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Nella campagna elettorale 2016

Non diffamò Fiera e Palas. Luigi Camporesi assolto

In foto: Luigi Camporesi
Luigi Camporesi
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Mer 30 Ott 2019 13:37 ~ ultimo agg. 27 Mag 15:14
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Le dichiarazioni di Luigi Camporesi sulla Fiera di Rimini nella campagna elettorale del 2016 non erano da considerarsi diffamatorie. Lo ha stabilito, con sentenza del 28 ottobre, il giudice Chiara Zito in merito alla querela presentata all’epoca da Riminifiera e Società dei Congressi, accompagnata da una richiesta di danni di cinquecentomila euro ciascuna. Le società attrici sono state condannate, in solido tra loro, a rifondere a Camporesi le spese di lite, stimate in 20.000 euro.

Oggetto della querela era una lettera inviata da Camporesi ai soci delle società A.I.A. Capital Spa e A.I.A. Palas Società Consortile, operanti nel settore alberghiero, e poi diffusa a mezzo stampa e internet (Camporesi la pubblicò anche sulla sua pagina Facebook) in cui l’allora candidato sindaco criticava pesantemente la gestione delle società fieristica e congressuale riminesi.

Dichiarazioni che, secondo Riminifiera e società dei congressi, avevano una ulteriore portata lesiva perché “rese in un momento particolarmente delicato, ossia durante l’operazione di quotazione in borsa di Rimini Fiera S.p.a. e durante le trattative per la fusione con la Fiera di Vicenza”.

Da parte sua Camporesi chiese il rigetto della querela poiché “infondata in fatto e in diritto” e, si legge nella sentenza, “non smentendo il pubblico attacco rivolto alla gestione del sistema fieristico-congressuale di Rimini, ma sostenendo che la propria condotta non integrava il reato di diffamazione, ma rappresentava l’esercizio del diritto, costituzionalmente garantito, di manifestare liberamente il proprio pensiero”.

Nello specifico la sentenza riconosce che: “Per quanto riguarda la situazione di indebitamento bancario del gruppo Rimini Fiera, la critica espressa dal Camporesi si fonda su fatti corrispondenti al vero, almeno nel loro nucleo essenziale – come dimostrato dalla necessità della società Rimini Congressi di ricorrere ad un “prestito ponte” da parte della Banca Popolare di Vicenza per il pagamento del mutuo contratto con Unicredit, soggetto a favore del quale era stata concessa in pegno l’intera partecipazione azionaria detenuta in Rimini Fiera S.p.a. – rappresentando invece opinabili, ma legittime, valutazioni da parte dell’autore dello scritto le affermazioni relative alla presunta insostenibilità finanziaria di tali debiti e alla conseguente inattuabilità della quotazione in borsa.
Quanto, invece, all’affermazione che “la Società del Palazzo dei Congressi ha presentato per l’esercizio 2014 un bilancio irregolare che non rispetta le norme dettate dalla L. 69/2015 sulle false comunicazioni sociali” appare dirimente la considerazione che la diffamazione, anche ove ritenuta sussistente, non avrebbe come destinataria la società in questione – che anzi, risulterebbe danneggiata dal reato di false comunicazioni sociali – ma i soggetti autori del bilancio, che nella missiva non sono nemmeno individuati personalmente”.

Conclusione: “Le affermazioni contestate devono essere ritenute, in parte, come legittima espressione del diritto di critica politica da parte del convenuto e, per la parte relativa alla (presunta) configurabilità del reato di false comunicazioni sociali, comunque non lesive dell’onore e della reputazione delle società attrici”.

 

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