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Abusivismo, nuova ordinanza a Riccione: stop a trasporti di merce sospetta

In foto: trattative sotto l'ombrellone (Newsrimini)
trattative sotto l'ombrellone (Newsrimini)
di Andrea Polazzi   
Tempo di lettura lettura: 3 minuti
mer 14 ago 2019 16:12 ~ ultimo agg. 15 ago 12:24
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Federmoda – Confcommercio della provincia di Rimini plaude all’ordinanza contingibile e urgente entrata in vigore ieri nel comune di Riccione per combattere l’abusivismo commerciale.

Il documento resterà in vigore fino al 30 settembre e prevede la possibilità per il sindaco, oltre alle sanzioni previste da leggi e regolamenti, di sospendere fino ad un massimo di 20 giorni le attività che risultassero luoghi di deposito della merce o base logistica dell’attività. Inoltre nell’area a mare della Statale 16 (spiaggia compresa) sono vietati il trasporto e la detenzione, senza giustificato motivo, di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (come rose, bigiotteria o asciugamani). Trasporto off limits sia con furgoni o veicoli privati che tramite borsoni o sacchi sui mezzi pubblici ma anche a piedi o in bicicletta. Le sanzioni previste vanno dai 25 ai 500 euro (50 euro il pagamento in misura ridotta). “Una misura importante per contrastare un fenomeno che permane, alimentando i circuiti del falso, del lavoro nero, dell’evasione fiscale e dello sfruttamento della manodopera” – commenta Giammaria Zanzini, consigliere nazionale di Federmoda, ricordando come l’ordinanza contenga anche alcuni punti discussi nei mesi scorsi proprio con l’amministrazione riccionese. In base ai dati del centro studi Confcommercio, contraffazione e abusivismo fanno perdere oltre 185mila posti di lavoro, di cui 85mila nel settore moda. Inoltre secondo l’Ocse, l’Italia importa oltre 10 miliardi di prodotti contraffatti, causando mancate vendite ai grossisti e ai dettaglianti per 7 miliardi di euro di cui 2,5 nel settore moda e un mancato introito erariale di 4,5 miliardi. Federmoda suggerisce, come ulteriore elemento di contrasto, anche l’introduzione di sanzioni ai proprietari di immobili che affittano i loro locali ai venditori abusivi.

Alcuni dettagli dell’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del comune di Riccione

1 – contrasto alle attività economiche che fungono da depositi merce per soggetti che operano la vendita abusiva.

Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, per le attività poste in tutto il territorio comunale, che a seguito di accertamento e
contestazione da parte della Polizia Locale e altre Forze dell’Ordine, risultassero luoghi di deposito o di fornitura merce, contraffatta e non (dunque anche merce di modesto valore) oppure “luogo di
partenza o base operativa” per i soggetti che svolgono vendita non autorizzata, potrà essere disposta dal Sindaco quale autorità locale di P.S. la sospensione dell’autorizzazione dell’esercizio per un massimo di giorni 20 consecutivi;

2 – misure di prevenzione contro il trasporto e la detenzione di merce destinata alla vendita abusiva

Per contrastare le attività di vendita in aree e da soggetti non autorizzati, negli spazi ed aree pubbliche dalla ex statale 16 all’arenile, ivi compreso quest’ultimo, sono vietati il trasporto e la
detenzione, senza giustificato motivo, di mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche di modico valore (ad esempio rose, bigiotteria, cappelli, monili, occhiali, giocattoli, asciugamani,
abbigliamento o altre piccoli prodotti), verosimilmente destinata alla vendita in modo irregolare, realizzati con le seguenti modalità:

2.1) con furgoni o altri veicoli privati, comprese le attività di deposito, carico e scarico. In caso di sosta o fermata nelle pubbliche vie dalla ex Statale 16 all’arenile, a seguito di opportuni rilievi delle
forze dell’ordine e Polizia Locale che accertino l’assenza di giustificato motivo per la suddetta attività di trasporto – conservazione – scarico merci oppure di verifica che funge da mezzo
funzionale per la vendita abusiva, l’organo accertatore potrà operare, anche in assenza del trasgressore, la rimozione forzata del veicolo finalizzata all’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal presente articolo;

2.2) sui mezzi pubblici mediante sacchi o borsoni o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;

2.3) a piedi o con velocipedi o motocicli, mediante borsoni o sacchi o altri contenitori di grandi dimensioni o esponendola sulla propria persona;

I predetti comportamenti sono vietati, soprattutto se accompagnati con la sosta prolungata in uno stesso luogo o in aree limitrofe, in particolare se nelle zone dove il fenomeno della vendita abusiva
è maggiormente conclamato (arenile, aree limitrofe, centri, ecc….), in quanto devono essere considerati come atti direttamente ed immediatamente finalizzati alla vendita su area pubblica in
forma itinerante ed in quanto tali facenti parte sostanziale dell’atto di vendita rientrante nella fattispecie prevista e sanzionata dalla vigente legislazione statale, regionale e locale;
Resta fermo che qualsiasi cittadino può motivatamente trasportare sulla pubblica via mercanzia dal luogo di acquisto o produzione alla propria residenza, dimora, negozio o area privata o altro luogo
del quale abbia la disponibilità, senza che ciò costituisca un atto direttamente ed immediatamente finalizzato alla vendita su area pubblica in forma itinerante della mercanzia stessa, in quanto non
connesso con la specificità dell’attività sopra descritta;
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge e regolamenti, la violazione della presente disposizione comporta la confisca della merce trasportata,
detenuta e/o offerta per la vendita e di tutte le cose servite o destinate a commettere l’illecito ai sensi dell’art. 20 della legge n. 689/1989 previo sequestro cautelare ai sensi dell’art. 13 della citata
legge. Sono a carico del trasgressore tutte le eventuali spese di rimozione e custodia dei veicoli rimossi utilizzati per violare le predette disposizioni;
Sarà inoltre comminata al trasgressore apposita sanzione pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, con facoltà, per il trasgressore, di pagamento in misura ridotta, di €. 50,00;