziare. Chi è in questa condizione può solo trarre giovamento da un osservatorio indipendente che monitorizzi la circolazione della moneta politica “buona” e in qualche modo, attraverso la constatazione del rispetto del patto etico, la certifichi.
E poi perché di fronte al ridimensionamento del ruolo democratico dei partiti e alla loro evidente difficoltà a selezionare una classe politica all’altezza delle sfide presenti, è necessario strutturare e organizzare in modo nuovo l’opinione pubblica. Tutti vediamo che il rapporto diretto con i cittadini, cercato da molti esponenti politici e anzi indotto da alcune riforme del sistema politico, può facilmente degradare nel populismo o nel qualunquismo. Contrapporre a quei pericoli la costruzione di una opinione pubblica organizzata, consapevole ed esigente ha, a nostro avviso, un grande valore democratico e concorre a edificare una “comunità” in senso moderno e civile.
È ovvio che in questa prospettiva il contenuto del patto etico sancito nella Carta delle buone pratiche deve essere molto preciso e dettagliato in modo che non siano possibili interpretazioni diverse o ambigue, capaci di vanificarne l’efficacia. Pensiamo perciò a qualcosa di diverso dai codici etici che nel corso degli ultimi anni sono stati adottati da alcune assemblee elettive, che per altro si pongono una diversa finalità.
Più che all’enunciazione di principi pensiamo all’indicazione scrupolosa dei comportamenti e all’impegno di mantenere fede a essi.
Infine non ci illudiamo che sia possibile ottenere la sottoscrizione della Carta dalle molte centinaia di candidati delle diverse liste che parteciperanno alla consultazione elettorale di primavera a Rimini. Ci basta che i candidati a Sindaco si assumano l’impegno per loro e per i candidati nelle liste a loro sostegno, obbligandosi a prendere con nettezza le distanze, a respingere senza discussione il sostegno o a rimuovere immediatamente, qualora rientrasse nelle loro attribuzioni, coloro che violino quelle norme nei diversi livelli di attività istituzionale cui sono preposti.

1 Legalità

Vi sono norme precise a questo proposito previste dall’art. 58 del Decreto legislativo 18.1.00 N° 267. Esse, nel limitare l’accesso alle liste elettorali, dichiarano non candidabili soggetti condannati con sentenze passate in giudicato, per fatti assai gravi (ad es. delitti connessi all’appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, delitti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, delitti contro la pubblica amministrazione e per pene superiori ai due anni di reclusione per delitti non colposi).
Al di là di quanto già previsto dalla legge è tuttavia evidente che vi sono situazioni, aventi a oggetto soggetti non ancora condannati in via definitiva, ma coinvolti in procedimenti e processi penali che possono comunque arrecare grande pregiudizio al prestigio e alla credibilità dell’amministratore pubblico e minare quella delle stesse istituzioni da lui guidate.
La scelta volontaria di autoregolamentazione, propria di un patto etico, è quella perciò di estendere ad altre condizioni, oltre a quelle indicate dalla legge, le ragioni di autoesclusione dalle liste o dall’attività amministrativa.
In questa prospettiva per evitare ripercussioni sull’andamento della consigliatura, si ritiene necessario che nei confronti dei candidati non sia stata esercitata l’azione penale, per delitti non colposi ovvero per contravvenzioni che non ledano il prestigio del soggetto (ad esempio reati connessi a reati edilizi).
Quanto previsto dall’art. 58 in merito a reati contro la pubblica amministrazione, va inoltre esteso anche alle fattispecie che vengono invece escluse dalla lettera c) del comma 1.
In relazione ai delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale, va prevista la non candidabilità di soggetti indagati per detti reati o prosciolti a causa dell’estinzione del reato per essere intervenuta prescrizione;
Va altresì prevista la non candidabilità di coloro che risultano sottoposti a indagini per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli appena indicati .
In caso di avvio di procedimento giudiziario, nel corso del mandato, per delitti contro la pubblica amministrazione o che sono stati commessi con abuso della funzione o violazione dei doveri, il soggetto si autosospende dalla funzione salvo che intervenga decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento in udienza preliminare o di assoluzione a dibattimento.
In caso di condanna si dimette comunque dall’incarico ricoperto.
Il soggetto coinvolto, inoltre, si impegna a una dichiarazione di sostegno alla costituzione di parte civile da parte dell’amministrazione interessata nel processo a proprio carico.
Quella della costituzione di parte civile, sarà in ogni caso la regola per tutti i procedimenti giudiziari che vedono coinvolto un amministratore pubblico.
In caso di altri tipi di reato, per quelli connessi all’articolo 416-bis del codice penale l’autosospensione dalle funzioni avviene dall’avvio del procedimento giudiziario e in caso di rinvio a giudizio si impongono invece le immediate dimissioni.
Per altri reati l’autosospensione interviene dopo l’eventuale rinvio a giudizio e comporta le dimissioni a seguito di condanna qualora il tipo di violazione connessa all’esercizio della funzione ( ad esempio reati in materia edilizia, evasione fiscale) determini discredito della carica.

2 Trasparenza

Anche in questo caso esistono norme che prevedono adempimenti da parte degli amministratori pubblici come la pubblicità della dichiarazione dei redditi e dello stato patrimoniale. Tuttavia non essendo disciplinate precise sanzioni per i comportamenti difformi da quelli previsti, non sempre esse vengono scrupolosamente rispettate in tutti gli enti e in tutte le società a partecipazione pubblica.
Sapere quali sono i redditi e le loro fonti è tuttavia una informazione importante per la scelta degli elettori e per giudicare la qualificazione a ricoprire incarichi pubblici. Altrettanto importante è conoscere lo stato patrimoniale, che potrebbe entrare in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta.
Altre informazioni decisive riguardano la detenzione di quote di società, consorzi o cooperative o ruoli dirigenti nelle medesime qualora intrattengano o abbiano avuto finanziamenti, agevolazioni o rapporti di natura contrattuale con la amministrazione pubblica cui ci si candida o con enti da essa controllati o partecipati.
Il principio della trasparenza dovrebbe potersi estendere anche alle attività di natura professionale. Per esse infatti l’elemento “sensibile” è costituito dal fatto che il soggetto potrebbe patrocinare posizioni particolarmente interessate al rapporto con il comune o con enti a esso collegati ed è necessario che questa informazione sia messa a disposizione dei cittadini perché essi possano assumere consapevolmente le proprie decisioni di natura politica o elettorale.
La scelta perciò è quella di una Dichiarazione di trasparenza da effettuarsi al momento della presentazione della candidatura, accessibile al pubblico, rinnovata ogni anno, che contenga tutti gli elementi sopra ricordati. Redditi, patrimoni, detenzione di quote di società, ruoli di amministrazione, di direzione, di revisione contabile, attività professionali esercitate. La Dichiarazione di trasparenza riguarda anche tutti coloro chiamati a svolgere incarichi di amministrazione in enti e società conferiti dal Comune o per i quali è necessaria la concertazione del Comune. Nel caso di mancato rispetto, coloro che hanno sottoscritto il patto etico si impegnano a “sfiduciare” il soggetto inadempiente.
Un altro elemento fondamentale per gli elettori e i cittadini è anche la conoscenza delle appartenenze dei soggetti interessati ad associazioni culturali, politiche e sindacali. Non vi è nessuna intenzione di penalizzazione nei confronti di qualsivoglia forma associativa e tuttavia questa previsione, che per altro è presente in numerosi Statuti di Assemblee Elettive del nostro paese, anche se non sempre totalmente rispettata, va necessariamente ribadita, estesa e fatta davvero valere per tutte le rappresentanze e le nomine pubbliche, anche in enti e società partecipate.
In una fase di forte esternalizzazione di attività è assolutamente necessario rendere leggibili le scelte che vengono compiute e le modalità di affidamento degli incarichi di questo tipo che coinvolgono le amministrazioni pubbliche. Chiediamo che si prenda l’impegno di rendere pubblici annualmente tutti gli incarichi assegnati dal Comune e dagli enti a esso collegati e la loro relativa remunerazione. La norma, che per alcuni aspetti è già prevista, va estesa anche a ogni forma di assunzione temporanea di personale, che dovrà comunque avere una motivazione trasparente e una procedura selettiva di evidenza pubblica.
La scelta della trasparenza va perseguita anche per quanto riguarda una puntuale rendicontazione annuale, relativa a tutti i settori dell’amministrazione, dei contributi pubblici elargiti a qualsiasi titolo a soggetti privati. L’unica esclusione può essere quella dei contributi per l’assistenza sociale a singoli soggetti o famiglie.
Nel capitolo trasparenza va infine affrontato il tema che è all’origine del crescere della sfiducia dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e di chi la guida. La convinzione, non sempre infondata, che vi possano essere interpretazioni e applicazioni difformi di norme e regolamenti a seconda della forza degli interlocutori.
Il Diritto di interpello da parte dei cittadini o delle imprese dovrà interessare tutte le diverse attività del Comune e degli enti collegati. Il registro delle interpretazioni e delle applicazioni dovrà essere pubblico e gestito da una parte terza. Un ruolo importante, da questo punto di vista, potrebbe essere ricoperto dagli Ordini Professionali e dalle Associazioni di categoria, a seconda dei temi interessati.

3 Incompatibilità

Oltre a quelle già previste dalla legge i candidati si impegnano a rispettare e a fare rispettare con scrupolo il principio di non sovrapposizione tra le funzioni di rappresentanza e di governo locale, che hanno necessariamente un contenuto discrezionale, e quelle tecnico-amministrative che, secondo la peculiarità dell’ordinamento italiano, devono essere invece improntate alla garanzia di imparzialità nell’applicazione delle norme a tutti cittadini. Al di là dei possibili vantaggi che l’amministratore/dipendente potrebbe derivarne per la propria carriera lavorativa, è questo dell’imparzialità della P.A. il punto decisivo che occorre preservare nella tutela dell’interesse generale. Tanto più nell’eventualità in cui la funzione di dipendente pubblico sia raggiunta senza l’espletamento di concorso pubblico, ossia in virtù di provvedimenti di sanatoria, che oggettivamente indeboliscono il carattere “terzo” del dipendente medesimo. Anche al fine di evitare ogni sospetto di favoritismo la norma di incompatibilità va pertanto rafforzata con l’esclusione della possibilità di conseguire la qualifica di dipendente pubblico nei periodi durante i quali si amministra a qualsiasi titolo l’ente locale che compie l’assunzione.
Il principio di incompatibilità delle due funzioni va mantenuto anche nei confronti di ruoli dirigenti in enti, aziende o società collegate o comunque vigilate dal Comune.
Esso inoltre va fatto valere per impedire che nel periodo immediatamente successivo alla carica amministrativa ricoperta il soggetto possa divenire dipendente o dirigente della amministrazione stessa o di un ente ad essa collegato.
Va ribadito infine l’impegno a uno scrupoloso rispetto della norma che sancisce l’incompatibilità tra la funzione rappresentativa dell’ente pubblico e quella di beneficiario di concessioni di beni di proprietà dello stesso ente o di enti da esso controllati per sé o per i propri familiari.

4 Conflitto di interessi

La possibilità che si verifichino condizioni di conflitto di interessi nell’attività amministrativa in ambito comunale, come è noto, è molto elevata a causa dei numerosi interessi che vengono coinvolti dai diversi campi di intervento dell’amministrazione locale.
Abitualmente viene applicato il principio di non partecipazione al voto dei consiglieri o dei componenti la giunta comunale a tutte le deliberazioni per le quali si possa ravvisare un interesse diretto, pena il rischio della impugnabilità dell’atto.
Come è noto però le possibilità di influire direttamente o indirettamente su scelte amministrative che coinvolgono interessi di amministratori sono assai più ampie e inoltre quelle cautele non sempre riguardano i consigli di amministrazione delle numerose società partecipate. Per gli impegni di autoregolamentazione propri di un patto etico vi è perciò la necessità di definire con maggiore precisione il carattere dell’interesse privato coinvolto dalla decisione pubblica e il livello di partecipazione alla decisione del soggetto interessato.
In primo luogo quelli di natura patrimoniale.
Per tutte le deliberazioni che riguardino in modo specifico beni mobili e immobili, o quote di essi, detenuti da partecipanti alla sede decisionale o da loro familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli), il soggetto si impegna a non prendere parte in nessuna forma al processo decisionale.
Le possibilità tuttavia di condizionare le decisioni, soprattutto da parte di chi compone l’esecutivo, prescindono dalla materiale partecipazione alle sedi deliberanti. Nel caso degli Assessori poi, che per istituto non partecipano alle deliberazioni del Consiglio Comunale, il possibile conflitto di interessi si presenta, stante le norme vigenti, di ancor più difficile soluzione.
Anche per queste ragioni è necessario ricorrere a scelte di autoregolamentazione che inseriscano nelle procedure deliberative meccanismi innovativi che non potranno certo essere cogenti senza un adeguato supporto legislativo, ma ai quali unilateralmente gli amministratori che sottoscrivono la Carta si impegnano comunque a sottostare.
A questo fine può essere utile la costituzione di una nuova sede consultiva, la Commissione Comunale per il conflitto di interessi. Essa, non trovando previsione in nessuna disposizione legislativa, per essere attivata dovrà essere inserita nello Statuto comunale. Per rafforzare il suo carattere di terzietà, la Commissione dovrà essere presieduta da un esponente dell’opposizione e sarà chiamata a esprimere il parere su ogni deliberazione che riguardi in specifico beni e interessi dell’amministratore coinvolto. Il parere avrà necessariamente, dal punto di vista delle procedure amministrative, un valore puramente consultivo. Sarà l’impegno di autoregolamentazione a conferire a esso un titolo cogente, rappresentato dalla scelta unilaterale di attenersi scrupolosamente al parere della Commissione, rinunciando a sottoporre alla deliberazione della sede interessata, quegli atti che ricevessero da essa un parere contrario.
È d’altra parte necessario contrastare il conflitto di interessi anche in merito alle attività professionali o imprenditoriali dei partecipanti alle assemblee elettive e degli amministratori di enti pubblici o partecipati.
Va prevista l’astensione dal fornire prestazioni professionali a cittadini o imprese nel corso di loro eventuali contenziosi con l’amministrazione interessata. Ad essa va associata la rinuncia a incarichi professionali per privati le cui prestazioni concorrano alla definizione di pratiche soggette a procedure di approvazione o di autorizzazione a carattere discrezionale.
La rinuncia va estesa a incarichi professionali da parte di enti partecipati o vigilati dall’amministrazione di cui si è rappresentante, o da enti a essa sovraordinati che esercitano funzioni di controllo o di vigilanza generale o di singoli atti deliberativi. In questo caso il rischio è quello che questi incarichi possano costituire una sorta di contropartita remunerante per le scelte compiute dall’amministratore.
Per le attività a carattere imprenditoriale occorre definire la rinuncia alla partecipazione a gare di evidenza pubblica bandite dall’amministrazione di cui si è rappresentante o da enti da esso partecipati, per imprese o società riconducibili al soggetto interessato o a suoi familiari. La rinuncia è ovviamente estesa a tutte le forniture, lavori o affidamenti assegnati a trattativa privata.
La limitazione delle opportunità va infine prevista per la possibilità che il Comune o enti e società da esso partecipate, procedano all’assunzione in organico o all’affidamento di incarichi professionali a familiari di amministratori dell’ente stesso.

5 Esercizio delle funzioni e rendicontazione
Troppo spesso l’impegno dei componenti delle assemblee elettive e di altri enti partecipati dagli enti locali non è all’altezza delle esigenze di efficienza degli organismi di cui essi sono membri. Sia per ciò che riguarda la presenza che per l’attiva partecipazione ai lavori.
Rendicontare seduta per seduta i partecipanti, la loro scelta di voto, i loro interventi, secondo uno schema semplice e comprensibile, che eventualmente consenta successivi approfondimenti da parte dei cittadini interessati, è un’esigenza sempre più presente, per poter verificare il grado di impegno e le singole scelte operate da ciascuno. Spetterà ai diversi gruppi consiliari o agli enti che hanno nominato i componenti degli enti partecipati stabilire, attraverso propri regolamenti, le sanzioni nei confronti di coloro che non parteciperanno adeguatamente all’organismo di cui sono componenti.
La funzione pubblica che viene esercitata comprende necessariamente la disponibilità ad ascoltare e valutare le diverse istanze dei cittadini. La distanza delle istituzioni spesso è misurata anche dalla difficile accessibilità da parte dei cittadini ai loro rappresentanti.
Occorre perciò che il patto etico preveda l’impegno di dedicare una parte del tempo al ricevimento ed all’incontro di tutti coloro che lo richiedano. L’uso della comunicazione via web, che va certamente incoraggiata, non può però risolvere un problema che rimane presente soprattutto nei confronti di alcune fasce anagrafiche della popolazione.
L’impegno, che deve valere per tutti i livelli di rappresentanza, ha particolare valore per gli esecutivi. In questo caso la scelta di disponibilità in quanto amministratore pubblico, deve affiancarsi ad una di trasparenza,affinché i molti impegni non possano essere presi a pretesto di una selezione “clientelare” degli interlocutori. L’opzione perciò è quella della pubblicità dell’Agenda che deve tradursi in un periodico rendiconto degli incontri svolti in veste e/o in sede istituzionale.
Tra i fattori alla base della crescita del distacco tra cittadini e politica vi sono senza dubbio la frequente dissonanza tra le priorità della vita economica e sociale e le questioni al centro del dibattito politico-amministrativo, cui si affianca la sempre più evidente incongruenza tra quanto promesso e raccontato dai leader politici e la realtà sotto gli occhi dei cittadini.
Da questo punto di vista obiettivo del patto etico è dare maggiore rilevanza al dato della misurabilità quantitativa dei programmi e alla “parola data” nel rapporto tra governanti e governati, con la finalità di una maggiore verificabilità dell’operato di chi detiene cariche pubbliche.
Occorre mettere il cittadino nelle condizioni di potere formarsi un giudizio il più oggettivo possibile sull’operato dell’amministrazione e dei vari enti da essa partecipati. Il cuore ovviamente rimane l’amministrazione comunale che sintetizza gli obiettivi propri e quegli degli enti strumentali attraverso i quali dispiega le proprie politiche.
L’obiettivo di una vera e propria rendicontazione dell’operato degli amministratori locali può essere realizzato prevedendo l’impegno di monitorare con precisione l’attività dell’amministrazione attraverso alcuni parametri. obbligandosi alla presentazione di rapporti semestrali in Consiglio Comunale sull’insieme dell’attività svolta dall’amministrazione locale allargata.
Ciò consentirebbe inoltre di rendere maggiormente controllabili le indicazioni dell’esecutivo agli enti ed alle società partecipate e verificarne puntualmente l’attuazione.
La pubblicazione dei rapporti periodici sullo stato di avanzamento degli obiettivi di sviluppo della città, inoltre, sarebbe di grande aiuto al miglioramento delle politiche dell’Amministrazione e favorirebbe un più fertile clima di collaborazione tra le diverse espressioni della società civile e i protagonisti delle istituzioni locali. Uno strumento bipartisan, quindi, sottoposto allo scrutinio dell’opinione pubblica informata e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi dichiarati all’inizio della consigliatura ed aggiornati nel corso del mandato.

Lidano Arcangeli
Angelo Battistini
Oreste Delucca
Fabio Fiori
Sergio Gambini
Ennio Grassi
Piergiorgio Grassi
Paolo Migani
Cesare Padovani
Stefano Piccioli
Giuseppe Prosperi
Paolo Parma
Francesco Sberlati

Notizie sui firmatari
Lidano Arcangeli ( già insegnante di scuola secondaria)
Angelo Battistini (psicoanalista)
Oreste Delucca (sindacalista , studioso di storia locale)
Fabio Fiori (insegnante,scrittore)
Sergio Gambini(già parlamentare dirigente nazionale CNA)
Ennio Grassi (saggista e scrittore)
Piergiorgio Grassi(Univ.Urbino)
Paolo Migani(Univ. di Ancona)
Cesare Padovani (Scrittore)
Stefano Piccioli (Architetto)
Giuseppe Prosperi (Dirigente scolastico)
Paolo Parma (Univ. di Urbino)
Francesco Sberlati (Univ.di Bologna)
Ivan Buccolieri