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firmato da Silvia Velo

La delibera della Commissione Nazionale di Garanzia. Il testo

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di Redazione   
Tempo di lettura 7 min
Mar 15 Giu 2021 17:42
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E’ firmata da Silvia Velo, Presidente della Commissione nazionale di Garanzia la delibera in cui vengono trattati i ricorsi presentai da Maurizio Melucci e di Jessica Valentini il 4 giugno. Nella delibera si ripercorrono i passaggi di queste ultime concitate settimane. La lettura della stessa può essere utile, anche a fronte delle diverse interpretazioni emerse nelle ultime ore.

Qui il testo

A) E’ necessario preliminarmente specificare che ai sensi dello Statuto del PD, artt. 47, comma 2 e 48, comma 2, i ricorsi vanno presentati alla Commissione di Garanzia competente. Così come accade per la Giurisdizione ordinaria, i ricorrenti hanno l’onere e la responsabilità di indirizzare i propri ricorsi ad un’unica Commissione di Garanzia, che reputano essere competente. Questa Commissione di Garanzia censura, pertanto, il malcostume di inoltrare i ricorsi alle Commissioni di Garanzia di ogni livello.
B) In ogni caso, l’art. 15, comma 1, dello Statuto del PD riconosce agli organi regionali e provinciali autonomia organizzativa in tutte le materie non riservate alla potestà degli organi nazionali. L’art. 18 dello Statuto del PD enuncia i principi inderogabili afferenti alle Unioni comunali, riservando agli Statuti di rango inferiore la disciplina della loro elezione e funzionamento. L’art. 21, comma 10, dello Statuto del PD prevede che i regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti locali sono approvati dall’Assemblea regionale, sulla base di un regolamento quadro approvato dalla Direzione nazionale; il successivo comma 11 prevede, altresì, che gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito. In base a tutti gli articoli citati, poiché trattasi
di interpretazione di norme dello Statuto regionale, e non avendo la Federazione provinciale di Rimini un proprio Statuto, la competenza ad esprimere il parere richiesto da Enrico Piccari è della Commissione regionale di Garanzia del PD Emilia Romagna. Avverso tale parere è consentito il ricorso in secondo grado alla Commissione nazionale di Garanzia.
C) Maurizio Melucci e Jessica Valentini in data 4 giugno 2021 hanno chiesto a questa Commissione di esprimersi sulla validità del succitato parere, quale Commissione superiore di secondo grado. Ne consegue che le delibere della Commissione provinciale di Garanzia del PD Rimini, nn. 1 e 2 del 9 giugno 2021 sono nulle per difetto di competenza della stessa Commissione. Invero, avverso il parere di una Commissione regionale di Garanzia la competenza in secondo grado non può retrocedere ad una Commissione di rango inferiore. La Commissione regionale di Garanzia del PD Emilia Romagna avrebbe potuto deliberare la propria incompetenza in merito al parere richiesto, se avesse ritenuto che fosse di competenza della Commissione provinciale di Garanzia, ma non lo ha fatto. Di conseguenza non ha validità nemmeno la delibera della stessa Commissione regionale di Garanzia del 10 giugno 2021, sia perché dopo aver già espresso un parere, l’impugnazione dello stesso è di competenza della Commissione nazionale di Garanzia, sia perché la delibera del 10 giugno è successiva alle delibere della Commissione provinciale di Garanzia di Rimini, emesse il giorno precedente!
D) Nel merito del ricorso, va evidenziato quanto segue:

1. Enrico Piccari in data 12 maggio 2021 inoltrava richiesta di parere alla CRG del PD Emilia Romagna. Nello specifico, chiedendo la corretta interpretazione degli artt. 5 (Assemblea regionale) e 8 (Direzione regionale) dello Statuto del PD Emilia Romagna e dell’art. 2 del Regolamento congressuale provinciale del PD Rimini del 2017 (componenti di diritto Assemblea provinciale), proponeva che fossero considerati membri di diritto del “massimo organo direttivo del partito cittadino” (e non si comprende a quale organismo faccia riferimento): il Sindaco, i Consiglieri comunali e gli assessori comunali, il Segretario comunale e tutti i Segretari di Circolo, i membri del Consiglio regionale. La CRG del PD Emilia Romagna in pari data deliberava che, per estensione degli artt. 5 e 8 dello Statuto regionale, sono componenti di diritto (e con diritto di voto) dell’Assemblea comunale del PD Rimini: il Sindaco, gli assessori comunali iscritti al PD, i Consiglieri comunali PD e il capogruppo, i Consiglieri regionali e i Parlamentari iscritti all’unione comunale, il Segretario dell’unione comunale, il
Tesoriere dell’unione comunale, i Segretari dei Circoli dell’unione comunale, il Segretario dei GD, il Presidente della Commissione di Garanzia.
2. La coincidenza totale dei componenti l’Assemblea comunale con i componenti la Direzione comunale è oggettivamente un’anomalia. Tuttavia, non essendo tale fattispecie espressamente vietata dallo Statuto nazionale e da quello regionale, tale composizione resta valida, a condizione che le competenze tra i due organismi restino ben distinte e che il numero dei componenti la Direzione sia comunque non superiore al numero dei componenti l’Assemblea.
3. lo Statuto nazionale del PD, come già evidenziato al punto sub B) della narrativa che precede, demanda agli Statuti regionali la disciplina di elezione e funzionamento degli organismi infra-regionali, nonché i modi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito;
4. lo Statuto regionale del PD Emilia Romagna, che non è stato ancora adeguato allo Statuto nazionale (come prescritto all’art. 54 dello Statuto del PD), disciplina le Unioni comunali all’art.
13. In tale articolo non sono elencati i membri di diritto dell’Assemblea comunale. Il successivo art. 14, al comma 1, riconosce comunque alle articolazioni locali del PD autonomia organizzativa. Pertanto, è legittimo che l’Assemblea comunale del PD Rimini possa essere composta sia da membri elettivi che da membri di diritto. In assenza anche di Statuto provinciale, sostanziandosi un vuoto normativo, è comprensibile che la CRG del PD Emilia Romagna abbia in buona fede tentato di colmare tale vuoto normativo. Tuttavia, la decisione se ci debbano essere, e quali debbano essere i membri di diritto dell’Assemblea comunale del PD Rimini, può essere assunta solo attraverso il voto della stessa Assemblea comunale del PD Rimini. Va in ogni caso evidenziato che la presenza di almeno il Sindaco iscritto al PD nell’Assemblea comunale in qualità di membro di diritto è un principio che va sempre seguito, così come accade in tutti gli organismi territoriali e nazionale (Presidente di Provincia/Assemblea provinciale – Presidente di Regione/Assemblea regionale – Presidente del Consiglio dei Ministri/Assemblea nazionale).
5. Giova ulteriormente specificare che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 45, comma 3, dello Statuto del PD, l’incarico di componente di una Commissione di Garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Pertanto, le Commissioni di Garanzia possono partecipare alle riunioni delle Assemblee e delle Direzioni in qualità di invitati senza diritto di voto.
6. In merito alle modalità di selezione per le candidature per le cariche monocratiche istituzionali, si fa espresso riferimento all’art. 24 dello Statuto nazionale del PD. Ai sensi dell’art. 54 dello Statuto nazionale, fino all’adeguamento dello Statuto del PD Emilia Romagna a quello nazionale, così come modificato dall’Assemblea nazionale il 17 novembre 2019, ogni norma dello Statuto regionale su questa fattispecie che dovesse risultare incompatibile con l’art. 24 succitato non è applicabile.
Tanto premesso, per tutti i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

1) La nullità delle delibere della Commissione provinciale di Garanzia del PD Rimini nn. 1 e 2 del 9 giugno 2021, nonché la nullità della delibera della Commissione regionale di Garanzia del 10 giugno 2021, per i motivi esposti al punto sub C) della narrativa
2) L’accoglimento dei ricorsi presentati da Maurizio Melucci e Jessica Valentini avverso il parere della Commissione regionale di Garanzia del 12 maggio 2021 limitatamente alla parte in cui vengono considerati membri di diritto dell’Assemblea comunale del PD Rimini i componenti per funzione ivi indicati, per incompetenza delle Commissioni di Garanzia a determinare, in assenza di disposizioni statutarie, se e quali sono i membri di diritto di organismi assembleari elettivi. Pertanto, la previsione di allargamento dell’Assemblea comunale ai membri di diritto indicati nella delibera della CRG del PD Emilia Romagna del 12 maggio 2021, fermo restando quanto disposto al precedente comma D punto 4) e tranne il Presidente della Commissione provinciale di Garanzia, incompatibile per Statuto, deve essere necessariamente ratificata dalla stessa Assemblea comunale.

 

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