Ddl sicurezza, l'assessore Magrini: "Inapplicabile e giuridicamente fragile"
Il Governo Meloni è intervenuto nuovamente sulla sicurezza: il disegno di legge "Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del ministero dell'Interno" integra il ddl approvato lo scorso febbraio nel pacchetto sicurezza. In particolare, il nuovo provvedimento ha esteso anche ai minorenni il fermo preventivo di 12 ore quando si ritiene che la persona possa essere un pericolo per la sicurezza pubblica anche nei luoghi di movida. Ed è proprio da qui che parte l'assessore alla Polizia Locale di Rimini, Juri Magrini, per contestare in un lungo comunicato le criticità che a suo dire sono contenute nel provvedimento:
"Il disegno di legge sulla Sicurezza, annunciato ieri dal Ministro Piantedosi, prevede il coinvolgimento delle Polizie locali nell’esecuzione del fermo preventivo anche per i minorenni. A giustificare la misura, secondo il responsabile degli Interni, ‘il possesso di armi o di oggetti atti ad offendere, l’uso di caschi o altri strumenti che rendano difficile il riconoscimento, oppure precedenti segnalazioni per reati in materia di stupefacenti’. Per una volta lascio da parte il dibattito politico (mancano 10 agenti di Polizia di Stato...manca ormai da 30 anni una legge di riordino dei compiti delle Polizie locali i cui lavoratori peraltro continuano ad essere esclusi dal sistema di tutele previdenziali, assicurative e legali delle forze dell’ordine) e mi concentro sulle contraddizioni organizzative e logistiche di questo ennesimo scaricabarile.
La prima, macroscopica criticità del disegno di legge attiene all’estensione del fermo di prevenzione per i minorenni da parte della Polizia Locale, una misura che si scontra violentemente con la realtà logistica dei comandi municipali italiani. Fatta eccezione per pochissimi grandi capoluoghi di provincia, la quasi totalità dei comandi di Polizia Locale in Italia risulta priva di "camere di sicurezza" o celle di custodia temporanea certificate e conformi agli standard ministeriali.
Il fermo di un soggetto, a maggior ragione se minorenne, non è un mero atto burocratico, ma una misura privativa della libertà personale che impone precisi obblighi di vigilanza e di tutela dell'incolumità del trattenuto. Il quadro normativo vigente in materia di processo penale minorile (segnatamente il D.P.R. n. 448/1988) impone tutele rigidissime per i minori, vietando tassativamente qualsiasi contatto con i detenuti adulti e prescrivendo che la custodia avvenga in contesti che non ledano la dignità e la sensibilità del minore.
All'atto pratico, l'agente di Polizia Locale che si trovasse a disporre un fermo preventivo nei confronti di un minore non disporrebbe di spazi idonei dove trattenerlo in sicurezza durante le ore necessarie per la redazione degli atti e per le determinazioni del Magistrato. L'adibizione impropria di uffici ordinari a sale di custodia temporanea — dove spesso si assiste a pratiche di fortuna come l'immobilizzazione del soggetto a elementi di arredo — espone gli operatori municipali a gravissimi rischi di natura penale. Un minore trattenuto in condizioni logistiche non idonee potrebbe configurare, a carico degli agenti operanti, fattispecie di reato gravissime quali l'abuso d'ufficio, il sequestro di persona o i maltrattamenti. Ne consegue il paradosso operativo per cui la Polizia Locale sarebbe costretta a delegare l'effettiva custodia alle forze statali (Polizia di Stato o Arma dei Carabinieri), ingolfandone le camere di sicurezza e vanificando la ratio di autonomia e immediatezza d'intervento del decreto.
Un secondo ostacolo, insormontabile sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, riguarda l'applicazione delle nuove misure di prevenzione, come il "divieto di aggregazione" o l'avviso orale del Questore, in totale assenza di strumenti informativi adeguati. Per applicare una misura di prevenzione o per contestare la violazione di un divieto di frequentazione urbana, l'operatore di polizia deve possedere la piena conoscenza dello status giuridico del soggetto che ha di fronte, dei suoi precedenti penali, dei suoi carichi pendenti e dei provvedimenti amministrativi pendenti a suo carico.
Tale patrimonio informativo è custodito all'interno dello SDI (Sistema Direzionale d'Indagine), la banca dati interforze gestita dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge n. 121/1981 (Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza), l'accesso pieno allo SDI è rigorosamente riservato alle Forze di Polizia dello Stato. Alla Polizia Locale è concessa storicamente solo una consultazione parziale, limitata a specifiche sezioni (come i veicoli rubati o la verifica dei documenti d'identità smarriti), escludendo i profili criminali e i precedenti di polizia.
Il disegno di legge del Ministro Piantedosi affida alla Polizia Locale compiti di controllo del territorio legati alle "baby gang" e ai fenomeni di "maranza", pretendendo che gli agenti verifichino il rispetto di divieti di aggregazione tra determinati soggetti. Tuttavia, senza un accesso diretto e completo allo SDI, gli agenti municipali operano al buio: non hanno alcun mezzo tecnico autonomo per sapere se il minore fermato sia destinatario di un avviso orale o se le persone con cui è accompagnato siano pregiudicati o soggetti colpiti da analoghe restrizioni. Questa asimmetria informativa riduce la norma a un mero esercizio teorico, obbligando i comandi locali a sovraccaricare le sale operative delle Questure o delle Compagnie dei Carabinieri con continue richieste telefoniche di verifica dei precedenti, rallentando l'azione di controllo e creando un imbuto burocratico insostenibile.
Al di là delle problematiche materiali d’applicazione, il disegno di legge presenta evidenti frizioni con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano, in particolare per quanto concerne i confini tra l'azione amministrativa di prevenzione e la tutela delle libertà fondamentali.
Il primo nodo costituzionale è rappresentato dall'articolo 13 della Costituzione, il quale sancisce la sacralità e l'inviolabilità della libertà personale. La norma costituzionale statuisce che qualsiasi forma di detenzione, ispezione o restrizione della libertà personale può avvenire soltanto "per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge". L'introduzione di un fermo preventivo esteso ai minori, gestito d'iniziativa dagli organi di polizia prima e al di fuori dell'intervento immediato di un magistrato, configura una preoccupante deroga alla riserva di giurisdizione. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha sempre guardato con estremo rigore a qualsiasi misura limitativa della libertà che prescinda da un vaglio giurisdizionale preventivo o immediatamente successivo, specialmente quando applicata a soggetti in età evolutiva.
In secondo luogo, la misura del "divieto di aggregazione" entra in rotta di collisione con l'articolo 16 (Libertà di circolazione) e l'articolo 18 (Libertà di associazione) della Costituzione. Limitare la libertà di un cittadino di circolare in determinati spazi pubblici o di intrattenere relazioni sociali con determinati soggetti, sulla base di una mera valutazione amministrativa di pericolosità o di "sospetto" di condotte antisociali, introduce una forma di controllo preventivo che rischia di sconfinare nell'arbitrio. La limitazione di questi diritti fondamentali può avvenire solo in via eccezionale, per motivi di sanità o sicurezza generale stabiliti dalla legge in via generale, e non può tradursi in un potere discrezionale in mano all'autorità di pubblica sicurezza (il Questore) o, peggio, nell'applicazione estemporanea sul campo da parte delle forze di polizia
Infine, l'ampliamento delle competenze della Polizia Locale in materia di ordine pubblico mette a nudo l'obsolescenza della normativa quadro di settore (la Legge n. 65/1986). Gli agenti di Polizia Locale, pur svolgendo funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nell'ambito del territorio di appartenenza, possiedono uno status giuridico e contrattuale privatizzato, incardinato nel comparto delle Funzioni Locali.
Ciò determina una gravissima disparità di tutele rispetto ai colleghi dello Stato: gli operatori della Polizia Locale non godono dell'istituto della "causa di servizio", dell'equo indennizzo generalizzato per infortuni sul lavoro connessi al rischio operativo, né delle medesime tutele previdenziali in caso di invalidità o decesso in servizio. Scaricare su questi lavoratori compiti ad alto rischio, come il fermo e il contrasto fisico a bande giovanili in contesti di movida, senza equipararne le tutele assistenziali a quelle della Polizia di Stato o dei Carabinieri, rappresenta un vulnus sociale e sindacale inaccettabile.
A ciò si aggiunge il problema della catena di comando. La Polizia Locale risponde gerarchicamente al Sindaco e alla Giunta comunale. Consentire che l'applicazione di misure restrittive della libertà o di divieti di frequentazione urbana dipenda da corpi militarizzati ma sottoposti all'indirizzo politico di un'amministrazione locale rischia di rompere il principio di neutralità dell'azione di pubblica sicurezza. L'ordine pubblico e la prevenzione dei reati devono rispondere a una catena di comando statale e neutrale (Prefettura e Questura), al fine di evitare che l'uso della forza pubblica venga declinato o accentuato a seconda degli orientamenti ideologici o delle scadenze elettorali dei sindaci in carica.
In conclusione, il disegno di legge presentato dal Ministro Piantedosi, sebbene risponda a una reale e avvertita domanda di sicurezza della cittadinanza di fronte al disagio giovanile, si rivela allo stato attuale ordinamentale inapplicabile e giuridicamente fragile. L'assenza di camere di sicurezza nei comandi, la mancanza di un accesso strutturato allo SDI, i seri dubbi di legittimità costituzionale in ordine agli articoli 13, 16 e 18 Cost., uniti alla carenza di tutele previdenziali per la Polizia Locale, rischiano di trasformare queste disposizioni in un fattore di caos operativo e giudiziario, piuttosto che in uno strumento di reale pacificazione urbana".
Juri Magrini, assessore Polizia locale Comune di Rimini










