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Caso in Veneto: comuni tremano

Multa annullata se l'autovelox non è omologato. Qual è la situazione a Rimini?

In foto: un autovelox
un autovelox
di Andrea Polazzi   
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lun 22 apr 2024 15:58 ~ ultimo agg. 23 apr 11:46
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Se l’autovelox non è omologato, la multa è nulla. La decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso di un automobilista veneto, fa tremare parecchi comuni. L’ordinanza depositata lo scorso 19 aprile spiega infatti che “non sono valide le multe per eccesso di velocità se l’apparecchio di rilevazione non è omologato ma solo approvato”. Una decisione che, a cascata, potrebbe portare conseguenze un po’ in tutta Italia visto che dal 2020 le omologazioni sono state ben poche dato che si riteneva che fosse sufficiente procedere ad approvare l’autovelox. Il ministero dei Trasporti infatti aveva dichiarato in passato che l’omologazione e l’approvazione erano procedure equivalenti. I giudici della Cassazione non la pensano così.
Gli automobilisti riminesi però non si facciano illusioni. Il comune ci ha fatto sapere infatti che gli autovelox sul territorio comunale risultano tutti omologati. A Rimini sono tre quelli in sede fissa: in via Euterpe, via Settembrini e via Tolemaide e, come si desume dal documento pubblicato sulla pagina internet della Polizia Locale, appartengono al modello “105 SE”.
Se Rimini può tirare un sospiro di sollievo, l’ordinanza della Cassazione preoccupa però l’Anci, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, che teme una valanga di ricorsi che potrebbero portare all’annullamento di multe per milioni di euro e a possibili voragini nei bilanci. E mentre gli enti locali chiedono al Governo un provvedimento urgente per salvaguardare le multe fatte, gli automobilisti stanno alla finestra in attesa di chiarimenti.
In ogni caso, ogni cittadino multato ha diritto a verificare, prima di presentare ricorso, se l’apparecchio impiegato dalla polizia è munito dell’apposita omologazione. Per farlo, deve presentare un’istanza di accesso agli atti presso l’organo che ha elevato la contravvenzione, il quale dovrà rispondere entro 30 giorni e comunque non oltre i termini per consentire il ricorso contro la sanzione.