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Battaglia sulla sabbia

Concessioni. Esposto Biagini (Conamal): controlli e sanzioni sulle spiagge

In foto: Roberto Biagini
Roberto Biagini
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 4 minuti
sab 4 mag 2024 11:48 ~ ultimo agg. 13:20
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Alla vigilia dell’estate, regna ancora il caos sulle spiagge. Il presidente del Conamal (Comitato Mare Libero), l’avvocato Roberto Biagini, ha presentato un esposto nel quale, ricordando le numerose sentenze che sanciscono il termine delle concessioni demaniali al 31/12/2023, chiede alle istituzioni comunali e statali di effettuare controlli ed elevare sanzioni sull’arenile. Biagini in particolare invita a verificare la presenza sulle spiagge di opere edilizie non legittimate e di opere di facile rimozione di cui si “deve ordinare lo sgombero come previsto dalle condizioni accettate e sottoscritte presenti nelle concessione-contratto in quanto ad oggi prive di titolo che le legittimi in quanto scaduto“. Inoltre il presidente del Conamal chiede emanare “i provvedimenti INIBITORI di competenza del S.U.A.P., del S.U.E. e del Settore Demanio Marittimo conseguenti all’ attuale mancanza di titoli per esercitate attività d’impresa sul demanio marittimo“. L’esposto si rivolge al comune di Rimini ma anche a Guardia di Finanza, Agenzia del Demanio, Guardia Costiera, Prefettura e Procura. Proprio a quest’ultima viene chiesto di intervenire nel caso gli altri organi istituzionali omettano di esercitare le proprie funzioni.

La nota stampa di Roberto Biagini (Co.Na.Ma.L.) 

Il 9 Novembre 2021 l’ Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con “le sentenze gemelle n. 17-18”, preso atto della non conformità della proroga al 31.12.2033 della scadenza dell’ efficacia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo stabilita dalla “legge Centinaio 145-2018” (poi abolita) prevedeva un periodo di due anni, e cioè sino al 31.12.2023, affinché le istituzioni organizzassero le procedure di pubblica evidenza per consentire, per chi si volesse avvalere della modalità concessoria per l’ utilizzo delle spiagge, l’ approntamento delle modalità di gara specificando anche che le linee guida, i criteri per le procedure stesse potevano essere già attinti dalla normativa euro unitaria (Direttiva Bolkestein, Trattato U.E.) e da quella nazionale (Codice della Navigazione). Nonostante tale scadenza al 31.12.2023 sia stata poi legislativamente recepita dalla “legge Draghi” 118-2022″, le istituzioni, governo centrale e enti territoriali, salvo rare eccezioni (Elba-Jesolo), invece di adoperarsi dal giorno successivo della pubblicazione delle “sentenze gemelle” per approntare le gare, hanno volutamente deciso di adottare la classica ed ipocrita “politica italiana del rimpallino”, accusandosi di inadempienze reciproche adottando la semplice e banale scusa dell’ impreparazione, sicuramente voluta, soggettiva e defatigatoria visto il tempo a disposizione (due anni e due mesi circa) e finalizzata esclusivamente a prendere (e perdere) tempo in attesa di eventuali provvedimenti normativi favorevoli. Intanto l’ Unione Europea continuava con la procedura di infrazione notificata nel 2020 inviando pareri con i quali rispediva al mittente anche la “farlocca ricostruzione” dell’ abbondanza di spiagge per l’ utilizzo commerciale inventatasi dall’ attuale Governo con la vana speranza di un totale ripensamento da parte della U.E. Stesso discorso per l’altra istituzione U.E., la Corte di Giustizia, che con la sentenza (caso Ginosa) del 20 Aprile 2023, riconfermava l’ obbligatoria disapplicazione di tutte le proroghe in corso da parte di tutti gli organi, amministrativi e giudiziari, dello Stato italiano. Sullo stesso piano delle istituzioni europee l’ A.G.C.M., con i suoi poteri istituzionali, apriva procedure di contestazioni ai comuni costieri per violazione di norme anticoncorrenziali e li ammoniva a disapplicare le proroghe illegittime. Infine la magistratura amministrativa, sostituendosi suo malgrado alle inadempienze della politica, continuava e continua la sua produzione giurisprudenziale ormai consolidata nell’ affermazione degli obblighi di gara e di disapplicazione delle proroghe non in linea con il diritto eurounitario da parte degli organi amministrativi e giudiziari.

Alla luce di questo quadro normativo-giurisprudenziale, noi chiediamo che le istituzioni comunali e statali, nell’ adempimento dei propri doveri, applichino le regole dell’ ordinamento giuridico su tutto il territorio riminese e che come accertino e sanzionino le attività imprenditoriali (o i singoli cittadini) sprovviste di titoli autorizzatori-edilizi nel territorio urbanizzato (alberghi, ristoranti, pubblici esercizi) lo stesso trattamento lo riservino, vista la scadenza delle concessioni al 31.12.2023 riconosciuta anche dal comune di Rimini nel suo atto di indirizzo del dicembre scorso, al comparto balneare e quindi sull’ arenile senza creare differenze tra cittadini di serie A e di serie B. Chiediamo infine alla Procura della Repubblica di intervenire, in adempimento dei propri doveri, nell’ eventualità tali organi istituzionali omettano di esercitare le proprie funzioni.

L’esposto

OGGETTO:
Cessazione efficacia concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo al 31.12.2023. Occupazione abusiva suolo demaniale da parte dei concessionari scaduti. Cessazione dei titoli edilizi e commerciali. Procedure di incameramento beni di non facile rimozione. Verifiche e controlli in proposito.
**********
Il sottoscritto Avv. Roberto Biagini, nato a Rimini il 01.01.1965, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale pro-tempore del COORDINAMENTO NAZIONALE MARE LIBERO APS (CO.NA.MA.L.) corrente in Roma, Via delle Zattere n. 37 (CF 96437810581)
ESPONE
1. Il Comune di Rimini con Deliberazione di Giunta Comunale n. 504 (doc. 1) del 22.12.2023 – pag. 4 paragrafo 14- dava atto della scadenza della efficacia delle concessioni demaniali marittima
a scopo turistico ricreativo al 31.12.2023.

“omissis”……….
*****************
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il sottoscritto, nella qualità di cui in premessa,

CHIEDE
al Comune di Rimini, preso atto delle norme e delle sentenze di cui in premessa e della scadenza dei titoli concessori demaniali marittimi a scopo turistico ricreativo al 31.12.2023 che rendono abusive le attuali occupazioni sul demanio marittimo ai sensi dell’art. 1161 C.N.
DI ATTUARE
a) i controlli di competenza, in particolare per quanto riguarda la presenza sull’ arenile di opere edilizie non legittimate e di “opere di facile rimozione” di cui se ne deve ordinate lo sgombero come
previsto dalle condizioni accettate e sottoscritte presenti nelle concessione-contratto in quanto ad oggi prive di titolo che le legittimi in quanto scaduto,
DI EMANARE
b) i provvedimenti INIBITORI di competenza del S.U.A.P., del S.U.E. e del Settore Demanio Marittimo conseguenti all’ attuale mancanza di titoli per esercitate attività d’impresa sul demanio marittimo,

ALLO STESSO TEMPO CHIEDE
all’ Agenza del Demanio e alla Guardia Costiera di ATTIVARE le procedure ricognitive di cui all’ art. 49 del Codice della Navigazione nell’ eventualità riscontrino la presenza dei “opere di
non facile rimozione” sull’ arenile e nelle aree demaniali marittime in generale, alla Guardia di Finanza di effettuare controlli ed accertamenti tributari-fiscali a tutte le attività
eserciate sull’ arenile non coperte da autorizzazioni di sorta (stabilimenti balneari, risto-bar, chiringuitos, ecc..).
CHIEDE ALTRESI’
all’ AUTORITÀ GIUDIZIARIA di attivare le verifiche di spettanza in ordine alla liceità dell’operato degli organi amministrativi alla luce dei loro obblighi di disapplicazione delle norme nazionali (comprese le proroghe inserite delle leggi 118-2022 e 14-2023 ut supra) in contrasto con la normazione di derivazione eurounitaria, disapplicazione ribadita anche recentemente dalle sentenze della settima sezione del Consiglio di Stato n. 3940 del 30.04.2024 e n. 3963 del 02.05.2024, e dell’ operato di tutte le varie autorità obbligate ad intervenire sul demanio marittimo in adempimento ai loro doveri istituzionali in particolare quelli inerenti alla contestazione dell’ art. 1161 del C.N. agli attuali occupanti senza titolo e alla contestazione dell’ esercizio di attività di stabilimento balneare e di somministrazione di alimenti e bevande sull’ arenile in difetto di titoli legittimanti in quando caducati in conseguenza della scadenza del titolo concessorio.

Roma-Rimini lì 03.05.2024 Roberto Biagini
Coordinamento Nazionale Mare Libero