Servizio infanzia non autorizzato. Anche il Consiglio di Stato respinge l’appello
Arriva al termine la lunga querelle giudiziaria sulla struttura di via Montecieco. Dopo il Tar dell’Emilia–Romagna, anche il Consiglio di Stato dichiara improcedibile l’appello proposto contro l’ordinanza del Comune di Rimini dall’ASD Le Giuggiole, gestore della struttura per i servizi ludico ricreativi situata nell’entroterra riminese, chiusa dall’Amministrazione Comunale poiché risultava adibita a servizio per la prima infanzia senza le necessarie autorizzazioni e in violazione dei requisiti richiesti dalla legge regionale.
La vicenda – ricorda l’Amministrazione Comunale – risale al febbraio 2021, quando a seguito di un controllo della Polizia Locale, è stato verificato come l’attività condotta nella struttura non rientrasse nei parametri dei servizi ludico-ricreativi (caratterizzata da una permanenza dei bambini per un tempo giornaliero e per una frequenza non superiore alle due giornate), ma avesse tutte le caratteristiche del servizio per la prima infanzia – servizio tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 14,30, consumazione del pasto e retta mensile – senza però rispettare la disciplina prevista dalla legge regionale (n. 19/2016) che descrive le caratteristiche dei servizi educativi per l’infanzia (asili nidi e integrativi). Alla struttura era stata quindi notificata una sanzione di 8mila euro.
Contro l’ordinanza, l’associazione Le Giuggiole, in virtù della natura di Associazione Sportiva Dilettantistica che svolge attività sportiva in ambiente outdoor, aveva già inoltrato due domande di sospensiva; la prima, al Tar dell’Emilia Romagna, respinta. La seconda richiesta era invece stata presentata al Consiglio di Stato che aveva invece accolto la sospensiva rimandando la decisione al giudizio finale.
E ora anche il Consiglio di Stato, con la sentenza arrivata venerdì mattina, dichiara l’improcedibilità dell’appello proposto dall’ASD Le Giuggiole ribadendo in sostanza quanto espresso dalla sentenza del Tar che sottolineava come “non appare sostenibile la tesi di un’attività esclusivamente sportivo-motoria in ambiente naturale, in quanto l’Ente locale ha correttamente rilevato che la periodicità (da settembre a giugno) gli orari di frequenza (fino a 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì), il consumo del pasto, la modalità di allestimento degli spazi interni inducono a qualificare l’attività concorrente svolta come di tipo educativo/didattico, seppur sperimentale. Per quest’ultima, la DGR 1564/2017 sui “servizi integrativi” ovvero sperimentali specifica la necessità di un progetto pedagogico (par. 1.5, così come l’art. 6 della L.r. 19/2016 già riportato)…”. Non da ultimo, ribadisce come “il Comune non ha escluso la possibilità di esercitare l’attività entro la cornice normativa vigente, indicando il percorso per la sua regolarizzazione”.. L’Amministrazione Comunale di Rimini ribadisce come si sia ancora una volta fatto riferimento alla “prioritaria difesa della salute e del benessere dei bambini, in linea con i requisiti di legge”, ribadendo come “non ci sia in questa vicenda nessun intento vessatorio verso la struttura chiusa, ma l’esigenza prevalente di vigilare perché il livello qualitativo dell’offerta formativa mantenga sempre quello standard qualitativo che ci contraddistingue. Un risultato che accogliamo con grande soddisfazione”.












