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Controlli e responsabilità

Green pass negozi e fake social. Proviamo a fare un po’ di chiarezza

di Andrea Polazzi   
Tempo di lettura 2 min
Lun 7 Feb 2022 12:06 ~ ultimo agg. 29 Mag 07:28
Tempo di lettura 2 min

Con l’introduzione dal primo febbraio dell’obbligo di Green Pass base per l’accesso a negozi (tranne quelli di prima necessità) e uffici pubblici, sono tanti i dubbi e le incertezze. E non aiutano certo i messaggi fuorvianti e inesatti che abbondano sui social network dove c’è chi insinua che “nessuno può chiedere il green pass” e chi lo fa commetterebbe addirittura reati. Le cose però non stanno così.

Spulciando tra le faq del Governo, quelle delle associazioni di categoria e alcuni approfondimenti legati, abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza.

Innanzitutto, il nuovo decreto in vigore non impone al titolare di un negozio di controllare la certificazione di tutti i clienti ma prevede la possibilità di effettuare test a campione. La responsabilità è quindi in campo all’avventore che sa di poter accedere in determinati esercizi solo con il green pass base (la sanzione va da 400 a 1000 euro). Il titolare invece potrà essere sanzionato solo se tutti i clienti presenti nel suo esercizio commerciale al momento dell’eventuale controllo da parte delle forze dell’ordine risultino privi di certificato valido. Infatti se la maggior parte dei clienti ha il pass, si presume che il negoziante abbia fatto dei controlli a campione. Se durante un controllo il titolare o il suo delegato trovano un cliente senza certificato verde non devono segnalarlo alle autorità ma semplicemente invitarlo ad uscire dall’esercizio.

Per effettuare i controlli non servono poi autorizzazioni ministeriali o altro: preposti sono infatti i titolari dell’attività che potranno delegare uno o più soggetti autorizzati (anche i commessi). La delega al riscontro delle certificazioni sarà sempre disponibile per le autorità di controllo.

In tema di dati sensibili, è necessario precisare che il Green Pass non è un certificato medico, ma un’attestazione di avvenuta vaccinazione, o di guarigione dal Covid, o di negatività all’infezione. Inoltre non non contiene alcuna informazione sullo stato di salute del soggetto. Il certificato non viene rilasciato da un medico o da un operatore sanitario, ma dalla piattaforma informatica del ministero della Salute ed è un documento amministrativo. Sul tema privacy poi, il garante è stato chiaro: la verifica avviene tramite la app “verifica C-19” che serve solo a controllare, in automatico, la validità e l’autenticità del certificato esibito, senza rivelare nulla delle informazioni personali, a parte i dati dell’intestatario, che servono per la verifica dell’identità.

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