Pantani assolto in Trentino dalle accuse di reato e frode sportiva


Il giudice monocratico Giuseppe Serao ha infatti
deciso a Tione la non applicabilità della legge 401/99
(relativa al reato di corruzione e frode sportiva) al caso dell’ematocrito alto (fuori norma Uci) riscontrato al ciclista, a
Campiglio, a poche ore dalla partenza della penultima tappa del
Giro ’99.
Si tratta di una sentenza penale che non modifica le
decisioni sportive adottate allora dalla federazione
internazionale di escludere Pantani dalla gara per tutelarne la
salute.
Nell’intervento finale del processo, l’avvocato
difensore Roberto Manzo ha cercato di smontare le accuse della
Procura di Trento sia in diritto, contestando cioè l’applicabilità al caso Pantani la legge 401/89, sia nel merito
(in relazione alla causa-effetto dell’uso di Epo per motivare
la presenza di una percentuale di ematocrito elevata). Entrambi
gli argomenti erano stati affrontati in maniera didascalica
nella requisitoria dal Pm Carmine Russo, che oggi sostituiva il
collega Bruno Giardina passato a nuovo incarico in sede romana.
Il legale ha chiuso l’arringa con una triplice richiesta di assoluzione: perché il
fatto non é previsto dalla legge, perché il fatto non sussiste
o ”per qualsiasi altra formula che l’illustrissimo giudice
ritenga di voler applicare”.
Dopo oltre un’ora di camera di consiglio, il giudice ha
sentenziato che ”il fatto non era previsto dalla legge come
reato”, senza fare alcun riferimento alle accuse basate sulle
perizie scientifiche fatte svolgere dalla Procura di Trento. La
formula adottata assolve così in diritto Pantani perché nei
suoi confronti non può essere applicata la legge 401, ma non
entra però nel merito delle vicende medico-legali.
Di qui la necessità di aspettare le motivazioni della
sentenza di Tione – attese entro 90 giorni – per capire le
eventuali valutazioni del giudice circa l’attendibilità delle
analisi sul prelievo di sangue fatto dai medici Uci la mattina
di sabato cinque giugno nell’Hotel di Campiglio, sede della
squadra di Pantani.
L’avvocato Manzo e il suo staff scientifico
(i professori Turà e Froldi) hanno infatti contestato le
modalità procedurali di prelievo del sangue ed anche, più in
generale, aspetti connessi alle modalità di analisi.
Un aspetto
che se confermato dal giudice potrebbe anche portare ad
ulteriori sviluppi nel rapporto Pantani – Uci
Dal dibattimento era parso che le ragioni dell’accusa su
questo fronte medico fossero piuttosto solide, ma sono si sono
scontrate con la sentenziata inapplicabilità della legge.
A sentenza emessa rimane così un dubbio di fondo: perché si é celebrato il processo di Tione considerato che già
nella prima udienza, lo scorso aprile, l’avvocato cesenate
Roberto Manzo aveva sollevato l’eccezione procedurale di
merito. Un altro aspetto che spiegheranno le motivazioni.