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omicidio paganelli

La Cassazione chiede al Riesame una nuova valutazione sul racconto della Bianchi

In foto: L'avvocata Nunzia Barzan, Manuela Bianchi e il criminalista Davide Barzan
L'avvocata Nunzia Barzan, Manuela Bianchi e il criminalista Davide Barzan
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 5 min
Mer 14 Gen 2026 19:15 ~ ultimo agg. 19:56
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Trenta pagine di motivazioni nelle quali la Cassazione riassume la vicenda processuale premettendo che tale decisione "non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito", ossia nel processo in Corte d'Assise in corso a Rimini. Ma, è chiaro, che le motivazioni della Suprema Corte potrebbero avere comunque un peso, dal momento che invitano i giudici del Riesame a fornire un'adeguata motivazione sull'attendibilità del dichiarato di Manuela Bianchi, che, una volta indagata dalla Procura di Rimini per favoreggiamento personale, aveva cambiato versione puntando il dito contro l'ex amante Louis Dassilva, accusato di averla attesa la mattina del 4 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino per avvertirla che dietro la porta tagliafuoco c'era il corpo di una donna priva di vita. La seconda versione fornita dalla Bianchi - scrivono gli Ermellini - "potrebbe per un verso risultare vera - in quanto la dichiarante non era più condizionata dalla volontà di tenere in vita il rapporto con l’indagato -, ma potrebbe anche essere caratterizzata da falsità, in quanto conseguente a ragioni di risentimento per le dichiarazioni di Dassilva e per la fine della relazione extraconiugale"

Va ricordato che la Corte di Cassazione lo scorso ottobre aveva, su ricorso presentato dagli avvocati di Dassilva, Andrea Guidi e Riario Fabbri, annullato con rinvio al Riesame l'ordinanza cautelare in carcere a carico di Louis Dassilva. E proprio i difensori del senegalese esprimono "soddisfazione per il tenore delle motivazioni della Suprema Corte che ha annullato, per la seconda volta, la decisione del Tribunale del Riesame di Bologna. Appare particolarmente rilevante - dicono - quanto affermato in riferimento ad un punto centrale delle argomentazioni difensive, ossia la valutazione del dichiarato di Manuela Bianchi, testimone nel processo a carico di Dassilva e indagata in un procedimento connesso. La Corte, come sempre sostenuto dalla difesa, ha ritenuto che la verifica di attendibilità processuale delle dichiarazioni della Bianchi debba essere eseguita con criteri ben più stringenti di quelli finora adottati. Si confida quindi in una nuova e diversa lettura del materiale indiziario e quindi in una diversa conclusione del giudizio di attendibilità di Manuela Bianchi".

Gli avvocati di Valeria Bartolucci, Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, sottolineano come "per la seconda volta, la Cassazione abbia evidenziato l'illogicità delle motivazioni che sorreggono la cautela dell’indagato. Ancora una volta, dunque, vengono respinte la ricostruzione del fatto, la sussistenza dei cosiddetti depistaggi e le dichiarazioni di Manuela Bianchi, considerate, appunto, illogiche. Per la seconda volta, infine, viene considerato credibile il narrato di Valeria Bartolucci, poiché gli Ermellini ritengono che non vi siano elementi tali da far ritenere che la stessa abbia mentito. E questo è un dato oggettivo, non interpretabile. Cogliamo l’occasione per evidenziare come la Corte arrivi a tale conclusione, si ripete, per la seconda volta, avendo avuto a disposizione nel proprio compendio ed in entrambi i citati momenti processuali i verbali delle dichiarazioni della Bartolucci ed in particolare quelli datati 3 e 4 novembre 2023, narrato, invece, considerato non genuino dalla Procura di Rimini, che, proprio per quelle due dichiarazioni l’ha indagata per il reato di false informazioni al pubblico ministero solo la scorsa settimana".

Per lo studio legale Barzan, che assiste Manuela Bianchi, "la Cassazione ha rilevato come il Tribunale del riesame debba fornire una motivazione puntuale e rafforzata in ordine alle ragioni per cui la seconda versione dei fatti resa dalla Bianchi, ossia la ritrattazione, debba ritenersi maggiormente attendibile rispetto alla precedente. Tale valutazione non può che fondarsi sull’esistenza di concreti e significativi riscontri esterni. Va quindi evidenziato che al momento della ritrattazione non era ancora intervenuta la comunicazione di conclusione delle indagini, né eravamo a conoscenza delle risultanze investigative oggi disponibili. Ciò nondimeno, la seconda versione resa dalla Bianchi risulta pienamente coerente e convergente sia con gli esiti dell’incidente probatorio di natura fonica sia con i plurimi riscontri esterni successivamente emersi, circostanza che ne rafforza in modo decisivo l’attendibilità intrinseca ed estrinseca"

Infine, secondo i legali della famiglia Saponi, Marco e Monica Lunedei, la Suprema Corte "non censura il giudizio di attendibilità e credibilità espresso dai giudici bolognesi sulle dichiarazioni di Manuela Bianchi. Al contempo la sentenza conferma importanti passaggi della motivazione del Riesame, ritendo che il ricorso proposto dall'imputato non scalfisca la pronuncia di merito nei punti in cui la stessa individua il movente nell'esigenza dell'imputato di mantenere nascosta la relazione extraconiugale: l'emersione della stessa avrebbe infatti messo in pericolo non solo la relazione fra i due amanti, ma anche il matrimonio del Dassilva stesso e quindi il suo tenore di vita. Parimenti non viene intaccata l'assenza di alibi dell'imputato, ove il provvedimento aveva rilevato come la Bartolucci non fosse in grado di ricordare se fosse sveglia al momento dell'omicidio, come la donna non potesse controllare la porta di casa dalla stanza da letto in cui si trovava, né sapere se il marito fosse uscito di casa o meno. La Corte infine ritiene ulteriormente corretto il significato indiziario attribuito alla cancellazione delle foto e delle chat da parte di Louis Dassilva, nonché al depistaggio consistito nella mancata consegna degli abiti, nel lavaggio di abiti e scarpe e nella simulazione della zoppia. Neppure l'assenza di tracce biologiche sui vari reperti costituisce - anche secondo la Corte - un adeguato elemento a discarico, essendo tale assenza, come noto, riconducibile ad una errata conservazione dei reperti".

 

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