Comuni montani: con la nuova legge nove quelli riminesi. La rabbia degli esclusi
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, diventa definitiva la nuova classificazione dei Comuni montani prevista dalla legge n. 131 del 12 settembre 2025 voluta dal ministro Roberto Calderoli. Il provvedimento entrerà in vigore il 22 luglio.
Per la provincia di Rimini sono riconosciuti come comuni montani Casteldelci, Maiolo, Montecopiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sassofeltrio e Talamello. Restano esclusi i comuni di Verucchio e Poggio Torriana i cui sindaci, Lara Gobbi e Ronny Raggini, esprimono con una dichiarazione congiunta la condanna a quanto attuato dal ministro.
Dalla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio:
Sono montani i comuni che soddisfano i criteri previsti da almeno una delle seguenti lettere:
a) almeno il 20% della superficie del territorio comunale al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 25% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 350 metri sul livello del mare,
al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, e almeno il 5% della superficie del territorio comunale con pendenza superiore al 20%, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
c) altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 400 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
d) altitudine massima pari o superiore a 1.200 metri sul livello del mare;
e) i comuni con altitudine media della superficie del territorio comunale pari o superiore a 300 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, appartenenti a Province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri, riconosciute ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, o della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge 12 settembre 2025, n. 131.
2. Sono altresì classificati come montani:
a) i comuni che confinano esclusivamente con uno o più comuni che soddisfano almeno uno dei criteri di cui comma 1, oppure con i suddetti comuni e uno Stato estero oppure con uno Stato estero, purché l’altitudine media della superficie del territorio comunale sia pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline;
b) i comuni appartenenti a un gruppo di comuni tra di loro confinanti, fino a un numero massimo di cinque,
ciascuno con altitudine media pari o superiore a 200 metri sul livello del mare, al netto delle superfici di laghi, lagune, valli da pesca, stagni, saline, a condizione che il gruppo di comuni sia completamente circondato da comuni
che soddisfano almeno uno dei criteri di cui al comma 1, oppure da tali comuni e uno Stato estero, oppure da uno
Stato estero.
Art. 3.
El










