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Biagini: stop a Milleproroghe

Concessioni: il Consiglio di Stato riafferma la scadenza del 31 dicembre

In foto: Co.Na.Ma.L
Co.Na.Ma.L
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Gio 28 Dic 2023 14:24 ~ ultimo agg. 6 Giu 16:10
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“Il Consiglio di Stato ristabilisce la primazia del diritto eurounitario”. Così Roberto Biagini, del Coordinamento Nazionale Mare Libero, commenta la nuova sentenza del Consiglio di Stato: un pronunciamento, spiega, che conferma l’inefficacia delle proroghe alla scadenza inserite nel Milleproroghe. 
Con sentenza n. 11200 pubblicata il 27 novembre la VI sezione del Consiglio di Stato, spiega Biagini, “non solo ha riaffermato tutti i principi di derivazione eurounitaria stabiliti dalla sentenza “gemella” rimasta in vita, e cioè la n. 17 del 9 novembre 2021, ma ha, per l’ennesima volta, ribadito la contrarietà all’ ordinamento unionale e quindi l’ inefficacia delle proroghe  alla scadenza delle concessioni demaniali previste dal “Milleproroghe Meloni” (D.L. 198-2022 convertito in legge dalla L. 14-2023) del 2022. Così recita testualmente la sentenza riferita al caso di specie dove il Comune di Amalfi aveva predisposto in data 18 settembre 2020 un proroga della concessione al 31.12.2023: “Inoltre, va considerato che la proroga della concessione disposta dal Comune in data 18 settembre 2020, risulta tamquam non esset, in applicazione dei principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza del 9 novembre 2021, n. 17 (che, a differenza della sentenza n. 18/2021, annullata per diniego di giurisdizione dalla sentenza delle SS.UU. n. 32559/2023, non risulta impugnata), secondo la quale: i) le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione; ii) ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato (cfr., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 marzo 2023 n. 2192, che ha disapplicato anche la più recente disposizione normativa recante una previsione di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo contenuta nell’art. 10-quater, comma 3, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, in l. 24 febbraio 2023, n. 14; cfr., inoltre, Id., Sez. VI, 19 aprile 2023, n. 3964; Id., Sez. VII, 7 luglio 2023, n. 6675; Id., Sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992).
Frecciata conclusiva: “”Come spesso si ricordava in proposito, le bugie (della politica e dei balneari) hanno le gambe corte”.
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