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Mare Libero e il caso Rimini

Concessioni. La Corte Giustizia UE ribadisce: la strada delle gare è segnata

In foto: la spiaggia riminese dall'alto
la spiaggia riminese dall'alto
di
Redazione
   
Tempo di lettura 3 min
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La strada delle gare pubbliche è ormai segnata e non ci sono più margini per proroghe o rinnovi automatici, indipendentemente da quando la concessione sia stata originariamente assegnata. Lo sancisce la nuova ordinanza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10 luglio scorso. Il provvedimento nasce come risposta ad un secondo rinvio pregiudiziale del Giudice di pace di Rimini, che aveva già visto respinte questioni simili nel 2025. La Corte ha utilizzato l'articolo 99 del proprio regolamento, uno strumento riservato ai casi in cui la risposta è chiaramente desumibile dalla giurisprudenza consolidata: in pratica, "non c'era nulla di nuovo da decidere", poiché i principi erano già stati stabiliti nei precedenti casi (come Promoimpresa e Comune di Ginosa). La Corte ha ribadito che le spiagge sono considerate "risorse naturali" e le concessioni rientrano nella Direttiva 2006/123 (Servizi) come autorizzazioni. Non sono invece soggette alla direttiva sulle concessioni di servizi (2014/23) poiché il concessionario esercita un'attività economica in proprio su area demaniale. Inoltre è stato sancito nuovamente il divieto di rinnovo automatico o "proroga" visto che entrambi gli istituti sono vietati dall'articolo 12 della Direttiva Servizi. Infine, anche le concessioni nate prima dell'entrata in vigore della Direttiva (dicembre 2009) sono soggette alle nuove regole al momento della loro scadenza. Altro aspetto preso in esame, quello della valutazione della scarsità della risorsa naturale: secondo la Corte, tale valutazione non può limitarsi a criteri nazionali astratti ma deve consentire un esame caso per caso a livello comunale sotto il controllo del giudice nazionale.

"A Rimini - commenta l'avv. Roberto Biagini del direttivo nazionale Mare Libero - la questione della scarsità della risorsa demaniale non è astratta: è plastica, misurabile, documentata. La nostra associazione ha impugnato il piano dell'arenile del Comune di Rimini proprio perché non garantiva una dotazione adeguata di spiagge libere, in violazione degli standard minimi e dei rilievi formulati dagli enti sovraordinati — in primis la Provincia. Il litorale riminese è uno dei tratti di costa a più alta densità di concessioni balneari d'Italia. L'arenile è quasi interamente occupato da stabilimenti, e le spiagge libere residue sono marginali, spesso collocate in aree di pregio inferiore, talvolta non fruibili. Il dato è coerente con quanto rilevato dall'Adunanza Plenaria per l'intera regione Emilia-Romagna, dove la percentuale di coste sabbiose occupate da concessioni raggiunge picchi vicini al 70-80%. Ora l'ordinanza Balneari Rimini II offre uno strumento in più. La CGUE dice al Giudice di pace di Rimini — che è il giudice del rinvio, e che dovrà applicare i principi enunciati — che la valutazione della scarsità deve poter essere fatta anche a livello comunale. Il Comune di Rimini, di fronte a un accertamento giudiziale della scarsità della risorsa sul proprio territorio, non potrà più trincerarsi dietro valutazioni nazionali astratte come la nota della Presidenza del Consiglio del 6 ottobre 2023 — peraltro già sconfessata nel parere motivato della Commissione europea del 16 novembre 2023. Oltre che a Rimini Nord dovrà quindi predisporre bandi anche a Rimini Sud."

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