Non ci furono ‘ricoveri facili’. Sol et Salus, assoluzione confermata in Appello


La Corte d’Appello conferma l’assoluzione della Sol et Salus S.p.a., società che gestisce la struttura sanitaria privata di Torre Pedrera, nell’ambito delle indagini delle fiamme gialle, partite nel dicembre 2016, su presunti “ricoveri facili”. L’accusa alla società era di truffa aggravata nei confronti di Regione e Ausl Romagna consistente nell’essersi fatta rimborsare dall’Ausl, in quanto struttura convenzionata, ricoveri non necessari.
In merito all’appello proposto dalla Procura della Repubblica di Rimini, la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di assoluzione già emessa dal Tribunale di Rimini nel luglio 2022 (Giudice Dott. Deflorio) perché il fatto non sussiste. La vicenda giudiziaria riguarda la contestazione nei confronti dell’ente di numerosi illeciti di truffa aggravata e reiterata (art. 640 bis c.p.) in danno Sistema Sanitario Nazionale e dell’AUSL Romagna, per gli anni 2007-2012, in ordine a trattamenti terapeutici erogati – secondo l’imputazione – fraudolentemente e dunque illecitamente in regime di ricovero anziché, come contestato dai rilievi ispettivi, in regime ambulatoriale, e alle conseguenti tariffazioni prestate per attività di riabilitazione di carattere intensivo, secondo l’accusa, anziché estensivo di mantenimento. Di qui la conferma del dissequestro già disposto dal primo giudice, per l’ammontare di circa 6.800.000 euro, pari all’illecito profitto in tesi di accusa conseguito con le attività terapeutiche svolte rispetto a quelle che, secondo i rilievi ispettivi e delle Fiamme Gialle, avrebbero dovuto avere luogo.
In una nota SOL ET SALUS S.p.a., assistita anche in grado di appello dagli avvocati Gian Paolo Colosimo del Foro di Rimini e Marco Martines del Foro di Forlì, legali di fiducia, esprime massima soddisfazione per avere avuto ulteriore riconoscimento dell’avere, come sempre nella propria storica attività aziendale nella sanità privata, operato nell’assoluta legalità e trasparenza, avendo nella specie comunicato agli enti pubblici controllori – all’atto di fatturazione di ciascun episodio contestato – informazioni veridiche e allineate sulle tariffe realmente vigenti e dunque dovute quale remunerazione per l’attività riabilitativa prestata, garantendo un flusso di trasmissione di dati certi e inconfutabili. L’Avvocato Colosimo specifica “che la motivazione della sentenza assolutoria, correttamente espressa nei termini per cui “il fatto non sussiste”, certifica nitidamente che mai vi è stata alcuna alterazione della realtà da parte della società assistita, né inganni, poiché le informazioni fornite dall’ospedale privato accreditato alle controparti ASL e Regione, erano sempre sostanzialmente e formalmente corrette”.