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Dentro al Consumo

Acquisti difettosi: come far valere la garanzia

In foto: l'avvocato Eleonora Pinna della Federconsumatori
l'avvocato Eleonora Pinna della Federconsumatori
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 5 minuti
gio 22 apr 2021 15:30
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Nuovo appuntamento con Dentro al Consumo, la trasmissione di Icaro TV realizzata in collaborazione con Federconsumatori Rimini. L’avvocato Eleonora Pinna spiega come far valere la garanzia in caso di acquisti di prodotti difettosi.

A cura di Federconsumatori

. COS’E’ LA GARANZIA LEGALE:
La garanzia legale di conformità dei beni, disciplinata dal Codice del Consumo (D. Lgs. N.206/2005) agli artt. 128 e segg., rappresenta una concreta tutela per i consumatori che acquistano beni e servizi perché volta ad assicurare che il bene (o servizio) sia idoneo allo scopo cui è destinato almeno per un determinato periodo di tempo. La normativa, infatti, riconosce al consumatore il diritto a ricevere un bene conforme ovvero che: • sia idoneo all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
• sia idoneo all’uso voluto dal consumatore e dichiarato al venditore all’atto dell’acquisto e da questi accettato;
• abbia le stesse caratteristiche funzionali e qualitative del bene pubblicizzate dal venditore, anche attraverso un campione o modello e descritte sull’etichettatura ;
• sia installato in modo corretto quando l’installazione è stata effettuata dallo stesso venditore o è avvenuta sotto la responsabilità o seguendo le istruzioni dallo stesso fornite.
. QUALI SONO I DIRITTI DEL CONSUMATORE:
Nel caso in cui il bene acquistato non presenti i requisiti di conformità stabiliti dalla legge, al consumatore è riconosciuto il diritto di ottenere dal venditore:
• la riparazione o la sostituzione gratuita del prodotto secondo ciò che egli ritiene più conveniente, a meno che il rimedio scelto sia oggettivamente impossibile (perché, per esempio, non esistono più i pezzi di ricambio o il bene è fuori produzione) o comporti per il venditore spese irragionevoli rispetto all’altro;
• una congrua riduzione del prezzo (per difetti di lieve entità) o la risoluzione del contratto (che comporta la restituzione del bene ed il rimborso del prezzo pagato) quando la riparazione o la sostituzione del bene siano impossibili o eccessivamente onerose o non possono essere effettuate in un termine congruo. In entrambi i casi si terrà conto dell’uso del bene che nel frattempo è stato fatto dal consumatore.
. ATTENZIONE AI TEMPI CHE IL VENDITORE IMPIEGA PER LA RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE:
La legge prevede che le riparazioni e le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine, se il termine si protrae, come spesso succede, il consumatore dovrebbe mandare un sollecito scritto (messa in mora) al venditore intimando un termine ultimo per la riparazione oppure la definitiva sostituzione.
Il venditore non può procrastinare all’infinito la riparazione.
. ATTENZIONE, IL CONSUMATORE DEVE SOSTENERE DELLE SPESE NEL CASO DI UN PRODOTTO NON CONFORME?
NO, ricordiamo che la legge prevede espressamente che al consumatore non deve essere addebitata alcuna spesa (tipo costi di spedizione, materiale o manodopera o costi c.d. di chiamata).
. ENTRO QUALI TERMINI IL CONSUMATORE DEVE NECESSARIAMENTE DENUNCIARE IL VIZIO?
I diritti previsti in favore del consumatore in caso di difetto di conformità hanno una durata limitata nel tempo, nel senso che il venditore è responsabile per 24 mesi dal giorno in cui ha venduto il bene.
Il consumatore ha l’obbligo di denunciare il difetto di conformità riscontrato entro due mesi dal giorno in cui lo ha scoperto.
Se entro il suddetto termine il consumatore non procede alla contestazione quest’ultimo perderà il diritto di richiedere la riparazione o la sostituzione – oppure la riduzione del prezzo – a meno che il venditore non riconosca l’esistenza del difetto stesso.
Quindi ai 24 mesi di garanzia si dovranno aggiungere i due mesi previsti per la denuncia con la conseguenza che il termine per esercitare una eventuale azione legale per far valere il difetto di conformità può estendersi a 26 mesi.
La garanzia vale anche per i beni usati?
La garanzia opera con riferimento al normale stato di usura del bene di quella età e in relazione al pregresso utilizzo, oltre all’eventuale attestazione di stato con esso fornita (come avviene, per esempio per la compravendita di auto usate): sono riparabili in garanzia i difetti che possano ragionevolmente ritenersi non compatibili con il normale stato di usura.
In questo caso la garanzia opera per un lasso di tempo inferiore rispetto ad un bene nuovo, ossia per soli 12 mesi.
. IL CONSUMATORE DEVE PROVARE LA DATA DELL’ACQUISTO?
Per poter beneficiare della garanzia legale è necessario fornire al venditore la prova d’acquisto: utile pertanto conservare per tutta la durata della garanzia legale lo scontrino fiscale o una copia dello stesso; se per qualsiasi motivo non è possibile fornire lo scontrino è bene sapere che costituisce prova d’acquisto anche la matrice dell’assegno, la cedola della carta di credito e lo scontrino del bancomat purchè rechino la data di acquisto e possibilmente l’identificazione del bene.
. IL VENDITORE PUO’ LIMITARE LA GARANZIA LEGALE?
I diritti riconosciuti al consumatore dalle norme sulla garanzia legale di conformità sono irrinunciabili. La legge, infatti, stabilisce che eventuali clausole contrattuali che limitano il diritto del consumatore a ricevere un bene conforme e ad ottenere il ripristino della conformità nel caso di bene difettoso sono da considerarsi nulle (art. 134 Codice del Consumo).
. LA GARANZIA CONVENZIONALE SOSTITUISCE QUELLA LEGAE O SI AGGIUNGE AD ESSA?
L’art. 133 del Codice del Consumo disciplina il contenuto della garanzia convenzionale ovvero della garanzia che può essere offerta dal venditore, dal produttore o da un terzo (una società di assicurazione o una finanziaria) che si aggiunge ma non sostituisce quella esistente per legge. Per effetto di questo tipo di garanzia, che lascia impregiudicati i diritti previsti dalla garanzia legale, il consumatore può vantare ulteriori vantaggi rispetto a quelli riconosciuti dalla garanzia legale come, ad esempio, la riparazione gratuita per una durata più ampia, ovvero prevedere servizi accessori come la consegna di un telefono sostitutivo per il tempo necessario alla riparazione. Sui soggetti che offrono la garanzia convenzionale grava un I difetti di conformità che si manifestano entro i primi sei mesi dall’acquisto si presume esistessero già al momento della consegna: ciò significa che il consumatore non ha l’onere di dimostrare il difetto era già esistente al momento della consegna. Irrinunciabilità della garanzia Destinatari dei reclami I diritti riconosciuti al consumatore dalle norme sulla garanzia legale di conformità sono irrinunciabili. La legge, infatti, stabilisce che eventuali clausole contrattuali che limitano il diritto del consumatore a ricevere un bene conforme e ad ottenere il ripristino della conformità nel caso di bene difettoso sono da considerarsi nulle (art. 134 Codice del Consumo), preciso obbligo di informazione finalizzato a rendere il consumatore consapevole del contenuto, degli effetti e delle condizioni della garanzia. Il contenuto di tale garanzia, che deve essere redatto in italiano ed espresso in modo chiaro e comprensibile, è vincolante per chi la offre e può essere diffuso attraverso una dichiarazione di garanzia vera e propria o messaggi pubblicitari relativi al prodotto venduto.
. PER GLI ACQUISTI ONLINE COME FUNZIONA?
Negli ultimi anni l’acquisto online è molto utilizzato in quanto consente di comprare oggetti tranquillamente da casa senza il bisogno di doversi recare in negozio.
La vendita online rientra nei contratti della vendita a distanza e quindi segue tutte le regole imposte dal Codice del consumo.
. CHI è IL REFERENTE PRINCIPALE?
il referente principale è il venditore: se dopo una prima denuncia, questo vi dirotta verso il produttore, adducendo scuse varie (maggiore rapidità e semplicità delle procedure, tempi di riparazione più brevi, ecc.), sappiate che il suo comportamento è scorretto, quindi insistete, m