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Distanza, limiti, spese

Decreto Autovelox, ecco cosa cambia con le nuove norme

In foto: un autovelox
un autovelox
di Andrea Polazzi   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
ven 22 mar 2024 13:40 ~ ultimo agg. 23 mar 13:14
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La Conferenza Stato – Città ha approvato la bozza del provvedimento del Ministero Infrastrutture e Trasporti relativo agli autovelox. Il provvedimento sarà pubblicato nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale e poi entrerà in vigore. L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza stradale ma evitando che gli strumenti siano usati per fare cassa.

Ma cosa prevede il decreto? Innanzitutto le novità riguardano i dispositivi, le postazioni di controllo e i sistemi di misurazione della velocità sia di nuova installazione che già esistenti e solo quando la violazione non è contestata immediatamente. Gli autovelox potranno essere collocati solo in aree: ad elevato livello di incidentalità, documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali; dove il limite di velocità sia inferiore di 20 km/h rispetto a quello massimo generalizzato, salvo specifiche e motivate deroghe.
Sulle strade extraurbane (110 km/h) potrà essere usato quindi solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h (ma non per limiti inferiori). In città non sarà possibile imporre sanzioni per limiti inferiori a 50 km/h con le modalità previste dal decreto ma servirà la contestazione immediata. Ove possibile, sulle strade urbane agli autovelox gli enti dovranno preferire i dossi rallentatori. I dispositivi inoltre dovranno sempre essere ben visibili e distanziati: almeno a 500 metri in ambito urbano e nelle zone di confine con l’ambito extraurbano. Tra segnale del limite di velocità e autovelox dovranno esserci almeno 200 metri sulle strade urbane di scorrimento e 75 sulle altre strade mentre su quelle extraurbane almeno 1 km. Comuni e province avranno 12 mesi di tempo per disinstallare gli strumenti non conformi alle nuove regole. Il decreto limita anche l’uso dei dispositivi di rilevamento della velocità collocati in veicoli in movimento: possono essere utilizzati (senza contestazione immediata dell’infrazione) solo quando non è possibile collocare postazioni fisse o mobili e comunque dovranno essere chiaramente  visibili per il cittadino. Le spese di accertamento dovranno poi avere un costo documentabile e analitico e possono rientrarvi solo quelle sostenute per l’individuazione del trasgressore nelle banche dati pubbliche ma non quelle sostenute per l’impiego delle apparecchiature né eventuali costi successivi quali l’assistenza legale o il recupero del credito. Infine, il decreto prevede che i dispositivi debbano essere sempre nella disponibilità e gestiti dalle forze di polizia, a cui è riservata la validazione delle violazioni. Ai privati potranno essere affidate attività minori quali la stampa della documentazione fotografica, le statistiche sulle violazioni, la stampa e l’imbustamento dei verbali, attività di data entry su notifiche, pagamenti e ricorsi.