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chiuso a febbraio 2021

Servizio educativo chiuso in via Montecieco. Il TAR respinge ricorso associazione

In foto: dal sito dell'associazione le Giuggiole
dal sito dell'associazione le Giuggiole
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 2 minuti
mar 8 feb 2022 15:37 ~ ultimo agg. 18:29
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Il Tar dell’Emilia Romagna ha respinto il ricorso presentato dall’associazione dilettantistica sportiva Le Giuggiole. L’associazione gestiva una struttura per i servizi ludico ricreativi in via Montecieco, nell’entroterra riminese, che un anno fa era stata chiusa dal comune poiché, dalle verifiche, risultava adibita a servizio per la prima infanzia senza le necessarie autorizzazioni e in violazione dei requisiti richiesti dalla legge regionale.
La vicenda risale al febbraio 2021. Durante un controllo la Polizia Locale aveva verificato che l’attività condotta nella struttura non rientrava nei parametri dei servizi ludico-ricreativi, caratterizzata da una permanenza dei bambini per un tempo giornaliero e per una frequenza non superiore alle due giornate, ma aveva le caratteristiche di un servizio per la prima infanzia: tutti i giorni della settimana dalle 8 alle 14,30, consumazione del pasto e retta mensile. Alla struttura era stata, così, notificata una sanzione di 8 mila euro, per non aver rispettato quanto prevede la legge regionale (n. 19/2016) che descrive le caratteristiche dei servizi educativi per l’infanzia (asili nidi e integrativi).
Contro l’ordinanza  l’associazione Le Giuggiole, aveva già inoltrato due domande di sospensiva; la prima, al Tar dell’Emilia Romagna (respinta) e la seconda al Consiglio di Stato che, nel giugno 2021 dando invece parere positivo alla sospensiva, aveva rimandato la decisione, nel merito, alla sentenza del Tar dell’Emilia Romagna.
La sentenza è arrivata nel pomeriggio di ieri e conferma l’azione dell’amministrazione. Nel farlo ha sottolineato come “…In base a tale ragionamento non appare sostenibile la tesi di un’attività esclusivamente sportivo-motoria in ambiente naturale, in quanto l’Ente locale ha correttamente rilevato che la periodicità (da settembre a giugno) gli orari di frequenza (fino a 8 ore giornaliere dal lunedì al venerdì), il consumo del pasto, la modalità di allestimento degli spazi interni inducono a qualificare l’attività concorrente svolta come di tipo educativo/didattico, seppur sperimentale. Per quest’ultima, la DGR 1564/2017 sui “servizi integrativi” ovvero sperimentali specifica la necessità di un progetto pedagogico (par. 1.5, così come l’art. 6 della L.r. 19/2016 già riportato)…” e ribadisce come “il Comune non ha escluso la possibilità di esercitare l’attività entro la cornice normativa vigente, indicando il percorso per la sua regolarizzazione”.

Soddisfazione è stata espressa dall’amministrazione “per una sentenza che sancisce un passaggio molto importante.  Il Tribunale amministrativo ha infatti ribadito e riconosciuto il corretto agire dell’Ente, nell’agire per garantire un servizio idoneo e sicuro per la salute ed il benessere dei bambini, in linea con i requisiti di legge. Abbiamo il dovere come Ente pubblico di vigilare perché il livello qualitativo dell’offerta formativa mantenga sempre quello standard qualitativo che ci contraddistingue da sempre.  Ribadiamo infine come non vi sia da parte nostra alcun intento vessatorio nei confronti dell’associazione, confermando la disponibilità da parte degli uffici di fornire consulenza gratuita al gestore e avviare un percorso che consenta all’attività di rientrare nelle norme”.