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I chiarimenti della Regione

Coronavirus. Stop a cinema, teatri, sagre e discoteche

In foto: repertorio
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di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
lun 24 feb 2020 18:56 ~ ultimo agg. 25 feb 15:11
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In serata la Regione ha messo nero su bianco i chiarimenti applicativi dell’Ordinanza emanata ieri. Sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall’ordinario esercizio delle attività stesse. Nel dettaglio sono sospese manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico, rappresentazioni teatrali, cinematografiche e musicali comprese le discoteche e le sale da ballo. Restano aperti palestre e impianti sportivi.

In via generale, non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali.

Le manifestazioni pubbliche sospese

Sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall’ordinario esercizio delle attività stesse. Vanno sospese

– manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina);

– attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.

Le attività che proseguono

In via generale, non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti:

– i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida);

– gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.);

– e in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazioni di persone.

Sono escluse dalla sospensione anche:

– tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.) che pertanto saranno sospesi.

– Le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone.

– Le attività svolte da guide e accompagnatori turistici.

In via generale, non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali.

Attività di preminente carattere sociale: quelle non sospese

Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione in via generale, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni).

Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione.

Non possono essere inclusi nella sospensione, in via generale, neppure i Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.

Corsi professionali e servizi per il lavoro

L’Ordinanza (alla lettera B dell’art.1 comma 2) prevede tra l’altro la chiusura dei corsi professionali. Risulta in tal senso sospesa l’erogazione delle attività di formazione rivolte ad un gruppo classe, mentre i servizi per il lavoro erogati in forma individuale (quali colloqui di orientamento) potranno svolgersi regolarmente.

Dalle Autorità territoriali possibili ulteriori prescrizioni

Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali.