Rimini F.C.: 11 punti di penalizzazione e 11.667mila euro di ammenda


Sono 11 i punti penalizzazione comminati al Rimini F.C. per il ritardo nel pagamento degli emolumenti, dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi al mese di maggio 2025 e per non avere presentato, entro il 7 luglio, le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget) per la stagione 2025/'26. Richiesta l’applicazione della recidiva.
Comminate alla società anche due ammende, rispettivamente di 5.000 e 6.667 euro, mentre l'ex presidente Stefania Di Salvo è stata inibita per 16 mesi. Otto mesi di inibizione anche per Sauro Cancellieri, all’epoca dei fatti sindaco unico della società Rimini F.C.
I biancorossi quindi alla terza giornata, in programma il prossimo fine settimana (il Rimini ospiterà la Ternana al "Romeo Neri" alle ore 20:30), si presenteranno con -10 in classifica (grazie al punto conquistato venerdì sera a Pesaro).
I DUE DISPOSITIVI DEL TRIBUNA FEDERALE NAZIONALE
Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, composto dal Presidente Carlo Sica, dalla vice presidente relatore Valentina Ramella, dai componenti Antonella Arpini, Giammaria Camici, Francesca Paola Rinaldi, i componenti aggiunti Ermando Bozza e Claudio Sottoriva e Paolo Fabricatore, rappresentante AIA ha pronunciato, oggi, 2 settembre 2025, la sentenza sui deferimenti, proposti dal Procuratore Federale il 31 luglio 2025 nei confronti della società Rimini FC. Il Tribunale, con pronuncia definitiva, irroga alla società la sanzione di undici punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e 5mila euro di ammenda.
Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 settembre 2025, sui deferimenti, preliminarmente riuniti, proposti dal Procuratore Federale n. 3077 /93pf25-26/GC/blp depositato il 31 luglio 2025 e n. 3092/95pf25-26/GC/gb depositato il 31 luglio 2025 nei confronti dei sigg.ri Palma Stefania Di Salvo e Sauro Cancellieri, nonché nei confronti della società Rimini FC Srl, e n. 3139 /97pf25-26/GC/gb depositato il 31 luglio 2025 nei confronti della sig.ra Palma Stefania Di Salvo e della società Rimini FC Srl, la seguente decisione.
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 3077 /93pf25-26/GC/blp depositato il 31 luglio 2025 nei confronti di:
1) sig.ra Palma Stefania Di Salvo, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere: a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 2), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento degli emolumenti netti dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di maggio 2025; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 3), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento dei compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di maggio 2025; c. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 4), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al pagamento degli emolumenti, ivi inclusi i compensi assoggettati ad I.V.A., dovuti in favore delle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025. Segnatamente, per non avere provveduto al pagamento degli emolumenti e dei compensi assoggettati ad I.V.A. dovuti in favore del Segretario Generale e del Team Manager; d. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere la stessa, in data 1 luglio 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche.
Segnatamente, per aver dichiarato che la società Rimini F.C. s.r.l., alla data dell’1 luglio 2025, ha effettuato fino alla mensilità di maggio 2025, tutti i pagamenti degli emolumenti netti e degli altri compensi dovuti ai tesserati, nonché degli emolumenti dovuti in favore delle altre figure professionali; 2) sig. Sauro Cancellieri, all’epoca dei fatti sindaco unico della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 1 luglio 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche.
Segnatamente per aver dichiarato che la società Rimini F.C. s.r.l., alla data dell’1 luglio 2025, ha effettuato fino alla mensilità di maggio 2025, tutti i pagamenti degli emolumenti netti e degli altri compensi dovuti ai tesserati, nonché degli emolumenti dovuti in favore delle altre figure professionali; FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
3) la società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere: a. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Palma Stefania Di Salvo, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, e dal sig. Sauro Cancellieri, sindaco unico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punti 2), 3) e 4), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; Con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società Rimini F.C. s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 533pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 137/TFNSD-2024-2025 del 5.2.2025, confermata con pronuncia n. 93/CFA-2024-2025 del 18.3.2025 della Corte Federale d’Appello.
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 3092/95pf25-26/GC/gb depositato il 31 luglio 2025 n ei confronti di:
1) sig.ra Palma Stefania DI SALVO, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere: a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di maggio 2025. Segnatamente, per non aver provveduto: - al versamento delle ritenute Irpef relative alla rata del piano di rateazione di cui all’art. 1, comma 160, della Legge n. 197 del 29.12.2022, in scadenza nella mensilità di maggio 2025; - al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per mensilità di maggio 2025; b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par.
VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025; c. della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere la stessa, in data 1 luglio 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche. Segnatamente, per aver dichiarato che la società Rimini F.C. s.r.l., alla data dell’1 luglio 2025, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute Irpef relative alla rata del piano di rateazione in scadenza al 31.5.2025 e dei contributi INPS dovuti per la mensilità di maggio 2025;
2) sig. Sauro CANCELLIERI, all’epoca dei fatti sindaco unico della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere:
- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 1 luglio 2025, sottoscritto una dichiarazione depositata presso la Co.Vi.So.C. attestante circostanze non veridiche. Segnatamente, per aver dichiarato che la società Rimini F.C. s.r.l., alla data dell’1 luglio 2025, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute Irpef relative alla rata del piano di rateazione in scadenza al 31.5.2025 e dei contributi INPS dovuti per la mensilità di maggio 2025;
3) la società RIMINI F.C. s.r.l., per rispondere:
a. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Palma Stefania Di Salvo, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, e dal sig. Sauro Cancellieri, sindaco unico, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punti 5) e 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 3139 /97pf25-26/GC/gb depositato il 31 luglio 2025 nei confronti di:
1) la sig.ra Palma Stefania DI SALVO, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Rimini F.C. s.r.l., per rispondere:
a. della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. IV) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 328/A del 19.6.2025, per non avere la stessa provveduto, entro il termine del 7 luglio 2025, a depositare le informazioni economico finanziarie previsionali (budget) riguardanti il periodo 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026;
2) la società RIMINI F.C. s.r.l., per rispondere:
a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Palma Stefania Di Salvo, amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. IV) delle NOIF, che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, la sig.ra Palma Stefania Di Salvo, il sig. Sauro Cancellieri e la società Rimini FC Srl, quest'ultima limitatamente al procedimento n. 21/TFNSD2025-2026, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Valentina Porzia in rappresentanza della sig.ra Palma Stefania Di Salvo, del sig. Sauro Cancellieri e della società Rimini FC Srl, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- alla sig.ra Palma Stefania Di Salvo, mesi 16 (sedici) di inibizione;
- al sig. Sauro Cancellieri, mesi 8 (otto) di inibizione;
- alla società Rimini FC Srl, euro 6.667,00 (seimilaseicentosessantasette/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura dei procedimenti nei confronti dei predetti.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato
efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 settembre 2025.