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Il rischio di semplificare

Omicidio Matei, una sentenza complessa

In foto: Olga Matei
Olga Matei
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
gio 7 mar 2019 07:35 ~ ultimo agg. 11:54
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Ha suscitato ampio clamore la riduzione della pena per Michele Castaldo, l’uomo che nell’ottobre 2016 uccise a Riccione Olga Matei, in particolare per il riconoscimento tra le attenuanti del particolare stato emotivo dell’uomo. Contro la sentenza si sono espressi politici e associazioni a livello locale e nazionale, ma anche molti utenti dei social. E qualcuno, come spesso purtroppo succede, è andato oltre i limiti negli insulti ai giudici e ai legali dell’uomo.  I giuristi invitano però a considerare l’intera sentenza prima di esprimere giudizi, che possono essere legittimamente critici ma mai gratuiti.

La gelosia causò a Castaldo “A causa delle sue poco felici esperienze di vita, quella che efficacemente il perito descrisse come “una soverchiante tempesta emotiva e passionale”, che in effetti si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio: si tratta di una condizione che appare idonea a influire sulla misura della responsabilità penale”. Questo il passaggio della sentenza della Corte d’Appello di Bologna che ha scatenato accese polemiche.

Non è però questo il solo motivo che ha portato al riconoscimento delle attenuanti generiche: fondamentale è stata la confessione dell’imputato che, per i giudici, “lascia intravedere una presa di coscienza dell’enormità dell’azione compiuta”. Ma anche l’intenzione concreta dell’omicida di risarcire la figlia della vittima. E se da una parte si riconosce il delicato stato emotivo di Castaldo, dall’altra si riconosce lo stato di gelosia come aggravante. Non una gelosia, si legge, dovuta a una “spinta davvero forte dell’animo umano collegata ad un desiderio di vita in comune” ma “espressione di uno spirito punitivo nei confronti della vittima, considerata come propria appartenenza e di cui va punita l’insubordinazione». E per questo corrispondente e futile motivo.

Dal punto di vista giuridico, in primo grado, con l’aggravante dei futili motivi e senza invece il riconoscimento delle attenuanti, la pena era l’ergastolo ridotta a 30 anni per la scelta del rito abbreviato. In secondo grado, col riconoscimento delle attenuanti generiche di cui sopra, la pena massima prevista è di 24 anni che diventano 16 sempre per l’abbreviato.

Poi si può non essere d’accordo. La stessa Procura generale d’appello ha presentato un ricorso su cui si esprimerà la Corte di Cassazione. Ma, al di là delle derive sui social network, le sentenze sono spesso complesse, articolate e difficili da esprimere in un semplice titolo giornalistico.

la sentenza completa pubblicata dal sito www.giurisprudenzapenale.com