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i balneari non sono esclusi

Concessioni, Corte Giustizia Ue ribadisce le gare in risposta al Giudice di Pace

In foto: @newsrimini
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di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 6 Giu 2025 17:10 ~ ultimo agg. 17:47
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Anche al Giudice di Pace di Rimini la Corte di Giustizia ha risposto sulla interpretazione pro-concorrenziale della direttiva Bolkestein ed in particolare sulla sua applicabilità anche alle concessioni rilasciate ante 28.12.2009, data di scadenza per il recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano. Lo fa sapere il riminese Roberto Biagini, presidente del Coordinamento Nazionale Mare Libero, che commenta: "Riportandosi alla copiosa giurisprudenza in materia degli ultimi anni la Corte di Giustizia ha devitalizzato le velleità dei ricorrenti respingendo al mittente tutte le loro fantasiose interpretazioni giuridiche volta a convincere la Corte di Lussemburgo che la Bolkestein e i principi di libera concorrenza non si applichino ai "bagnini".

La questione era stata presentata nell’ambito di una controversia tra l'impresa titolare di una concessione di occupazione del demanio pubblico marittimo a Rimini gestita per finalità turistico-ricreative.

“Rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123 – si legge nella risposta - le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, il cui titolare non effettua una prestazione di servizi determinata dell’ente aggiudicatore, ma esercita un’attività economica in un’area demaniale statale sulla base di un accordo che gli conferisce il diritto di gestire taluni beni o risorse pubblici, nell’ambito di un regime di diritto privato o pubblico, di cui lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d’uso, una volta che tali concessioni riguardano risorse naturali, ai sensi di tale disposizione e posto che il numero di autorizzazioni disponibili per le attività turistico-ricreative è limitato per via della scarsità delle risorse naturali”. “L’articolo 44 della direttiva 2006/123 – conclude la Corte - deve essere interpretato nel senso che le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, rilasciate prima del 28 dicembre 2009 e rinnovate successivamente a tale data, rientrano nell’ambito di applicazione di detta direttiva al momento del loro rinnovo, essendo irrilevante, al riguardo, la data in cui tali concessioni sono state inizialmente rilasciate”.

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