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Dopo lo stop da Sovrintendenza

Bar in spiaggia a Bellaria, per il Tar il condono è legittimo

In foto: la spiaggia di Bellaria Igea Marina
la spiaggia di Bellaria Igea Marina
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
mer 28 dic 2022 14:38 ~ ultimo agg. 15:43
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Per bar e gelaterie a ridosso della spiaggia di Bellaria-Igea Marina il Tar “cancella” lo stop al condono edilizio della Soprintendenza. In quanto, si legge in una serie di sentenze “fotocopia” pubblicate martedì 27 dicembre, “la valutazione contenuta nell’atto impugnato prescinde inspiegabilmente e ingiustificatamente dalle condizioni reali della realtà circostante e ciò rende per così dire evanescente il giudizio di non compatibilità”.

Sono diversi i ricorsi presentati al Tar regionale contro il parere negativo della Soprintendenza al condono edilizio di una serie di manufatti lungo il litorale realizzati tra gli anni ’60 e ’70. E il Tribunale del ricorso precisa che per le opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”. Ma nello specifico “non ritiene di doversi discostare da precedenti pronunce che hanno riguardato analoghi contenziosi riferiti a pratiche di condono nel Comune di Bellaria Igea Marina”. Si ritiene illegittimo il parere ostativo “nella misura in cui non emerga una esaustiva verifica in ordine alla compatibilità tra i valori paesaggistici oggetto di tutela e l’intervento oggetto di richiesta di autorizzazione”. E nei casi in esame “il giudizio pecca di un errore di fondo, quello di individuare il contesto in cui si colloca l’intervento unicamente sulla base di aspetti e caratteristiche naturali del paesaggio, obliterando del tutto gli aspetti e le caratteristiche derivanti dall’azione umana”.

La Soprintendenza “ha omesso di considerare la realtà dei luoghi e precisamente ‘l’intorno’ dell’area dove insiste lo stabilimento” e ha “disancorato le proprie valutazioni dalla rappresentazione effettiva della reale situazione dei luoghi, situazione che deve risultare, invece, correttamente percepita”. Il tribunale, data la peculiarità della vicenda, compensa le spese del giudizio tra le parti, ferma restando la condanna dell’amministrazione resistente al rimborso del contributo unificato versato dai ricorrenti.