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Dentro al Consumo

Bonus vacanza e green pass. Tutto quello che c'è da sapere

In foto: le avv.sse Sara Ciacci e Chiara Drudi negli studi di Icaro Tv
le avv.sse Sara Ciacci e Chiara Drudi negli studi di Icaro Tv
di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 6 minuti
gio 17 giu 2021 11:45
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Il turismo al centro della nuova puntata di Dentro al Consumo su Icaro TV. Ospiti della trasmissione, realizzata in collaborazione con Federconsumatori Rimini, le avv.esse Sara Ciacci e Chiara Drudi che hanno spiegato tutti i dettagli relativi al Bonus Vacanza e al Green Pass.

A cura dei consulenti Federconsumatori

. Bonus Vacanza

E’ possibile usufruire per il pagamento del soggiorno nelle strutture del territorio nazionale, anche per l’annualità in corso, del noto “bonus vacanze”.

Il “Bonus vacanze” lo conosciamo già in quanto fa parte delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) ma è con il recente “Decreto Sostegni Bis” (D.L. n.73/2021) che è stata ampliata la lista delle strutture presso le quali può essere usufruito. Invero, ad oggi, può essere utilizzato anche presso le agenzie di viaggi e i tour operator.

Nell’annualità 2021 non è possibile richiedere on line il “bonus vacanze”, non è attiva la piattaforma per la richiesta. Invero, il bonus vacanze poteva essere richiesto solo nella scorsa annualità, dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, e solo coloro che non lo hanno utilizzato nell’anno 2020 ne possono usufruire fino al 31.12.2021.
In buona sostanza, i cittadini che hanno richiesto e ottenuto il “bonus vacanze” nell’anno 2020 e che per qualsiasi motivo non lo hanno utilizzato, lo possono utilizzare per ottenere uno sconto sui servizi offerti da alberghi, B&B, strutture turistiche in generale ma anche da tour operator e agenzie viaggi (novità, quest’ultima, introdotta dal Decreto Sostegni bis).

Il “Bonus Vacanze” non è altro che un “voucher – un buono digitale” di importo variabile secondo la numerosità del nucleo familiare (varia dagli euro 500,00 per nucleo composto da tre o più persone, agli euro 300,00 per nuclei composti da due persone agli euro 150,00 per quelli composti da una sola persona).
Al momento del generamento digitale del voucher, allo stesso viene associato un codice univoco ed è proprio questo codice che deve essere comunicato dal turista all’albergatore, insieme al proprio codice fiscale, al momento del pagamento del servizio turistico.

Nel momento in cui comunichiamo all’albergatore il codice univoco associato al voucher in possesso otteniamo, immediatamente, uno sconto dell’80% sul costo totale del servizio mentre, il restante 20%, potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui è stato intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino / ricevuta fiscale).
Nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus massimo, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile.
E’ bene ricordare, inoltre, che il bonus vacanze:
– può essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto;
– deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast) oppure presso un’unica agenzia di viaggi o tour operator per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale.

Voucher emessi in tempi di covid

Il Decreto sostegni bis è intervenuto prevedendo delle novità per i voucher emessi in tempo di pandemia, esempio per voli cancellati, vacanze, eccetera.
Precisamente, ha esteso fino a 24 mesi il periodo di validità dei voucher emessi a titolo di rimborso di viaggi, pacchetti turistici, gite scolastiche e viaggi d’istruzione non fruiti a causa della pandemia da Covid-19.
Inoltre, nei casi in cui il titolo di viaggio, soggiorno, pacchetto turistico sia stato acquistato attraverso un’agenzia di viaggi o un portale di prenotazione con il consenso delle parti, il buono può essere ceduto dal beneficiario all’agenzia di viaggio, oppure può essere emesso direttamente in favore di quest’ultima, nel caso in cui il pagamento o la prenotazione sia stata effettuata dalla stessa.

. Il Green Pass

Che cos’è il Green pass nazionale? (Le certificazioni verdi sono state introdotte dal Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52).
Si tratta di un certificato che attesta che siamo vaccinati, che abbiamo fatto un tampone (negativo) nelle 48 ore precedenti o che siamo guariti dal Covid da non più di sei mesi. In attesa che diventi operativo il pass elettronico (che potremo caricare anche sulle app Io e Immuni) per ora basta il certificato cartaceo rilasciato all’atto della vaccinazione o quello con l’esito del tampone e l’attestazione del medico di avvenuta guarigione. Per quanto riguarda la vaccinazione, il pass vale dal 15° giorno dalla prima dose e per nove mesi dalla seconda.
Il Gren pass permette la possibilità di spostamento tra territori in zona arancione o rossa in assenza di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Le certificazioni verdi permettono anche di accedere alle RSA, residenze socio-assistenziali, per far visita ai propri cari, a seguito dell’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, dello scorso 8 maggio. Saranno necessarie, inoltre, a partire dal 15 giugno, anche per partecipare alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso.
Queste disposizioni, tuttavia, avranno vita breve: è lo stesso d.l. 52/2021 a precisare che saranno applicabili fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione della disciplina europea relativa al EU Digital Covid Certificate (art. 9 comma 9).

Che cos’è il Green pass europeo?
Il certificato COVID digitale dell’UE agevolerà la libera circolazione sicura dei cittadini nell’UE durante la pandemia di COVID-19.
Il certificato verrà introdotto negli Stati membri dell’UE. I paesi possono già iniziare a rilasciare e utilizzare tale documento, che sarà disponibile in tutti gli Stati membri dell’UE a partire dal 1º luglio 2021.
Un certificato COVID digitale dell’UE è una prova digitale attestante che una persona: è stata vaccinata contro la patologia da COVID-19;
ha ottenuto un risultato negativo al test; oppure è guarita dalla patologia.

Caratteristiche principali del certificato
In formato digitale e/o cartaceo
Con codice QR
Gratuito
Nella lingua nazionale e in inglese
Sicuro e protetto
Valido in tutti i paesi dell’UE

Come si ottiene il certificato?
Le autorità nazionali sono responsabili del rilascio del certificato. Potrebbe, ad esempio, essere rilasciato da centri che effettuano i test, dalle autorità sanitarie o direttamente tramite un portale.
La versione digitale può essere salvata su un dispositivo mobile. I cittadini possono inoltre richiedere una versione cartacea. Entrambe le versioni disporranno di un codice QR contenente le informazioni essenziali e di una firma digitale per garantire l’autenticità del certificato. Gli Stati membri hanno concordato un modello comune che può essere utilizzato per le versioni sia elettroniche che cartacee al fine di facilitarne il riconoscimento.

Il certificato COVID digitale dell’UE sarà accettato in tutti gli Stati membri dell’UE. Contribuirà a far sì che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato.
In caso di viaggio, il titolare del certificato dovrebbe, in linea di principio, essere esonerato dalle restrizioni alla libera circolazione: gli Stati membri dovranno cioè astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID digitale dell’UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica.
In tal caso, ad esempio in risposta a nuove varianti che destino preoccupazione, lo Stato membro in questione è tenuto ad informare la Commissione e tutti gli altri Stati membri e giustificare tale decisione.

Come funzionerà il certificato?
Il certificato COVID digitale dell’UE contiene un codice QR con una firma digitale per impedirne la falsificazione. Al momento del controllo del certificato, si procede alla scansione
del codice QR e alla verifica della firma. Ogni organismo autorizzato a rilasciare i certificati (ad esempio un ospedale, un centro di test o un’autorità sanitaria) ha la propria chiave di firma digitale.
Tutte le chiavi di firma sono conservate in una banca dati protetta in ciascun paese. La Commissione europea ha creato un gateway per garantire che tutte le firme dei certificati possano essere verificate in tutta l’UE. I dati personali del titolare del certificato non passeranno attraverso il gateway dato che ciò non è necessario per verificare la firma digitale. La Commissione europea ha inoltre aiutato gli Stati membri a sviluppare software e app nazionali per il rilascio, l’archiviazione e la verifica dei certificati e li ha sostenuti nelle prove necessarie per aderire al gateway.

Il certificato COVID digitale dell’UE è inteso ad agevolare la libera circolazione all’interno dell’UE. Non costituirà un prerequisito per la libera circolazione, che costituisce un diritto fondamentale nell’UE.

Ha importanza quale vaccino i cittadini hanno ricevuto?
I certificati di vaccinazione saranno rilasciati a una persona vaccinata con qualsiasi vaccino anti COVID-19. Per quanto riguarda la deroga alle restrizioni alla libera circolazione, gli Stati membri dovranno accettare i certificati di vaccinazione per i vaccini che hanno ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio nell’UE. Gli Stati membri potranno decidere di estendere questa possibilità anche ai viaggiatori dell’UE che hanno ricevuto un altro vaccino. Spetta inoltre agli Stati membri decidere se accettare un certificato di vaccinazione dopo una dose o dopo il completamento dell’intero ciclo di vaccinazione.

Quali dati sono inclusi nel certificato? I dati sono sicuri?
Il certificato COVID digitale dell’UE contiene informazioni fondamentali quali nome, data di nascita, data di rilascio, informazioni pertinenti su vaccino/test/guarigione e identificativo unico. Questi dati rimangono sul certificato e non sono memorizzati o conservati quando un certificato viene verificato in un altro Stato membro.
I certificati comprenderanno solo una serie limitata di informazioni necessarie, che non potranno essere conservate dai paesi visitati. A fini della verifica, vengono controllate solo la validità e l’autenticità del certificato, accertando da chi è stato rilasciato e firmato. Tutti i dati sanitari sono conservati nello Stato membro che ha rilasciato il certificato COVID digitale dell’UE.
Ulteriori domande e risposte sul certificato COVID digitale dell’UE