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Ordinanza balneare invernale

Dal primo ottobre la spiaggia può prepararsi per l'inverno

di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
mer 30 set 2020 18:40
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Il comune di Rimini ha pubblicato sull’albo pretorio l’ordinanza balneare invernale alla quale i concessionari potranno conformarsi già da domani, primo ottobre, in anticipo rispetto alla decorrenza obbligatoria del 26 ottobre.

Articolo 1 – Accessibilità all’arenile.
Nel periodo successivo alla stagione balneare 2020 e precedente alla stagione balneare 2021, agli ingressi degli stabilimenti balneari non sono ammesse recinzioni, barriere o cancelli che costituiscano impedimento al libero transito pedonale della generalità dei cittadini, ivi compresi i portatori di handicap, e/o che ostacolino il raggiungimento della battigia. Nel rispetto di quanto sopra, è tuttavia ammessa l’installazione di elementi atti a disciplinare l’accesso all’arenile, come disposto dal vigente piano dell’Arenile e dal seguente art. 2.

Articolo 2 – Barriere frangivento.
Fuori dal periodo di apertura della stagione balneare è ammessa l’installazione di barriere invernali “anti sabbia” atte ad impedire che azioni eoliche producano cumuli di sabbia nella parte di arenile posta più a monte. Le barriere anti sabbia devono avere caratteristiche di facile e rapida rimozione, essere collocate in senso longitudinale (parallelo alla linea di battigia, salvo diversa soluzione avvallata dall’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Servizio Area Romagna su motivata proposta progettuale) sul fronte a mare degli attuali manufatti fissi, ovvero sul lato mare della fascia B dei nuovi comparti balneari, e costituire un unico allineamento tra i vari stabilimenti. Le barriere anti sabbia devono essere costituite da piedritti semplicemente infissi nella sabbia e telo frangivento bianco su ambo i lati (tipo tessuto da ponteggi) o pannelli in metallo, legno e/o plastica, di altezza massima di cm. 150, montati in modo da consentire almeno un accesso alla spiaggia ed alla battigia di larghezza non inferiore a cm. 100 per ogni  stabilimento balneare; l’accesso alla spiaggia delle categorie protette deve essere comunque garantito anche in caso di realizzazione di varco “complesso” per meglio garantire l’effetto ferma sabbia.
Le barriere anti sabbia realizzate in “pannelli” devono essere interamente rivestite da ambo i lati con il telo frangivento di colore bianco già sopra indicato così come da modello allegato.
I pannelli con i quali sono costituite le barriere anti sabbia devono avere superfici lisce prive di asperità atte allo strappo o alla lacerazione dei corpi a contatto e non presentare profili taglienti.

Articolo 3 – Prescrizioni sull’uso di paratie e coperture a protezione dei manufatti e degli impianti.
E’ vietata l’installazione di paratie, coperture o altro a protezione dei manufatti e degli impianti collocati sull’arenile di altezza tale da
occludere i coni visivi da entroterra a mare; le stesse, pertanto, sono ammesse a condizione che garantiscano la visibilità delle spiagge e
che siano realizzate con le stesse modalità delle barriere frangivento di cui all’articolo precedente. E’ vietato altresì l’accumulo disordinato di attrezzature e materiali vari o quanto possa pregiudicare la sicurezza e l’incolumità dei cittadini
che accedono all’arenile.

Articolo 4 – Disposizioni finali.
I concessionari possono già conformarsi alle disposizioni della presente ordinanza a decorrere dal 01/10/2020, in anticipo rispetto alla decorrenza obbligatoria stabilita al 26.10.2020, al termine della stagione balneare estiva. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell’art. 1164 del Codice della Navigazione dalle autorità a ciò preposte.