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venerdì 26 aprile 2024
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Konsumer

Chi rimborsa biglietti ed abbonamenti per partite ed eventi sportivi?

In foto: L'Avv. Giovanni Franchi
L'Avv. Giovanni Franchi
di Icaro Sport   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
lun 9 mar 2020 11:03
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Le prossime partite di calcio di Serie A saranno giocate a porte chiuse, senza pubblico negli stadi, per limitare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2).

La decisione è stata annunciata mercoledì sera dalla FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio, l’organo che governa il calcio italiano, dopo l’approvazione da parte del governo delle nuove misure straordinarie per contenere il coronavirus. Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, firmato mercoledì dal presidente del Giuseppe Conte, prevede, infatti, che fino al 3 aprile gli eventi e le competizioni sportive in tutta Italia saranno consentite solo se si svolgeranno senza pubblico.

Un provvedimento che si è reso necessario per tentare di arginare il numero dei contagi, ma che avrà serie ripercussioni economiche con decine di migliaia di euro persi. Per Konsumer, associazione che si occupa di tutelare i diritti dei consumatori, siamo al cospetto di un tipico caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione, una fattispecie disciplinata dall’art. 1463 c.c., ai sensi del quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.”

“Viste le nuove disposizioni, le società di calcio si vedranno costrette a rimborsare i biglietti già acquistati, come pure la porzione di abbonamento che riguarda quelle partite. – Ha dichiarato l’Avvocato Giovanni Franchi, Presidente della sezione Emilia-Romagna di Konsumer, da anni attivo nella difesa dei consumatori e dei loro diritti –. Relativamente a quelle squadre, come la Juventus, che hanno nei propri regolamenti norme che prevedono che l’obbligo di giocare partite a porte chiuse, e/o eventuali chiusure di settori, e/o l’eventuale squalifica del campo e la disputa di partite in campo neutro, disposti per Legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, non generano il diritto al rimborso, siamo al cospetto di una clausola marcatamente vessatoria ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo e, per l’effetto, nulla a norma del successivo art.36. Se le squadre non si dichiareranno disponibili al rimborso a favore di chi ha acquistato il biglietto o l’abbonamento senza poterlo utilizzare, l’associazione Konsumer agirà davanti alle Autorità competenti, anche per il tramite di un’azione di classe, allo scopo di ottenere a favore degli aventi diritto il rimborso della spesa effettuata inutilmente”.