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La 'propaganda' sul demanio

Concessioni demaniali. La replica di Biagini all'assessore Frisoni

In foto: Roberto Biagini
Roberto Biagini
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 4 minuti
mer 7 apr 2021 18:07
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L’ex assessore al Demanio del Comune di Rimini Roberto Biagini, oggi rappresentante del Coordinamento Nazionale Spiagge Libere, replica all’intervento dell’assessore al Demanio Roberta Frisoni sul tema delle concessioni demaniali (vedi notizia).
Spiega Biagini: “Ripetete mille, diecimila, centomila volta la stessa bugia e alla fine essa verrà considerata una verità incontestabile”. Questa è una ricetta sempre valida di cui spesso, la storia lo insegna, si sono serviti i pubblici poteri, ed in particolare chi ne curava gli aspetti della propaganda -parlo dei vari “portavoce” lautamente pagati che affiancavano il potente o i potenti di turno- per abbindolare il popolo “che ignora” ma che è sempre propenso ad appoggiare le “opinioni rassicuranti” quelle che, se invece sono raccontate con spirito di verità e non di propaganda, spesso fanno vergognare chi le ha sposate acriticamente per spirito di emulazione senza mai averne verificato l’attendibilità, la coerenza, la ragionevolezza.
Quando si parla di demanio marittimo, di concessione demaniali, di canoni, di proroghe, spesso i cittadini rimanevano e rimangono succubi della “propaganda” e tendevano e tendono a “sposare” le ragioni dei balneari che “la raccontavano” come gli pareva e gli pare dal momento che in pochi erano e sono a conoscenza della normativa di settore e di quello che è stata l’ evoluzione giurisprudenziale eurounitaria; e poi era sempre valido il vecchio adagio che “ i bagnini e i chioschisti  è sempre meglio tenerseli buoni, non si sa mai”.
Questo valeva, ma sembra che valga tutt’ora, anche per chi esercitava ruoli politici a vario livello, visto che “scontrarsi” con un bagnino voleva dirsi spesso “scottarsi con la sua sabbia” perché la legislazione, e la politica in generale, era completamente blindata a loro favore. Oggi la situazione, almeno dal punto di vista della “propaganda,  è completamente mutata in quanto il cittadino ha la possibilità, anche grazie al continuo aggiornamento dei “social” che immettono ogni secondo notizie nel circuito, di effettuare una sua opera di “debunking” volta a contrastare molte bufale, anche e soprattutto quelle che attengono al settore del demanio marittimo; ed ha anche elementi per verificare se un pubblico amministratore, magari coadiuvato dal “portavoce” di turno, può essere caduto in errore, colpevole o meno, su tale delicato, ma attualissimo tema.
Assessore Frisoni, la materia delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo non può essere trattata a “cerchi concentrici” per farla “filare più o meno dritto dal centro alle periferie”. È un po’ più complicata e seria di uno slogan o di uno spot da cartellone pubblicitario…anche, anzi a maggior ragione, se si è in piena campagna elettorale come è Rimini in questo momento. 
Biagini entra poi nel merito tecnico:
“1) La situazione giurisprudenziale non è né confusa, né aggrovigliata: tutt’altro. Essa si palesa chiarissima e consolidata al punto che le sentenze che vengono emanate non fanno altro che ribadire quelli che ormai possono essere considerati degli autentici dogmi in materia: a) la “non conformità al diritto dell’ U.E.” della proroga al 31.12.2033b) la “disapplicazione” della norma interna e applicazione di quella della U.E. così come interpretata dalla sentenza C.G.U.E. del 14 Luglio 2016 (sentenza interpretativa vincolante); c) l’ “illegittimità” dei provvedimenti adottati in conformità del diritto nazionale ma in violazione del diritto eurounitario.
2) Il TAR Lecce è totalmente in linea con i principi di non conformità delle proroghe generalizzate e di illegittimità di tutti i provvedimenti “comunali” amministrativi-ricognitivi di estensione al 2033. Esso si discosta dalle altre “corti”, in modo per adesso isolato, esclusivamente per quale possa essere l’ “autorità nazionale” che abbia il “potere” di disapplicare la normativa italiana “non conforme” al diritto eurounitario e che di conseguenza connota come “illegittimo” qualsivoglia provvedimento amministrativo attuativo di essa, ritenendo la titolarità di tale potere esclusivamente in capo “all’ organo giurisdizionale, e cioè al giudice”, il quale agisce con le garanzie procedimentali previste dalle norme procedurali, e non in capo “all’ organo amministrativo, il funzionario comunale, il quale a dire, del TAR Lecce, non può avvalersi di tali garanzie essendo le sue mansioni di carattere amministrativo e non giurisdizionale.
3) L’ammirevole ruolo dell’ A.G.C.M. (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), che correttamente richiama gli enti pubblici al rispetto delle norme in tema di concorrenza non può essere ridotto ad una serie di “picconate”. Le diffide rientrano nel suo ruolo statutario di segnalazione  al Governo, al Parlamento, alle Regioni e agli Enti locali dei provvedimenti normativi e amministrativi già vigenti, o in via di formazione, che introducono restrizioni della concorrenza.  Ricordo all’ assessore Frisoni che è stata l’ AGCM con segnalazione AS481 del 20.10.2008 ad indurre l’ Unione Europea ad aprire la procedura di infrazione n. 2008/4908 che ha portato all’ abolizione dello “scandaloso” (quello sì) diritto di insistenza che  garantivi il privilegio di casta ai concessionari balneari.  Aggiungo che le  sollecitazioni agli interventi dell’A.G.C.M., verso i provvedimenti di “estensione delle concessioni”, provengono non dalle “multinazionali cinesi” o dalle “cooperative bianche, rosse, verdi”,  come vanno farneticando da sempre in modo mistificatorio della realtà “i negazionisti” della sabbia. Sono i semplici cittadini italiani che hanno denunciato all’ A.G.C.M. i provvedimenti ricognitori di estensione al 2033 delle concessioni demaniali marittime. Magari sono gli stessi, che come imprenditori turistici italiani, hanno deciso di impugnare direttamente i provvedimenti dei vari comuni in quanto stanchi di vedersi esclusi perennemente dal poter esercitare anche loro il diritto d’ impresa su un bene pubblico demaniale.
4) Come ho già sostenuto intervenendo sul punto qualche settimana fa, l’ANCI è sempre andata a rimorchio di quello che decidevano (sbagliando) i vari governi: metteva “il somaro dove voleva il padrone”. Non ha mai assunto una posizione chiara a favore della libera concorrenza, del mercato e della difesa dei beni pubblici. Non c’è bisogno di richiedere chiarimento al “Governo” e al ministro Garavaglia. È sufficiente consultare un repertorio di giurisprudenza successivo alla sentenza “Promoimpresa” della C.G.U.E. (Corte Giustizia Unione Europea) post 14 Luglio 2016: lì ci sono tutti i chiarimenti del caso. Questa è la “vergogna”, non certamente le diffide dell’ A.G.C.M.
Certo che è necessario un riordino completo, organico e funzionale della materia, su questo tutti concordiamo, che non sia solo esclusivamente incentrato sulle concessioni demaniali ma che coinvolga anche l’ adeguamento del vergognoso canone che attualmente lo Stato richiede ai concessionari e che definisca una volta per tutte la definizione di competenze  tra stato centrale ed enti periferici”.