Indietro
menu
Pageambiente

Emissioni in atmosfera: novità per impianti e industrie

Tempo di lettura lettura: 2 minuti
ven 16 apr 2021 17:23 ~ ultimo agg. 17 apr 22:07
Facebook Whatsapp Telegram Twitter
Print Friendly, PDF & Email
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter
Print Friendly, PDF & Email

Le emissioni non sono tutte uguali. E ci sono precisi adempimenti per ogni tipo di emissione in atmosfera.
Rientrano nel gruppo delle emissioni tutte quelle sostanze allo stato solido, liquido o gassoso che generano inquinamento atmosferico. Le emissioni cambiano in base ad estensione, modalità di funzionamento nel tempo e dislocazione nello spazio. Ci sono quelle fisse, associate ad una centrale che produce energia elettrica, per esempio, e quelle mobili, prodotte da un particolare macchinario in movimento. Ci sono quelle puntuali, che derivano dai camini delle aziende, come quelle areali, frutto dell’evaporazione di sostanze inquinanti. Oltre alle fonti emissive ci sono poi i contaminanti atmosferici, ovvero quegli elementi che generano modifiche ed alterazioni nei parametri chimici e fisici dell’aria.

Recentemente sono cambiate le direttive da rispettare per le imprese che producono emissioni in atmosfera (il riferimento normativo è al D.Lgs. 183/2017):
– Sono stati rivisti i limiti delle emissioni in atmosfera;
– Snellita la parte relativa alle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera;
– Migliorato il coordinamento tra le diverse pratiche autorizzative.

Per l’ottenimento delle pratiche autorizzative richieste le imprese che producono emissioni in atmosfera possono seguire due tipologie di procedure: quella ordinaria e quella semplificata o generale. Per la procedura ordinaria si presenta domanda di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) presso la sede della Provincia. La procedura semplificata, per le realtà che producono emissioni in atmosfera poco rilevanti, (parte I Allegato IV modificato dal D.Lgs. 183/2017), ora è stata estesa.

Novità riguardano, tra gli altri, i valori limite per le emissioni controllate; i valori limite di emissione per i diversi inquinanti; il termine entro cui devono essere comunicati all’autorità competente i risultati delle misurazioni delle emissioni. L’autorizzazione ottenuta è valida per 15 anni.
Novità anche in tema di emissioni odorigene (disciplinate dall’articolo 272 – bis nel D. Lgs. 152/2006) e per i medi impianti di combustione, che possono lavorare soltanto in presenza di un’autorizzazione specifica che i proprietari e/o gestori devono presentare entro: il 1 gennaio 2028, se l’impianto ha una potenza superiore a 1 MW e pari/inferiore a 5 MW; il 1 gennaio 2023, se l’impianto ha una potenza nominale maggiore di 5 MW.

Infine, per le emissioni industriali in atmosfera per gli impianti termici civili (strutture che hanno una potenza uguale o maggiore a 1 MW) il libretto di centrale deve essere integrato con la documentazione apposita prevista ed è necessario iscrivere l’impianto presso il registro autorizzativo tenuto dall’autorità competente.

Per la consulenza su tutti gli adempimenti previsti dalle norme sulle emissioni, è possibile rivolgersi a Pageambiente, azienda riminese che si occupa di consulenza ambientale, sicurezza sul lavoro, formazione, sistemi di gestione, igiene e qualità alimentare.

Visita il sito nella sezione EMISSIONI IN ATMOSFERA: CHE COSA SONO E QUALI SONO LE PRATICHE AUTORIZZATIVE RICHIESTE PER GLI IMPIANTI E LE INDUSTRIE e contattaci. info@pageambiente.it, tel. 0541 791050