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Dal 10 gennaio

Nuovo decreto del CdM: cosa cambia per super green pass e quarantene

In foto: repertorio
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di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
gio 30 dic 2021 08:42 ~ ultimo agg. 31 dic 11:30
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto per il contenimento del contagio che sarà in vigore dal prossimo 10 gennaio. Il certificato verde rafforzato sarà esteso anche ad alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; servizi di ristorazione all’aperto; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto. Il super green pass verrà applicato anche a centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto e sarà necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione oppure che abbiano ricevuto la somministrazione della dose di richiamo.

Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, questi soggetti hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.

Per chi ha fatto la seconda dose da più di quattro mesi, prevista una quarantena di cinque giorni alla fine della quale va effettuato un tampone molecolare o rapido che dia esito negativo.

Prevista la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza avvenga dopo il risultato negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In quest’ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto, anche con modalità elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza. Per i non vaccinati la quarantena rimane di 10 giorni, più il tampone, o di 14 giorni senza tampone.

Le capienze massime consentite saranno al 50% per gli impianti all’aperto, compresi gli stadi, e al 35% per gli impianti al chiuso.