Indietro
giovedì 18 aprile 2024
menu
Icaro Sport

Santarcangelo Calcio. Proscioglimento per i mancati versamenti

In foto: Vlado Borozan
Vlado Borozan
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 5 minuti
mer 2 mag 2018 17:54 ~ ultimo agg. 3 mag 16:37
Facebook Whatsapp Telegram Twitter
Print Friendly, PDF & Email
Tempo di lettura 5 min Visualizzazioni 3.811
Facebook Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Si è concluso con un proscioglimento degli interessati il dibattimento in sede federale sulle irregolarità amministrative imputate al Santarcangelo Calcio. Si trattava di ritenute non versate per alcune migliaia di euro: la società ha dimostrato che, una volta presa coscienza dell’errore, la situazione è stata subito sanata.

Dalla comunicazione ufficiale della FIGC:

DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MESTROVIC IVAN (Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Società Santarcangelo Calcio Srl), BOROZAN VLADO (Amministratore delegato e legale rappresentante p.t. Società Santarcangelo Calcio Srl), MATTEINI MASSIMO (Presidente del Collegio Sindacale Società Santarcangelo Calcio Srl), SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO SRL – (nota n. 10219/1132 pf17-18 GC/GP/blp del 16.4.2018).
Il deferimento Con provvedimento del 16.4.2018 il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto deferivano avanti questo Tribunale Federale Nazionale: a) il Signor Ivan Mestrovic e il Signor Vlado Borozan, rispettivamente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della Società Santarcangelo Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, CGS, in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V), NOIF, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate; b) il Signor Vlado Borozan e il Signor Massimo Matteini, rispettivamente, Amministratore delegato e Presidente del Collegio sindacale della Società Santarcangelo Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui  agli artt. 1 bis, comma 1 e 8, comma 1, CGS, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;  c) la Società Santarcangelo Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, per il comportamento posto in essere dai Signori Mestrovic, Borozan e Matteini, nonchè per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, CGS in relazione all’art. 85, lettera C), paragrafo V) NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate; con la recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 1, CGS  Nei termini prescritti i deferiti Borozan e Santarcangelo Calcio Srl depositavano memorie difensive, contestando gli addebiti e sottolineando di aver provveduto all’adempimento per cui si procede entro il termine previsto dalla legislazione nazionale, ritenuta prevalente e inderogabile.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: – per il Signor Vlado Borozan: inibizione di mesi 4 (quattro); – per i Signori Ivan Mestrovic e Massimo Matteini: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno; – per la Santarcangelo Calcio Srl: penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 3.500,00 (Euro tremilacinquecento/00). I difensori dei deferiti hanno ulteriormente illustrato le ragioni esposte nelle memorie in atti.

La motivazione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva quanto segue. Risulta pacificamente in atti che alla scadenza prevista dalla normativa Federale, e cioè al 16.3.2018, la Società deferita non aveva adempiuto al versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo esclusivamente per le mensilità di febbraio 2018 (e non anche di gennaio 2018, come indicato nel deferimento), così come risulta – per converso – che l’Amministratore delegato e il Presidente del Collegio Sindacale avevano inviato ai competenti Organi federali una dichiarazione attestante la regolarità contributiva anche per le mensilità in contestazione; risulta inoltre che il versamento delle ritenute relative al mese di febbraio 2018 è stato effettuato il successivo 27.3.2018. Nulla quaestio dunque sul mancato rispetto della scadenza imposta dall’ordinamento domestico per il versamento e/o comunque la documentazione del regolare versamento delle ritenute Irpef oggetto di contestazione, seppure limitato alla mensilità sopra indicata. Ritiene tuttavia il Tribunale che gli elementi acquisiti non siano sufficienti, nel caso di specie, ad affermare la responsabilità dei deferiti. Al riguardo, non colgono del tutto nel segno le considerazioni della difesa che invoca una prevalenza della normativa statuale, ritenuta inderogabile, sulle disposizioni federali ovvero la sussistenza di un presunto errore scusabile, determinato – si sostiene – dalla diversità di previsioni (e termini) nell’ambito dell’ordinamento domestico rispetto alla legislazione ordinaria.  Sul punto, il Tribunale non può che ribadire l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello statuale con la conseguenza che, ove non contra legem, è la prima disposizione a prevalere. Del resto, pur di fronte alla maggiore estensione del termine concesso per il versamento delle ritenute in materia fiscale, nulla vietava alla Società, perfettamente a conoscenza del più ristretto termine Federale tanto da aver dato disposizioni in merito, di provvedere in anticipo, osservando la scadenza oggi in contestazione. Epperò, proprio la diversità dei termini, Federale e statale, pare essere stata la causa esclusiva nel caso in esame della mancata osservanza di quello scaduto il 16.3.2018. E ciò non per volontà o per fatto addebitabile alla Società o ai deferiti, che si erano affidati ad uno studio di consulenza esterno, indicando le precise scadenze rilevanti per l’ordinamento domestico. Dall’esame degli atti, ed in particolare della dichiarazione rilasciata – nell’immediatezza dei fatti e prima delle verifiche espletate dai competenti Organi federali (cfr. dichiarazione Studio Associato Mussoni del 27.3.2018) – dai professionisti incaricati dal  Santarcangelo Calcio emerge come questi ultimi, pur informati dalla Società deferita della scadenza del 16.3.2018, si siano discostati dalle direttive ricevute ritenendo erroneamente di poter ottemperare nel più ampio termine fiscale e dando così luogo alla inosservanza contestata.

Ritiene il Tribunale che detta negligenza non possa ricadere sugli odierni deferiti che hanno dimostrato di aver dato corrette direttive finalizzate all’osservanza delle scadenze federali e che hanno comunque posto immediato rimedio all’inosservanza mediante il pagamento del dovuto pochi giorni dopo la scoperta dell’errore. Quanto sopra rileva anche con riguardo alla seconda contestazione elevata nel deferimento, relativa alla sottoscrizione della dichiarazione attestante la regolarità contributiva ad opera dei Signori Borozan e Matteini, peraltro perfettamente veritiera con riferimento alle mensilità di gennaio 2018. Avendo infatti la Società affidato ad un consulente competente in materia la gestione delle attività connesse ai versamenti degli emolumenti e degli accessori ai dipendenti e collaboratori ed avendo altresì specificato allo stesso consulente le scadenze da osservare per i pagamenti, comprensive di quella del 16.3.2018, è evidente come la dichiarazione inviata agli Organi federali non possa dirsi inveritiera sotto il profilo soggettivo, prevalendo il principio dell’affidamento nella corretta osservanza, da parte del terzo professionista, delle direttive specificamente impartite. Il successivo immediato versamento di quanto dovuto, una volta scoperto l’errore del consulente, depone – ancora una volta – per la buona fede dei deferiti.

Il dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare delibera di prosciogliere i deferiti da ogni addebito. 

Meteo Rimini
booked.net