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Si torna in campo

Calcio. Gli allenamenti individuali all'aperto possono riprendere

In foto: (Repertorio)
(Repertorio)
di Roberto Bonfantini   
Tempo di lettura lettura: 3 minuti
gio 29 ott 2020 11:42 ~ ultimo agg. 30 ott 15:19
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Altro capitolo del balletto: “allenamenti sì, allenamenti no”. Ogni giorno ormai cambiano le regole, o meglio l’interpretazione di quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Con una lettera inviata a tutte le componenti del calcio, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, annuncia che sarà possibile riprendere gli allenamenti in forma individuale svolti all’aperto.

Ecco la lettera di Gravina.

“Egregi Signori,
visto quanto contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, e, in particolare, le seguenti previsioni:

* art. 1, comma 9, lett. e): “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed
enti di promozione sportiva”;

* art. 1, comma 9, lett. f): “sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti”;

* art. 1, comma 9, lett. g): “fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale”;

considerato che dette disposizioni si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 3 ottobre 2020, come modificato e integrato DPCM 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020; viste le risposte ai quesiti pervenuti al Dipartimento per lo Sport in merito ai recenti provvedimenti del Governo (F.A.Q.), pubblicate sul sito internet del Dipartimento per lo Sport;

considerato che, con comunicazione del 22 ottobre 2020 Prot. N. 5233/Presidenza, sono state sospese le competizioni organizzate dalla LND e dal Settore Giovanile e Scolastico a livello provinciale e l’attività di base;

preso atto, altresì, della sospensione delle competizioni nazionali giovanili organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico, deliberata in data 27 ottobre 2020 dal Settore stesso;

si comunica che, per effetto di quanto precede, sono sospese fino al 24 novembre 2020 anche le competizioni organizzate dalla L.N.D. a livello regionale, nonché le competizioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico a livello nazionale e regionale.

In relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all’attività di base, attualmente sospese, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all’aperto e in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.

Sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell’attività sportiva emanate dai competenti organismi delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonché ulteriori sospensioni delle competizioni eventualmente disposte dalle Leghe/Divisioni organizzatrici delle stesse”.