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Servizi, asporto, passeggiate

Zona arancione scuro. Spostamenti e attività: le risposte alle F.A.Q.

In foto: repertorio
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di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
dom 28 feb 2021 10:36 ~ ultimo agg. 1 mar 17:49
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Queste le F.A.Q. e le risposte pubblicate dalla Regione Emilia Romagna sulle zone “arancione scuro”. Le risposte sono state pubblicate il 26 febbraio dopo l’entrata in vigore della zona arancio rinforzata nei primi comuni coinvolti, nell’imolese e nel ravennate.


Posso andare a far visita a parenti/amici?
No. Gli spostamenti sono vietati sia in entrata che in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno dei comuni stessi, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Quindi no, non è possibile, salvo le situazioni di necessità, come accudire o assistere un parente, amico o conoscente. Non sono consentiti nemmeno gli spostamenti verso le abitazioni private. Né sono consentiti gli spostamenti in altri comuni degli abitanti di quelli con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Posso andare a fare shopping nei negozi? Se sì, in quali?
E’ possibile l’acquisto di beni, servizi e utilità, essendo le attività economiche consentite, così come avviene in zona arancione.

Posso fare una passeggiata con mio figlio?
E’ possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. In tale contesto, una passeggiata col figlio è possibile, in prossimità della propria abitazione.

Posso fare attività fisica? Se sì, dove?
Sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività sportiva svolta nei centri sportivi all’aperto. Resta consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto.

Posso andare dal parrucchiere/estetista (nel mio comune e al di fuori)?
Sì, nel proprio comune. In un altro comune se il servizio non è presente nel proprio.

Gli spostamenti dei nonni che devono accudire i nipoti in DAD sono consentiti?
Sì, gli spostamenti per ragioni di cura sono sempre consentiti.

Posso uscire dal mio comune per ritirare l’asporto nel comune confinante, se quel tipo di esercizio non è presente nel mio comune?
Sì.

Posso spostarmi nel comune confinante per raggiungere un negozio/servizio non presente nel mio?
Sì, è possibile.

Posso andare nella mia seconda casa (anche dentro lo stesso comune)?
Sì, ma per ragioni di necessità (manutenzione, ecc.).

Posso ritirare colazione/caffè d’asporto?
Sono consentite le attività economiche, comprese quelle di servizio alla persona (parrucchiere, estetista, ecc.), permesse nelle zone arancioni del Paese. I bar possono fare attività da asporto dalle 5 alle 18.

Posso portare mio figlio al parco?
No, l’attività motoria è consentita solo in prossimità della propria abitazione.

Gli atleti agonisti che devono partecipare  a manifestazioni di preminente interesse nazionale  riconosciute dal Coni possono continuare gli allenamenti?
Sì.

È consentito l’uso della bicicletta?
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.
È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. Inoltre,  come specificato nelle FAQ della Presidenza del Consiglio dei ministri, è possibile sia in zona arancione che rossa, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.