Bagno di Romagna-Young Santarcangelo ripartirà dal 43′ (e dallo 0-2)


Il Giudice Sportivo ha deliberato che la partita Bagno di Romagna-Young Santarcangelo di domenica 17 marzo, che l’arbitro aveva sospeso al 43′ del primo tempo sul risultato di 2-0 per i gialloblu ospiti, venga ripresa e portata termine. Al Bagno di Romagna sono state inflitte due ammende per un totale di 450 euro per gli insulti e le minacce dei tifosi all’indirizzo del direttore di gara e perché “propri tesserati accerchiavano, minacciavano ed offendevano l’arbitro”.
Il dirigente del club di Bagno Stefano Braccini inibito a svolgere ogni attività fino al 31 dicembre 2024 perché “avvicinava con fare minaccioso l’arbitro e quindi appoggiava le due mani sul suo petto spintonandolo e facendolo arretrare di qualche metro senza tuttavia arrecare danni fisici. Inoltre offendeva e minacciava gravemente il Direttore di gara”.
Sei giornate di squalifica per il giocatore Nicola Batani, che dopo l’espulsione per doppia ammonizione “applaudiva ironicamente l’arbitro. Inoltre gli rivolgeva gravi offese e tentava di aggredirlo”.
IL DISPOSITIVO DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo ha letto il referto dell’arbitro da cui ha rilevato che la gara in oggetto non ha avuto regolare svolgimento. In particolare il Direttore di gara ha sospeso definitivamente la gara in questione al 43’ del primo tempo, poiché a seguito dell’espulsione di uno dei giocatori della Soc. Bagno di Romagna veniva accerchiato, offeso e minacciato da alcuni suoi compagni. Inoltre, l’assistente di parte della Soc. Bagno di Romagna (Sig. Braccini Stefano) avvicinava con fare minaccioso l’arbitro e, quindi, appoggiava le due mani sul suo petto spintonandolo e facendolo arretrare di qualche metro. Infine lo offendeva e lo minacciava in modo grave. In conseguenza del predetto gesto, nonché del comportamento tenuto dagli altri giocatori della Soc. Bagno di Romagna l’arbitro non si sentiva più nelle condizioni di proseguire la gara e decideva di sospendere definitivamente la partita in questione.
Osserva questo Giudice Sportivo: perché le gare possano subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori), è necessario che questi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione “fisiologica” della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. La ricostruzione dei fatti verificatosi nel corso della gara in epigrafe e le circostanze descritte dall’arbitro nel rapporto rendono evidente, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, come sia venuta a configurarsi una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata applicando le norme previste dall’art. 10 comma 5 del C.G.S. dal comma 4 dell’art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, ovvero prevedendo che la gara prosegua per i rimanenti minuti di gioco. Tale decisione è stata già più volte supportata in passato dalla Giurisprudenza Sportiva che in casi analoghi ha stabilito: “nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso” .
Gli atti ufficiali affermano inequivocabilmente che in effetti l’arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 nr. 1 NOIF, non ha fronteggiato le turbolenze e non ha neppure tentato, in qualche modo, di terminare la gara. Dagli atti ufficiali, infatti, non emerge l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro e, quindi, il provvedimento di sospensione (atto estremo ed eccezionale) non andava adottato. In considerazione di quanto precede si deve, quindi, ritenere sussistente la fattispecie di cui all’art. 10 comma 5) C.G.S., nonché dal comma 4 dell’art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Questo Giudice Sportivo delibera la prosecuzione della gara per la rimanente durata secondo le modalità individuate dall’art.33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e a tal fine demanda alla Segreteria del C.R.E.R. per gli adempimenti di sua competenza. Nel relativo paragrafo si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA’
AMMENDA
Euro 250,00 BAGNO DI ROMAGNA CALCIO Propri sostenitori insultavano in modo grave e ripetuto l’arbitro, inoltre gli rivolgevano anche minacce.
Euro 200,00 BAGNO DI ROMAGNA CALCIO Propri tesserati accerchiavano, minacciavano ed offendevano l’arbitro.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 31/12/2024
BRACCINI STEFANO (BAGNO DI ROMAGNA CALCIO)
Avvicinava con fare minaccioso l’arbitro e quindi appoggiava le due mani sul suo petto spintonandolo e facendolo arretrare di qualche metro senza tuttavia arrecare danni fisici. Inoltre offendeva e minacciava gravemente il Direttore di gara.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE
BATANI NICOLA
(BAGNO DI ROMAGNA CALCIO)
Espulso per doppia ammonizione, dopo la notifica del provvedimento applaudiva ironicamente l’arbitro. Inoltre gli rivolgeva gravi offese e tentava di aggredirlo.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
ARDUINI FRANCESCO
(F.C.YOUNG SANTARCANG.)
ROCCHI FRANCESCO
(F.C.YOUNG SANTARCANG.)