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casi seguiti da Cisl e UIL

Ferie non godute. Il tribunale dà ragione a docenti precari

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di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 10 Lug 2025 11:52 ~ ultimo agg. 10:07
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Il Tribunale di Rimini, con una recente sentenza, ha riconosciuto il diritto per docenti precari a percepire l’indennità sostitutiva per ferie non godute, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e quelli fruiti, durante il periodo di sospensione delle lezioni, con contestuale condanna dell’amministrazione scolastica al relativo pagamento. Il giudice del Lavoro ha infatti stabilito che anche il docente a termine ha diritto alla “monetizzazione” delle ferie in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.

Una sentenza importante che riceve il plauso dei sindacati, CISL Romagna e UIL Scuola Rua, che con i loro legali hanno seguito e vinto due distinte cause.

Il ricorso seguito da CISL è stato patrocinato dagli Avvocati Alberto Donini e Veronica Pepoli. "La sentenza - spiegano - ha chiarito che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, salvo non sia stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita del diritto, in caso diverso. Viene così statuito che i periodi collocati al di fuori delle lezioni (ad esempio, dal 1º settembre all’inizio dell’anno scolastico e dalla fine delle lezioni al 30 giugno) non sono automaticamente considerati ferie poiché anche in tali periodi, infatti il docente resta a disposizione dell’Istituto, ancorché per attività diversa dalle lezioni e ciò esclude che, salvo diversa richiesta o concludente rinuncia, tale periodo possa esser considerato utile a recuperare le energie psico-fisiche e dedicarsi ad attività ricreative, familiari e sociali tipica delle ferie"

Un altro docente precario è stato seguito dalla UIL con gli avvocati Cinzia Ganzerli e Domenico Naso. "Questo caso riguarda il mancato pagamento delle ferie maturate ma non fruite dal docente in diversi anni scolastici. Il giudice ha stabilito che l’amministrazione non ha dimostrato di aver invitato l’insegnante a fruire dei giorni di riposo, né di averlo avvisato chiaramente del rischio di perderli. Un passaggio cruciale che ribadisce il principio secondo cui le ferie sono un diritto irrinunciabile e che, in mancanza di fruizione, devono essere comunque compensate economicamente".

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